Cambiano i tempi per l’emissione della fattura elettronica, le sanzioni (ora con moratoria fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, fino al 30 giugno per quelli trimestrali), come si faranno le fatture immediate e differite (entro dieci giorni), chi è esentato dall’obbligo di fatturazione elettronica (che scatta a gennaio 2019 per tutti gli altri).
Il tutto alla luce del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, agli ultimi chiarimenti di dicembre dall’Agenzia delle Entrate, che ha parlato di “autofatture” (tali tipologie di documenti relativi agli omaggi vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate) e all’intervento di dicembre del Garante Privacy.
Le Commissioni Riunite del Senato hanno approvato una proposta di modifica (la n. 9.0.500 testo 2) all’ Atto Senato n. 989 – XVIII Legislatura – Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”
L’esonero degli operatori sanitari dopo l’approvazione del DL Semplificazioni
È stato approvato in via definitiva dalla Camera il DDL di conversione del Decreto Semplificazioni. Questo ha incidenza sui soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che, ai sensi dell’articolo 10-bis del DL 119/2018, per il solo periodo d’imposta 2019 sono esclusi dalla fatturazione elettronica, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Recependo le indicazioni formulate a dicembre dell’anno scorso da Garante della Privacy, per i predetti soggetti non viene formulato un esonero ma un divieto di emissione della fattura elettronica.
La disposizione dell’esclusione, contenuta nel predetto articolo 10-bis del DL 119/2018 indica che:
- sono escluse le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, oltre che l’obbligo di trasmissione dei relativi dati al Sistema TS,
- sono escluse le operazioni che non richiedono l’emissione della fattura se tale documento è richiesto dal cliente (articolo 22 del DPR 633/72),
- sono esclusi soggetti operanti nel settore sanitario che si usufruiscono dell’esonero dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti se la fattura è richiesta dal cliente (articolo 36-bis del DPR 633/72).
L’estensione dei soggetti esonerati
A seguito delle predette modifiche oggi il Decreto Semplificazioni contiene la disposizione che estende il divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, se attinenti alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti della persone fisiche.
Quindi dopo le modifiche definitive di ieri, il professionista che deve emettere una fattura elettronica deve procedere a esaminare se la natura della prestazione erogata al cliente è di tipo sanitario o no. Rimane in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le altre operazioni che non hanno carattere sanitario come le cessioni di beni, l’attività di partecipazione a corsi di formazione, i servizi di consulenza.
Il chiarimento sulle spese “miste”
A febbraio inoltre, tramite FAQ l’Agenzia delle entrate ha chiarito un aspetto ancora oscuro sul tema, sul quale è necessario prestare particolare attenzione in quanto il sistema sanzionatorio applicabile non è solo di natura fiscale ma deriva dalle violazioni delle disposizioni emanate dal Garante della privacy. La FAQ ha chiarito quale comportamento tenere nel caso in cui la fattura da emettere contenga spese suscettibili di invio al Sistema Tessera Sanitaria e spese diverse. Tale fattispecie è frequente e riguarda gli addebiti relativi a prestazioni di carattere sanitario e, in parte, prestazioni definibili come alberghiere, che in passato venivano ricomprese in un unico corrispettivo.
Come detto, le prestazioni rese in ambito sanitario sono state assoggettate da un provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali ad un disciplina molto rigida che vieta, per il solo anno 2019, l’emissione di fatture elettroniche relativamente a prestazioni di carattere sanitario. Dopo il predetto provvedimento pertanto si possono avere le seguenti situazioni per le:
- fatture emesse per prestazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria: esclusivamente cartacee, anche nel caso di avvenuta opposizione da parte del paziente alla trasmissione dati. In sostanza, “da inviarsi al sistema TS” serve per identificare la tipologia di prestazione e non costituisce una discriminante da tenere in considerazione il fatto che poi tale trasmissione avvenga effettivamente;
- fatture emesse per prestazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del Sistema Tessera Sanitaria hanno obbligo di emissione in formato elettronico. Ad esempio questa tipologia riguarda la partecipazione come relatore a corsi o convegni, le cessioni di beni strumentali…;
- fatture emesse per prestazioni, anche di carattere sanitario, che non sono da inviare al Sistema Tessera Sanitariaperchè riferite a soggetti “business”, devono essere elettroniche.
Restano sempre esonerati dalla fattura elettronica i contribuenti in regime forfettario ed in regime di vantaggio.
