Dal 4 maggio 2020, saranno utilizzabili nuovi codici per le operazioni assoggettate al reverse charge. Infatti, a seguito della modifica delle specifiche tecniche della fattura elettronica, avvenuta col provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata ampliata la codifica relativa ai “Tipi Documento” . Vediamo che cosa cambia e quali sono i nuovi codici.
Le operazioni coinvolte
Si tratta di quelle operazioni nazionali a cui si applica il regime in reverse charge, sia quelle effettuate da imprese non residenti ma che sono rilevanti ai fini IVA in Italia per il requisito della territorialità (previsto negli articoli dal 7 al 7-septies del DPR 633/1972), i cui obblighi connessi, non potendo essere assolti dai cedenti/prestatori, sono posti normativamente a carico dei cessionari o committenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
La questione risolve un importante profilo operativo aziendale perché il sistema previgente è caratterizzato dalla presenza di “fasi” analogiche che interrompono il ciclo virtuoso digitale creato dall’introduzione della fattura elettronica, considerato che la documentazione fiscale (analogica) posta in essere dai soggetti non residenti comporta procedure contabili e di conservazione diverse da quelle oramai consolidate introdotte dalla fattura elettronica.
Le modifiche apportate saranno utilizzabili dal prossimo 4 maggio 2020 e chi se ne avvarrà potrà evitare l’adempimento della trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 127/2015 (c.d. esterometro)
Reverse charge interno ed esterno
Il reverse charge[1] è definito “interno” quando riguarda operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia. La sua introduzione si deve alla esigenza di “evitare particolari abusi che si verificavano nel settore[2]”. Questo il meccanismo: chi emette la fattura non addebita l’IVA al cessionario/committente, ed è costui che provvede alla applicazione integrando la fattura ricevuta con l’IVA secondo l’aliquota propria dei beni o servizi acquistati e generando una operazione contabile ed IVA di segno opposto per neutralizzarne gli effetti. La prima applicazione del reverse charge in Italia si è avuta con l’articolo 74, commi 7 e 8, DPR 633/1972, nel testo in vigore dal 20/12/1984 dopo le modifiche apportate dal D.L. 853 del 19/12/1984, rispettivamente per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet), e per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi. Successivamente si è avuta una progressiva estensione anche ad altri beni / servizi e l’intervento normativo è stato realizzato mediante progressiva modifica dell’articolo 17 del DPR 633/1972.
Il reverse charge è definito “esterno” quando invece riguarda operazioni poste in essere da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Si tratta in particolare degli acquisti intracomunitari, degli acquisti da soggetti UE che non rappresentano cessioni intercomunitarie e delle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti ed aventi il requisito della territorialità.
I nuovi Tipi documento: TD17, TD17, TD18 e TD19
Con la FAQ n. 26 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” (ossia operazione effettuata in regime di reverse charge interno) era ammessa una modalità alternativa all’integrazione della fattura mediante la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Tuttavia, in alternativa alla generazione del documento da allegare alla fattura elettronica – operazione in tutta onestà non immediata e semplice tecnicamente – è stata ammessa la possibilità di generare una “autofattura” elettronica con Tipo documento TD01 (da non confondere con autofattura art.6 comma 8, Decreto Legislativo 471/1997, TD20), con cedente/prestatore e cessionario/committente identici, in modo da evitare la generazione di un documento “atipico” che comunque non sarebbe agevole “allegare” alla fattura elettronica di riferimento.
Con la successiva FAQ n. 38 l’Agenzia chiarì anche che per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari il cessionario committente era comunque tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del Decreto Legislativo n. 127/15, non essendo possibile avvalersi della procedura di emissione della “autofattura” di cui ho detto sopra. Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche e del tracciato della fattura elettronica avvenuto col provvedimento n. 99922 del 28 febbraio scorso, i problemi appena evidenziati sono stati risolto con l’inserimento dei nuovi codici TD16, TD17 e TD18 e TD19, utilizzabili a partire dal prossimo 4 maggio 2020.
Per consentire l’ingresso dalla porta principale delle fatture con reverse charge esterno e delle autofatture per operazioni con l’estero sono stati modificati i controlli di coerenza del campo IDPaese, specificando che se viene impostato ad IT con un Tipo Documento diverso dai codici T17, TD18 e TD19 il file viene scartato con errore 00473.
TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
Risolve il problema relativo al reverse charge interno in maniera “dedicata”. Sino al 4 maggio sarà possibile utilizzare il metodo – peraltro opzionale – di emettere un documento del tipo TD01, riportando l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente (FAQ n.36 ADE) ed inviando la fattura elettronica al SDI. La modifica consentirà di inserire un Tipo Documento specifico, però attendiamo chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulla corretta compilazione dei campi relativi al cedente/prestatore e al cessionario/committente, considerato che le specifiche tecniche segnaleranno col codice 00471 un errore (Vedi appendice 1, verifica di coerenza del contenuto, “i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario”).
TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
Questa ipotesi riguarda il caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente in favore di un soggetto residente, qualora la prestazione si consideri effettuata sul territorio Italiano, per cui gli obblighi in materia di IVA sono assolti dai cessionari/committenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, DPR 633/1972. La trasmissione al SDI del documento comporterà l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’esterometro previsto dall’art. 1, comma 3bis, del Decreto Legislativo n. 127/2015
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Si tratta di una fattispecie ben precisa, e stante il tenore letterale della descrizione, dovrebbe riguardare le operazioni che hanno per oggetto beni.
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 comma, 2 DPR 633/72
Questa ipotesi ricorre quando un soggetto UE non residente effettua una cessione di beni che si trovano già sul territorio Italiano, per cui l’operazione, non rappresentando una cessione intracomunitaria, è documentata dalla fattura emessa dal soggetto non residente, ed in relazione alla quale il cessionario della merce è obbligato ad emettere autofattura. Questa procedura deve essere attivata anche qualora il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentate fiscale, in Italia[3].
L’analisi
La progressiva estensione dei meccanismi connessi alla fatturazione elettronica alle varie fattispecie che riguardano le operazioni IVA concorre certamente a ridurre le criticità generate dalla soluzione di continuità tuttora esistente nei percorsi digitali, dai quali possiamo aspettarci economie e ottimizzazione dei processi solo se completi e integrati. Viceversa, una digitalizzazione parziale non è una mancata economia, ma una diseconomia, perché richiede la adozione di procedure miste digitali-analogiche, spesso farraginose.
Avere esteso la modalità telematica a (quasi) tutte le altre operazioni IVA passive effettuate da soggetti non residenti rappresenta un significativo passo in avanti, soprattutto se si considerano i vantaggi che si otterranno con la eliminazione dell’ulteriore adempimento del c.d. esterometro, sostituito dalla trasmissione al sistema di interscambio delle autofatture/integrazioni elettroniche dei Tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19. Se poi si ha l’accortezza di allegare alla autofattura/integrazione elettronica il file con la scansione della fattura ricevuta dal soggetto estero, si risolverebbe anche il problema della conservazione, che sarà effettuata unitariamente con tutte le altre fatture elettroniche.
Conclusione
Si potrebbe fare qualcosa di più in questa direzione estendendo i meccanismi sopra esaminati anche alla gestione delle fatture analogiche ricevute da soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica (per esempio, forfettari, associazioni sportive, etc). Sarebbe sufficiente in questo caso emettere una autofattura elettronica (tecnicamente non sarebbe tale) allegando copia digitale del documento analogico e la filiera del ciclo passivo acquisti sarebbe completa. Non solo. L’Agenzia delle Entrate potrebbe arricchire il suo database di informazioni con i dati delle fatture analogiche che attualmente sfuggono alla sua percezione.
Ci auguriamo che venga risolto presto il nodo della presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, adempimento ridondante che potrebbe essere eventualmente integrato nel ciclo digitale che il legislatore ha realizzato.
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Note
- Il reverse charge rappresenta una deroga al sistema generalizzato ed armonizzato di applicazione dell’IVA, per cui il suo utilizzo deve essere di volta in volta autorizzato dal Consiglio dell’Unione europea (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce) ↑
- Punto 2 Circolare Ministero delle Finanze 19 marzo 1985, n. 26 ↑
- Vedi Risoluzione ADE 21/E del 20/20/2015 ↑