DOMANDA
Siamo un azienda con sede legale italiana ed operiamo con clienti privati.
Gentilmente avremmo bisogno di avere una delucidazione in merito all’utilizzo codice identificativo e della PEC per l’invio delle fatture elettroniche.
In particolare se un cliente ha la PEC è sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate la PEC per l’invio della fattura elettronica o è necessario avere anche il codice identificativo?
Se un cliente non ha la PEC per l’invio delle fatture elettroniche è sufficiente farsi dare il codice identificativo da comunicare successivamente all’Agenzia delle Entrate per l’invio della fattura, utilizzando un’altra modalità prevista per l’invio?
In attesa di un vostro riscontro saluto cordialmente.
Alfonso Di Muro
RISPOSTA
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, intitolato “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”,
- nella parte “Motivazioni”, così recita: “Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo “CodiceDestinatario” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la PEC del cessionario/committente. Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Similarmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.”
- al punto 3 (recapito della fattura elettronica) aggiunge che “Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”
Quindi, nella ipotesi di cessioni nei confronti di consumatore finale,
- se il cliente è provvisto di indirizzo di PEC, non c’è bisogno di alcun codice identificativo (che comunque va valorizzato con “0000000”) e non c’è neppure bisogno di consegnare la copia della fattura, che sarà recapitata all’indirizzo di PEC indicato nella fattura elettronica;
- se il cliente non è provvisto di PEC vale quanto sopra detto ai punti 1) e 2)
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu