Le regole

Fattura elettronica e digitalizzazione del Fisco, cosa ci aspetta nel 2022

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai soggetti in regime forfettario, il nuovo formato dell’esterometro, la situazione legata alla scadenza del servizio di conservazione Sogei: il 2022 si apre con la prospettiva di novità fiscali per imprese e professionisti, ecco quali

Pubblicato il 10 Gen 2022

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Con il 2022 arrivano nuovi obblighi in materia di digitalizzazione del fisco, già previsti o comunque prevedibili: dalla fattura elettronica per forfettari, agli obblighi legati all’esterometro e ancora la scadenza del servizio di conservazione Sogei. Novità che comporteranno per imprese e professionisti, in maniera a nostro parere assai poco gestibile, un avvio in corso d’anno problematico da diversi punti di vista.

Fattura elettronica per forfettari, operazioni sanitarie ed esterometro: tutte le novità 2022

Fattura elettronica obbligatoria per forfettari: manca la data di avvio

L’adempimento forse più temuto da molti imprenditori e professionisti minori è l’ormai prossima introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, tuttora esclusi. Il 17 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la decisione 2021/2251 del Consiglio che autorizza l’Italia a prolungare l’obbligo di fatturazione elettronica per il triennio 2022 per tutti i soggetti IVA, inclusi quelli sino ad oggi esonerati (minimi, forfettari, associazioni sottosoglia).

Ovviamente, la mera autorizzazione comunitaria (necessaria in quanto l’IVA è a tutti gli effetti un’imposta europea governata dalle disposizioni unionali) non si traduce in un obbligo di legge immediato, per il quale è necessario un provvedimento interno che modifichi il D.Lgs. 127/2015 che disciplina la fatturazione elettronica obbligatoria, ma va ribadito che tale decisione appare ormai scontata. Ad oggi non sappiamo quando e come il legislatore deciderà di estendere l’obbligo a minimi e forfettari.

Tre possibili scenari

Possiamo ipotizzare tre scenari alternativi:

  1. avvio dell’obbligo a partire dal primo gennaio 2023 (scenario indubbiamente più ragionevole e preferibile per non gravare inutilmente gli interessati);
  2. avvio dell’obbligo a partire dal primo luglio 2022 (come già previsto per la FE obbligatoria con S. Marino o le comunicazioni operazioni con l’estero); scenario decisamente non ottimale, che costringerebbe gli operatori ad un cambio di modalità di fatturazione (e ricezione) in corso d’anno;
  3. avvio dell’obbligo già dal passato primo gennaio 2022, ma con periodo transitorio (ad es. il primo trimestre) durante il quale non è sanzionato l’invio tardivo (come durante l’avvio dell’obbligo di FE).

Nella decisione del Consiglio si legge che l’Italia ha richiesto la deroga perché la fatturazione elettronica per i soggetti minori permetterebbe “…all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”; sulla base di questa motivazione ci sembrerebbe ragionevole che l’avvio dell’obbligo comprendesse un intero anno solare, ma non sempre in ambito fiscale le scelte del legislatore sono facilmente comprensibili ai più.

Ci preme inoltre sottolineare che l’essere obbligati alla fatturazione elettronica è ben diverso che averne la facoltà, soprattutto per quanto riguarda le fatture ricevute. Il contribuente forfettario che oggi sceglie di emettere fattura elettronica ad alcuni o a tutti i propri clienti può legittimamente continuare a ricevere fatture trattandole come analogiche e conservandole in maniera tradizionale (il faldone o la cartellina). Viceversa, nel momento in cui divenisse obbligato per legge alla fatturazione elettronica sarebbe tenuto a ricevere in elettronico le fatture di acquisto ed anche a conservarle digitalmente (eventualmente attivando il sistema di conservazione SOGEI messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

