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Fattura elettronica, cosa cambia con il restyling 2024: vademecum



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Obbligo esteso a tutti, anche ai forfettari, dal primo gennaio, in arrivo nuove specifiche tecniche dal primo febbraio, prorogato il divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie: ecco tutto sulla fattura elettronica 2024

Pubblicato il 11 gen 2024

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati



fattura elettronica

Dal 2024 la fatturazione elettronica si rinnova in tre mosse:

  • Obbligo di fattura elettronica generalizzato senza più deroghe soggettive;
  • Confermato anche per quest’anno il divieto dell’emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie
  • Dal primo febbraio entrano in vigore le nuove specifiche tecniche.

Ma non si tratta delle uniche novità introdotte. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Fattura elettronica obbligatoria per tutti

Dal primo gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica si è esteso a tutti i soggetti passivi IVA residenti in Italia, a prescindere dal regime fiscale adottato e dalla soglia dei ricavi o compensi prodotti: saranno pertanto tenuti ad emettere fattura elettroniche in formato xml attraverso SdI anche i contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche senza avere più riguardo alla soglia dei ricavi percepiti nel 2022 (che, se superiori ai 25.000 euro, avevano già determinato il sorgere dell’obbligatorietà).

Con questo atto, finalmente, vengono meno tutte le deroghe che erano state previste per i soggetti minori e si crea una condizione di uniformità che consente una maggiore semplicità nella gestione dei flussi di certificazione dei corrispettivi. L’obbligo rimane escluso solo nei confronti dei soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati, ai fini Iva in Italia.

 Niente fattura elettronica per le prestazioni sanitarie: perché

L’articolo 3, comma 3 del decreto-legge “milleproroghe” n. 215/2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023) proroga, anche per il 2024, il divieto di emissione di e-fattura per gli operatori sanitari intervenendo nel corpo dell’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. La disposizione è introdotta al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche: con questa finalità, è stata quindi prorogata anche per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Sempre con riguardo all’ambito sanitario, con l’articolo 4 del decreto-legge anticipi n. 145 del 2023 è stato abrogato all’articolo 2, comma 6-quater, il secondo periodo il quale prevedeva che, a decorrere dal 1°gennaio 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria – Sistema TS.

Nuove specifiche tecniche: si parte il primo febbraio

Dal primo febbraio 2024 sarà applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall’Agenzia delle entrate il 12 dicembre 2023. Tra le principali novità quello dello scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d’intento invalidata e possibilità di utilizzare il tipodocumento TD28 non solo per le operazioni con San Marino ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero nel caso di errata applicazione del reverse charge, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia. Sempre con riguardo ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell’identificativo del Paese. Ulteriore novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale i quali, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo “altri dati gestionali”, potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni IVA.

Dichiarazioni di intento

Inoltre, è stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477 che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa, se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo “altridatigestionali” dal fornitore. Per contrastare le frodi IVA realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal primo gennaio 2022 vengono infatti effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, al fine di inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Riscontratane infatti l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale che al fornitore destinatario della dichiarazione d’intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta, e prevedere meccanismi di correzione delle fatture emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità. Con l’introduzione di un controllo preventivo al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi, circa la validità della dichiarazione di intento, verranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili IVA.

Reverse charge

Altra novità è quella che legittimerà l’utilizzo del tipodocumento TD28 per comunicare i dati dell’operazione realizzata con soggetti non residenti ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge: l’ipotesi è quella disciplina dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In queste ipotesi, ed in mancanza di frode, è prevista l’irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2.000 euro.

Ai fini dell’esterometro e cioè della comunicazione del dato dell’operazione passiva da soggetto non residente, si potrà procedere ad utilizzare il tipodocumento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall’Agenzia delle entrate, ad inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata a commento della legge di Bilancio.

Imprenditori agricoli

Un produttore agricolo in regime speciale di cui all’articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, può valorizzare l’elemento TipoDato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA, utilizzando “ALI-COMP”, se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate, oppure “NO-COMP” per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A oppure con “OCC34BIS”, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis.

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