Il provvedimento

Emissione fattura elettronica e detrazione IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate(circolare giugno 2019)

Con la circolare numero 14 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate ha emesso una serie di precisazioni sul tema della fatturazione elettronica, puntualizzando anche le novità sull’emissione del documento e sulla detrazione dell’IVA. Vediamo quali sono

Pubblicato il 18 Giu 2019

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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La circolare pubblicata il 17 giugno dall’Agenzia delle entrate affronta temi molto importanti e delicati relativi all’emissione della fattura elettronica e alla detrazione dell’IVA.

Il provvedimento dunque va ad affrontare ulteriori aspetti importanti relativi agli obblighi, dopo l’emanazione delle novità legislative relative a fattura elettronica e prestazioni sanitarie.

Emissione della fattura elettronica

L’articolo 11 del Decreto Legge n. 119/2018 ha modificato l’articolo 21 del decreto 633/7 (nuovo comma 2 lettera-bis), prevedendo dal 1 luglio 2019 che:

  • tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
  • la possibilità di emettere la fattura “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazionedeterminata ai sensi dell’articolo 6” (così il nuovo comma 4, primo periodo). I giorni sono saliti a dodici con il Decreto Crescita.

Il legislatore, ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, ha stabilito che la documentazione relativa ai momenti di effettuazione delle operazioni non sia più necessariamente contestuale, cioè entro le ore 24 del medesimo giorno, ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza. Sul punto la circolare esemplifica il caso in cui un “operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Calando in un esempio concreto quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

  • emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
  • generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

La predetta impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura. Resta inteso che nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date”.

Annotazione delle fatture emesse

L’articolo 12 del decreto Legge n.119/2018 è intervenuto sull’articolo 23 del decreto 633/7, prevedendo, a far data dal 24 ottobre 2018, che “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.

L’indicazione normativa va letta alla luce dei principi generali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta. Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo, usando una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo.

Registrazione degli acquisti

L’articolo 13 del Decreto Legge n.119/2018, ha soppresso l’obbligo, in precedenza ivi presente, di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”. Questo consente a contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, e va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’articolo 25 del decreto IVA, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Detrazione dell’IVA

Il Decreto Legge n. 119/2018 ha operato anche in tema di detrazioni IVA, modificando l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, il quale ora dispone che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle

annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. Pertanto un’operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

Ciò che non potrebbe avvenire laddove un’operazione del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva ricezione e annotazione. I requisiti di ricezione ed annotazione sono indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di detrazione.

Coordinamento e armonizzazione della fattura elettronica

Specificamente dedicate alla fatturazione elettronica sono due disposizioni contenute negli articoli 15 e 15-bis del d.l. n. 119 del 2018. La prima, tramite la sostituzione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 127 del 2015, volta a semplificare, dopo l’entrata a regime delle disposizioni in materia di fatturazione e di quelle per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – dunque a partire dalle operazioni IVA 2020 – alcuni adempimenti posti in capo ai soggetti passivi d’imposta residenti e stabiliti in Italia. Il legislatore ha previsto, in particolare, che dal 2020 l’Agenzia delle entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;
  • liquidazione periodica dell’IVA;
  • dichiarazione annuale dell’IVA.

La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» (così l’articolo 15). Si resta in attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’emanazione delle disposizioni attuative.

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