Ora è stato infatti chiarito che, in presenza di spese di tipo sanitario soggette ad invio al Sistema Tessera Sanitaria, anche solo in una parte della fattura, la fatturazione dovrà essere emessa comunque solo in formato cartaceo. L’Agenzia delle entrate ha anche chiarito che nel momento della successiva trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, se il cliente non si è opposto, sarà da inviare l’intero contenuto della fattura, ma con la distinzione della parte relativa alle spese sanitarie dalle altre. Quest’ultime andranno essere indicate nell’invio al Sistema Tessera Sanitaria con la codifica “AA” – altre spese.
Chi è esonerato dalla fattura elettronica per il 2019
Esonerati i seguenti contribuenti:
- tutti gli operatori sanitari (dopo l’intervento del Garante Privacy di dicembre). Prima erano solo medici e farmacie che già inviano i dati tramite il sistema TS.
- società e associazioni che hanno:
- optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991,
- che hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro;
Sono anche stati confermati gli esoneri già previsti dalla vigente normativa per i soggetti passivi d’imposta che applicano:
- il regime di vantaggio, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011,
- il regime forfetario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014),
- e sono escluse anche le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia. Quindi il il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattur elettronica.
- i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, come indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.89757/2018.
Questi ultimi rappresentano un caso particolare di autofattura di acquisti emessa per loro conto. L’autofattura è una fattura che va trasmessa utilizzando infatti il codice TD01 (relativo alle fatture), ad eccezione delle “autofatture” emesse per regolarizzare la mancata emissione di una fattura di un fornitore ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997, che va identificata con il codice TD20.
L’esonero del predetto articolo 34, comma 6 del DPR 633/72 è valido se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 7 mila euro, di almeno due terzi è rappresentato da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A), parte I, allegata al DPR 633/72. Tale esonero riguarda il versamento dell’Iva e tutti gli obblighi documentali e contabili, con la sola eccezione di numerazione delle fatture di acquisto e bollette doganali per le importazioni e le fatture di vendita emesse per loro conto da cessionari e committenti.
Questi ultimi devono emettere autofattura con l’indicazione della relativa imposta determinata applicando le percentuali di compensazione nell’ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla citata tabella A), parte I, ovvero le ordinarie aliquote IVA negli altri casi, quando acquistano beni o utilizzano servizi da produttori agricoli esonerati, e devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell’autofattura emessa e registrare separatamente quest’ultima a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Proroga applicazione reverse charge a fini IVA
L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri ai sensi della Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.
In particolare, secondo quanto indicato nell’articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (disciplinante l’IVA Comunitaria), l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all’articolo 398 della predetta Direttiva.
La Commissione del Senato ha proposto l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 che dispone prorogare al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa IVA.
Più in dettaglio, il comma 2-bis modifica l’articolo 17, comma 8 del DPR IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) che nella sua attuale formulazione dispone che l’inversione contabile “facoltativa” IVA per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 2018.
Per gli acquisti interni, quelli in cui l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante il Codice Natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile e non richiede necessariamente il transito da SDI. L’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito nella Circolare 13/E del 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura è quella di predisporre un altro documento che deve essere allegato al file della fattura in cui sono indicati i dati necessari per l’integrazione della fattura nonché i suoi riferimenti.
Sanzioni fattura elettronica, importo e proroga – fine moratoria
Ricordiamo che per chi non fa fattura elettronica è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio (tuttavia se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è ridotta: fra 250 e 2 mila euro).
Le norme del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 sono poi intervenute introducendo delle proroghe con eliminazione e riduzioni delle sanzioni. In particolare:
- è previsto che fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili e fino al 30 giugno per quelli trimestrali non siano applicate al contribuente le sanzioni qualora egli emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere alla liquidazione dell’imposta di periodo (mensile o trimestrale);
- le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento (quindi con uno “sconto” dell’80 per cento), quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo a quello di competenza;
- le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al caso in cui il cessionario/committente abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura, ovvero non abbia proceduto alla sua regolarizzazione.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diversa da quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero attraverso la predisposizione della fattura secondo il formato accettato dal Sistema di Interscambio, la fattura si ha per non emessa, con le conseguenti sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il secondo periodo del medesimo comma 6, prevede inoltre che il cessionario o il committente, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, sia punito con una sanzione amministrativa sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.
