Per poter aggiungere la modalità di gestione delle fatture B2B, il Sistema di Interscambio ha sospeso la sua attività e viene dato riscontro con una notizia (vedi immagine) pubblicata sul sito fatturapa.gov.it che recita: “il Sistema di Interscambio non sarà disponibile dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2016 alle ore 08:00 del 09 gennaio 2017. Pertanto tentativi di trasmissione di file fattura e file notifica effettuati nel periodo indicato non andranno a buon fine”.
Dal punto di vista tecnologico è stata fatta la scelta migliore, quella più sicura e meno invasiva: blocco dei canali di input di qualsiasi documento (fatture e notifiche di esito), upgrade al nuovo tracciato, riapertura del sistema al pubblico, inibendo da quel momento il trattamento di documenti strutturati con il vecchio tracciato. La mole di dati in transito sul SdI è considerevole, si contano più di 150.000 files ricevuti quotidianamente, e la decisione di un periodo di sospensione è sicuramente propedeutica alla minimizzazione delle possibilità di errore in fase di cambiamento del tracciato. Tutto questo fa sì che un certo mondo, quello che bada prettamente al concretizzarsi di un progetto di grande portata, nulla eccepisca di fronte ad una scelta di questo genere.
Se però si allarga la visione, un appunto va necessariamente sollevato: l’approccio della gestione di questo upgrade è stato effettuato con un’unica prospettiva, quella tecnologica, tralasciando di fatto qualsiasi implicazione dal punto di vista della tutela del diritto dell’utente alla continuità operativa da parte di un sistema della Pubblica Amministrazione.
Inoltre è da osservare che il fermo è tecnicamente molto prolungato ed eccessivo rispetto a quanto effettivamente necessario, e forse non sono state valutate in modo adeguato tutte le conseguenze di tale sospensione, anche in considerazione del fatto che l’upgrade è stato preceduto da un periodo sperimentale di avvio del Sistema di Interscambio nella fattura tra privati che è durato 6 mesi.
Ma se analizziamo il fermo dei servizi del SdI dal punto di vista dell’utente (contribuente) c’è da domandarsi se è possibile che basti una semplice comunicazione pubblicata, senza data, su un sito web per dare seguito ad un’azione che di fatto impedisce il recapito di un documento di un’azienda verso un altro soggetto (ente pubblico o privato) che è rilevante sia fiscalmente che contrattualmente?
Ogni interruzione di pubblico servizio deve essere comunicata con largo anticipo per permettere al contribuente di organizzarsi, cosa che si è verificata in modo irrituale e ricordiamo che tra contribuenti e Amministrazione finanziaria vige il criterio generale di buon senso e di corretto svolgimento del rapporto.
E non è certamente un comunicato lo strumento corretto, ma avrebbe dovuto essere scelto un altro strumento, come quello di un decreto ministeriale.
La notizia della sospensione del servizio è da considerare alla stregua di una pubblicazione di un atto della Pubblica Amministrazione, e non di una semplice comunicazione di servizio come invece è stata trattata.
Normalmente in caso di chiusura temporanea degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con fermo dei loro servizi, sono emanati appositi provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale per comunicare “che il differimento degli adempimenti scadenti a causa del periodo di chiusura dell’ufficio vale a tutti gli effetti” e detti documenti sono emanati direttamente della Direzione Generale dell’Agenzia delle entrate o dal Ministero delle Finanze.
Pertanto un avallo normativo sarebbe stato doveroso ed avrebbe evitato l’irritazione ed il disagio di alcuni utenti che si potrebbero trovare a dover dirimere possibili problemi insorgenti nei rapporti contrattuali, ad esempio per eventuali problemi legati al ciclo del pagamento. La sensazione che si ha è che la gestione di questo fermo sia stata lasciata in mano più ai funzionari tecnici che a quelli “legislativi” dell’Agenzia delle entrate.
Giova anche osservare che il Sistema di Intercambio è riconducibile ad un servizio fiduciario di recapito certificato, pertanto ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo n.910/2014, il cosiddetto regolamento “eIDAS”.
Il SdI è quindi un servizio fiduciario di recapito elettronico a tutti gli effetti in quanto è un sistema aperto a tutti, ed è un servizio gratuito pubblico in linea, ed inoltre le relative spese di gestione beneficiano di un “compenso” individuato ed erogato in forma indiretta.
Non a caso Sogei è diventato un Conservatore Accreditato AGID, esso è pertanto un soggetto che eroga servizi verso terzi che deve dare anche una garanzia oggettiva verso i terzi dei propri servizi.
Infine un’annotazione da fare riguarda la conservazione delle fatture elettroniche, se passa una modalità simile di gestione delle interruzioni.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede una regola generale prevista dall’articolo 43 che dispone: “il cittadino non è più obbligato a conservare il documento informatico conservato per legge dalle amministrazioni e, dunque, può richiederne l’accesso“.
Le fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 43 del CAD, in base al quale “i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dall’articolo 71”.
Con riferimento alla conservazione delle fatture elettroniche va fatto riferimento all’articolo 39 del DPR 633/1972 che, modificato dalla legge 228/2012, dispone che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, 5° comma, del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005”.