Il provvedimento

Fattura elettronica, eccezioni e prestazioni sanitarie chiarite dall’Agenzia delle entrate (circolare giugno 2019)

Con la Circolare numero 14 di giugno, l’Agenzia delle entrate puntualizza una serie di disposizioni relative a eccezioni oggettive alla fatturazione elettronica in particolare riguardo alle prestazioni sanitarie, già al centro del dibattito in previsione dell’avvio dell’obbligo a gennaio 2019

Pubblicato il 18 Giu 2019

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

fattura elettronica

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno fornisce delle risposte a diversi quesiti che necessitavano chiarimenti in materia di fattura elettronica e sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura, alle sue modalità di emissione e registrazione, ai criteri di compilazione dell’autofattura, alle sanzioni e alle altre novità normative sull’Iva che hanno implicazioni nel sistema della fatturazione elettronica.

Circolare Agenzia delle entrate, il contesto

La predetta circolare si è resa necessaria a seguito dei numerosi interventi normativi che, nell’ambito della fatturazione elettronica, hanno definito l’attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (Legge n.205 del 27/12/2017) ed i successivi interventi normativi di cui i più importanti sono le Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (Legge n.136 del 17/12/2018, articoli 10 e seguenti) e legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 30/12/2018).

Bisogna tenere presente che l’obbligo di emettere una fattura non è nato con l’emanazione Legge n.205 del 27/12/2017 e dei successivi provvedimenti che sono stati pubblicati ad integrazione/modifica di quanto contenuto Decreto Legislativo n.127 del 5/8/2015 “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23. La regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica mediante l’emissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI) attualmente presenta diverse eccezioni sia oggettive che soggettive.

Eccezioni oggettive

In tale casistica vanno inserite tutte le situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura perché è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta (ad esempio ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 3, comma 4), ovvero può essere documentata differentemente come nel caso delle fatture verso i consumatori finali (B2C) che, ai sensi di quanto indicato all’articolo 22 del DPR 633/1972, mediante emissione di uno scontrino o ricevuta fiscale ovvero mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Altri casi indicati nella succitata circolare sono:

  • i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche nel caso in cui il foglio di liquidazione dei corrispettivi sia compilato dagli enti in sostituzione fattura;
  • il commercio di quotidiani, periodici e libri (ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/72) per il quale “non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l’annotazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore ai sensi del presente decreto”;
  • i casi in cui cedente/prestatore non deve emettere fattura perché l’onere ricade sul cessionario/committente come, ad esempio, i produttori agricoli nel regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del DPR 633/72, che lo assolvono mediante invio della fattura elettronica allo SdI.

Infine, la circolare in oggetto ricorda poi che non di esonero, ma di divieto di documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica, deve invece parlarsi in riferimento ai soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, i quali, per il solo periodo d’imposta 2019 “non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto Legge n.119/2018).

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale, mediante l’autorizzazione ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia.

L’emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti cedenti/prestatori vale anche per l’assolvimento degli obblighi derivanti dallo “esterometro”, a condizione che per il soggetto non residente venga messa a disposizione una copia della fattura elettronica in formato cartaceo. Caso differente riguarda tutti i soggetti esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica, sia nei rapporti B2B che B2C, perché rientranti nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n.98 del 6/7/2011) o nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190 del 23/12/014), nonché “i soggetti passivi che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro”.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie

Come è oramai noto la Legge n. 145/2018 ha modificato l’articolo 10-bis del Decreto Legge n.119/2018, disponendo che solo per l’anno 2019 “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria […]”.

Inoltre l’articolo 9-bis del Decreto Legge n.135/2018 introdotto dalla Legge (di conversione) n. 12/2019, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “le disposizioni dell’articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. Due i casi particolari:

  • Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. In tal caso i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.
  • Fatturazione di prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura in un unico documento. Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:
    1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
    2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità: – i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; – i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”. In entrambi i casi l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72.
  • Fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura. Se una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime vanno fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
  • Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo 13 dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il divieto previsto dall’articolo 10-bis del Decreto Legge n.119/2018 si applica anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
  • Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Non tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, basti pensare alle professioni podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Anche per tali soggetti è in vigore, per l’anno 2019, l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo o in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto Legge n.135/2018).

Però il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame è entrato in vigore dopo il 1 gennaio 2019, data di avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, pertanto se alcuni operatori hanno già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI, l’Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore, secondo quanto disposto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni che, nell’ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento per i dati relativi alle suddette fatture essi non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione.

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