Esterometro, formato XML fattura elettronica dal primo luglio 2022

Con la conversione in legge del “Decreto Fisco Lavoro” (DL 146/2021) è stato rinviato al 1° luglio 2022 l’avvio dell’obbligo previsto dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 di comunicare le operazioni attive e passive con soggetti esteri non più tramite il vecchio “esterometro” periodico (un’unica trasmissione di tutti i dati delle operazioni del trimestre), ma nella forma di singoli documenti xml in formato “Fattura elettronica”, da inviare nei termini ordinari di emissione per la fatturazione attiva entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento per la fatturazione passiva. Si tratta di modalità di comunicazione delle operazioni con l’estero che già oggi sono utilizzabili a discrezione del contribuente, sulla base della propria organizzazione amministrativa ed in effetti frequentemente utilizzate con soddisfazione nella fatturazione attiva, riducendo il carico di lavoro complessivo.

Lo stesso però non può essere detto per quanto riguarda la fatturazione passiva. Ci sia permessa una certa dose di catastrofismo, peraltro già manifestata in un nostro precedente intervento di 3 mesi fa: la comunicazione delle operazioni passive con l’estero è un grosso aggravio di attività amministrativa e la sanzione prevista per l’inadempimento (2 euro a fattura) fa seriamente pensare sia più conveniente non adempiere e subire la sanzione rispetto all’aggravio di costo interno o esterno (commercialista).

Servizio di conservazione Sogei in scadenza o scaduto: convenzione da rinnovare

Questo non è il tipico adempimento obbligatorio, ma si tratta comunque di un impegno da mettere in scadenza. Gli imprenditori e i professionisti che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un accordo triennale che non prevedeva rinnovo tacito. Decorsi i 36 mesi dalla sottoscrizione, le fatture smettono di essere portate automaticamente in conservazione (ma quelle conservate nel periodo di validità restano conservate ed accessibili anche dopo la scadenza).

Se si intende continuare a fruire del servizio sarà quindi necessario effettuare una nuova adesione. In virtù della possibilità di ricomprendere nell’accordo le fatture transitate da SdI a partire dal 1° gennaio del secondo anno precedente quello di adesione, si può tranquillamente lasciar scadere il vecchio accordo e rinnovare qualche giorno (o qualche mese) dopo la scadenza, come nell’esempio (scadenza 2 luglio, nuova adesione del 7 luglio con recupero retroattivo dal 2, data di scadenza):

La necessità di rinnovare l’adesione alla conservazione vale solamente per chi ha aderito alla conservazione prima dell’adozione del nuovo testo di accordo (vers. 3.0 del 4 giugno 2021); per le adesioni successive (incluse i rinnovi) il nuovo testo di accordo ne prevede l’efficacia fino a revoca.

Utilizzo dei dati delle Fatture Elettroniche: il parere del Garante privacy

Impossibile concludere senza un accenno al recente parere espresso dal Garante della privacy sulla bozza di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativa alle regole tecniche per la memorizzazione delle FE da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria.

Il Garante esprime parere sostanzialmente favorevole all’utilizzo dei c.d. “dati fattura” e “dati fattura integrati” ovvero sostanzialmente tutte le informazioni quantitative (importi, in primis) nonché quelle qualitative nel caso di operazioni che non coinvolgono consumatori finali, condizionato però all’adozione da parte dell’Agenzia di procedure e limitazioni che assicurino che i dati presenti nelle fatture non possano venir utilizzati per altro che non sia il trattamento previsto dalla legge.

In effetti il Garante prescrive che in alcuni specifici settori (legale, in primis) vengano adottati accorgimenti tecnici tali da rendere inintelligibili dati ed informazioni personali contenute nelle fatture pur mantenendone l’inalterabilità. Inoltre, anche nel caso di operazioni tra soggetti professionali le informazioni qualitative dovranno essere escluse dai “dati fattura integrati”; infine, ad eccezione delle attività di controllo relative alla deduzione o detrazione di spese sostenute, nel caso di consumatori finali l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche potrà avvenire esclusivamente a seguito del manifestarsi di un rischio di evasione emerso a seguito di verifiche fiscali su soggetti IVA (venditori di beni o prestatori di servizi nei confronti del consumatore stesso).

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