L’emendamento 10.20 aggiunge dopo il comma 1, il comma 1-bis che sostituisce il primo periodo dell’articolo 1, comma 6-bis, del Decreto legislativo n. 127/2015, disponendo che, per il servizio di conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, SOGEI spa non può avvalersi di soggetti terzi.
Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Articolo 10-bis
Con questo emendamento la Commissione ha proposto, e l’assemblea del Senato ha accettato con votazione favorevole, l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per il 2019 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”).
Le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell’ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il DPCM del 26 marzo 2008 e il decreto 27 aprile 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze erano state fissate le “specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell’Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014“.
Ricordiamo che l’esonero è stato poi esteso dal Garante Privacy a tutti gli operatori sanitari.
In particolare con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto l’adozione di alcuni accorgimenti per rendere il sistema pienamente conforme alle previsioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) considerando il settore sanitario a rischio elevato in riferimento alla fattura elettronica tra privati, qui vi è un approfondimento.
Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità
Il Senato ha approvato la proposta contenuta nell’emendamento 10.0.200 con cui la Commissione avvia l’introduzione di un nuovo articolo in materia di fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione con la finalità “di preservare i servizi di pubblica utilità“.
La disposizione si riferisce ai servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 (“Applicazione dell’IVA relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni”), e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 (“Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’IVA nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta”).
La norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei suddetti soggetti passivi IVA, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione.
Tali regole tecniche si applicano solamente alle fatture elettroniche riferite a contratti stipulati con i consumatori finali precedentemente al 1° gennaio 2005, ove non sia stato possibile identificare il codice fiscale degli stessi, anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.
Semplificazione in tema di emissione delle fatture
L’articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro l0 giorni dall’effettuazione delle operazioni.
Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide la disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione.
Fino al 30 giugno 2019 verrà l’attuale disciplina definita dell’articolo 6, comma 4, del DPR n. 633/1972 che dispone che la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio. In sostanza la previgente disciplina, che imponeva l’emissione della fattura contestualmente all’effettuazione dell’operazione, non prevedeva la possibilità di inserire nell’elenco delle indicazioni che devono essere contenute nella fattura una data di cessione di beni o di prestazione di servizi diversa da quella di emissione stessa.
L’articolo in esame, nello stabilire il nuovo termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, provvede a inserire conseguentemente questa nuova ipotesi all’interno dell’elenco richiamato.
La suddetta disposizione permette di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Pertanto la fattura elettronica si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data dell’effettuazione dell’operazione.
Il comma 2 dell’articolo in questione dispone che le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal 1°luglio 2019, ovvero dal momento in cui cessano le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, previste per il primo semestre 2019 dall’articolo 10 del decreto in esame. Pertanto l’applicazione del nuovo termine di 10 giorni per la trasmissione della fattura si applica allo scadere del periodo di vigenza del termine più favorevole previsto in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.
Sulla base dell’articolo 10 del decreto, per i primi nove mesi del periodo d’imposta 2019, non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora la fattura elettronica è emessa oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, ma ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Emissione differita, annotazione
Rilevante novità è introdotta dall’articolo 12 che modifica i termini di annotazione delle fatture emesse che devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.
L’attuale normativa è contenuta nell’articolo 23 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 prevede che il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro.
Le fatture cosiddette differite o riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue, e quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetti extraUe, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.
In pratica, la legislazione vigente prevede l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve avvenire:
- nel caso di fatturazione immediata, entro 15 giorni dalla data di emissione della stessa,
- nel caso di fatturazione differita, entro la data di emissione, tuttavia con riferimento al mese di effettuazione.
La disposizione introdotta con l’articolo 12 dispone che tutte le fatture emesse (immediate, differite, riepilogative, verso soggetti Ue, rese o ricevute da un soggetti extraUe) devono essere annotate in un apposito registro nell’ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Viceversa, in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Appare utile riprendere quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nelle sue FAQ, in cui descrive il caso di una fattura elettronica “differita” e emessa il 10 febbraio 2019 per una cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019. In tal caso l’iter corretto da seguire è:
- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce,
- indicare nella fattura elettronica la data del 10 febbraio 2019, in cui siano inseriti tutti i riferimenti del documento (o dei documenti) di trasporto
- calcolare ai fini della liquidazione periodica IVA l’importo della fattura con riferimento al mese di gennaio.
Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Con l’articolo 13 viene abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, modificando la disciplina della registrazione degli acquisti contenuta nell’articolo 25 del DPR n.633 del 26 ottobre 1972.
Esso al comma 1, dispone che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle a cui sono tenuti i cessionari o committenti nei confronti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Al comma 3 si prevede che dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, aveva chiarito che era compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura e consideranto che legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) al comma 909 ha previsto sia nell’ambito dei rapporti tra due operatori Iva (B2B) e verso consumatori finali (B2C), l’obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.
Viene considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio, sistema obbligatorio a partire dal 1°gennaio 2019 e, pertanto, si ritiene che tale adempimento sia automaticamente assolto. Questo perché la tracciabilità della fattura rende possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.
Tale disposizione crea dei problemi pratici in merito alla tenuta della contabilità dei soggetti, quali quelli in questione, che sono esonerati dall’obbligo di fare fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019.
Va tenuta presente la modifica operata dal D.L. n. 119/2018 relativa all’art.1 del DPR n. 100/1998, con la quale è stata riconosciuta la possibilità di detrarre nel mese di competenza l’Iva relativa alle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che se, ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata il 31 gennaio, viene recapitata dallo SdI al destinatario il 2 febbraio, l’annotazione della stessa nel registro degli acquisti entro il 15 febbraio farà si che l’Iva indicata in fattura potrà essere detratta con riferimento alla liquidazione di gennaio.
Semplificazione in tema di detrazione dell’IVA
Con riferimento alle liquidazioni mensili l’articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA, con la possibilità di detrarre l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il testo finora vigente dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998 (recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di IVA) stabilisce che, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente (risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili) e quello dell’imposta (risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso) per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese, ai sensi dell’articolo 19 del “decreto IVA”.
La novità in esame mantiene tale disciplina e stabilisce che, sempre entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Il diritto alla detrazione prescrive, infatti, la compresenza di due presupposti;
- il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, tenendo conto dei tempi di emissione della fattura, il requisito del possesso della fattura potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la fattura possa essergli recapitata oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione.
Per questo viene ora previsto che si possa computare l’IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l’operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e quindi debitamente registrata entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo).
Il diritto alla detrazione è disciplinato dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 633/1972. che dispone che dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (vale a dire nel momento di effettuazione dell’operazione) e può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA (mese di aprile) relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Inoltre, l’articolo 25, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di registrazione delle fatture d’acquisto, prevede anche in questo caso come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento.
Su tale disciplina ha fornito chiarimenti la circolare dell’Agenzia delle entrate, specificando che ai termini temporali sopra ricordati si aggiunge l’ulteriore requisito per la detrazione, costituito dal possesso da parte del cliente della fattura di acquisto.
La circolare n. 1/E del 2018 richiama le norme europee in materia, ricordando l’art. 179 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale diritto, in ogni caso, è esercitato “secondo quanto previsto all’articolo 178”, il quale indica le condizioni formali per l’esercizio del diritto, tra cui, il possesso della fattura.
Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
L’articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia a disporre l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Al fine di coordinare le due norme, l’articolo in esame sopprime la parola “identificati” dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015.
La decisione di esecuzione (UE) 2018/593, articolo 1, stabilisce che l’Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese. Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato l’emendamento in esame che propone l’integrale sostituzione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili connesse alla introduzione della fatturazione elettronica.
Si prevede che, a partire dalle operazioni IVA relative all’anno 2020, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati dalla stessa acquisiti, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze relative a:
- il registro delle fatture emesse,
- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati,
- la liquidazione periodica dell’IVA,
- la dichiarazione annuale dell’IVA.
Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’articolo proposto fa salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio previsti dall’articolo 18, comma 2, del DPR n. 600/1973.
Il comma 5 di tale articolo prevede inoltre un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell’IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per i soggetti che optano per tali modalità, l’emendamento in esame prevede che permanga l’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA.
L’emendamento infine indica che le disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Articolo 15 bis
L’emendamento approvato dispone l’inserimento del nuovo articolo 15-bis in modifica l’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007, Legge finanziaria 2008.
Tale modifica prevede che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati (B2C).
Prime considerazioni sulle norme approvate
La sensazione è che i lavori del Governo e delle commissioni parlamentari siano stati condotti tenendo conto delle “proteste” formulate contro la fatturazione elettronica piuttosto che perseguire l’ottimizzazione dell’interoperabilità dei dati tra tutti i soggetti coinvolti ed una reale semplificazione che avrebbe permesso di applicare quando scritto dalla Commissione europea nelle:
- Comunicazione COM(2010) 712 del 2 dicembre 2010 – Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa,
- Comunicazione COM(2010) 245 del 26 agosto 2010, che nell’azione fondamentale 2 indicava di “…facilitare la creazione di un quadro europeo interoperabile di fatturazione elettronica …”.
In particolare la COM(2010) 712 ha indicato che la fatturazione elettronica fa parte dell’iniziativa faro della Commissione europea “un’Agenda Digitale europea” che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Unico Digitale ed invita gli Stati membri all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica.
Questo perché più del 99% delle imprese Europee è rappresentato da PMI, e di queste la maggioranza è rappresentata da imprese individuali e lavoratori autonomi.
Oggi il sistema della fatturazione elettronica si presenta non omogeneo a causa delle numerose disposizioni introdotte che escludono soggettivamente diversi contribuenti:
- dall’obbligo di fare fattura elettronica,
- dall’agevolazione di esonero della numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.
Gli studi dei commercialisti che tengono la contabilità dei propri clienti dovranno sudare sette camicie per rispettare questa mappa diabolica che si sta completando fatta di obblighi ed esoneri, in barba a quanto indicato dalle predette Comunicazioni della Commissione europea.
Ecco alcuni esempi di cosa accadrà nel 2019 (ringrazio AssoRALP per la segnalazione del post di Antonio I. su FB):
- i soggetti che aderiranno al regime flat tax, i minimi e i forfetari continueranno a emettere fattura cartacea ma riceveranno, da coloro che non possono aderire a tale regime, fatture elettroniche;
- i soggetti in regime flat tax, i minimi e i forfettari scambieranno, fra loro, solo fatture cartacee;
- tutti gli altri soggetti dovranno emettere fattura elettronica, ma riceveranno fatture cartacee dai soggetti in regime di flat tax, dai minimi e dai forfetari;
- i medici e gli operatori sanitari, se non in regime di flat tax, dovranno emettere la fattura elettronica solo per le operazioni che non dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria;
- fattura cartacea (facoltà), invece, per quelle non tracciabili attraverso il predetto Sistema; i loro pazienti potranno chiedere copia della fattura cartacea, anche se destinatari comunque di una fattura elettronica;
- i medici e gli operatori sanitari, in regime di flat tax, continueranno a emettere la fattura cartacea e dovranno ancora trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie all’Anagrafe Tributaria;
- le farmacie potranno continuare a emettere fatture cartacee, ma riceveranno sia fatture elettroniche sia fatture cartacee, in relazione alle caratteristiche del loro fornitore;
- le società sportive senza fine di lucro in regime L. 398/1991, con proventi fino a € 65.000, sono esonerate dalla fattura elettronica, ma riceveranno fatture sia cartacee sia elettroniche. Se superano il limite di € 65.000, scatterà l’obbligo della fattura elettronica;
- chi opera con l’estero dovrà comunque compilare il cd. “Esterometro” (su base mensile) e il cliente straniero riceverà una fattura in formato elettronico, che potrebbe rifiutare, pretendendo una fattura cartacea;
- i fornitori esteri continueranno a inviare fatture cartacee a tutte le partite Iva italiane, indipendentemente dal fatto che queste siano obbligate o meno alla fatturazione elettronica;
- chi è fornitore con la pubblica amministrazione è tenuto emettere la fattura elettronica, che dal 18 aprile 2019 potrà diventare quella europea (standard europeo EN16931);
- per le operazioni in reverse charge sarà possibile transitare dal sistema Sistema di Interscambio emettendo un documento informatico identico all’autofattura;
- le liquidazioni periodiche Iva fino al 30.06.2019 sono confermate; da luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una liquidazione periodica precompilata, che il contribuente dovrà controllare e, se del caso, correggere.
Pensare che l’anno nuovo si preannunci molto impegnativo per commercialisti e contribuenti è sicuramente riduttivo.
Però è anche il motivo per cui consiglio di gestire in modalità elettronica tutti i propri clienti. L’obbligo legislativo è cogente per molti, ma un’opportunità per tutti gli altri che avranno la lungimiranza e l’intelligenza di avviare il proprio percorso di trasformazione digitale per cogliere fin da subito l’opportunità e la convenienza di innovare i propri processi amministrativi e contabili.