La normativa

Fattura elettronica e appalti pubblici: le regole “europee” in Italia

Ecco che cambia col provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce le regole tecniche e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici in Italia. La norma stabilisce che i fornitori possono emettere e-fatture create secondo le regole stabilite dall’UE e dalle CIUS.

Pubblicato il 19 Apr 2019

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

La fattura elettronica europea trova finalmente il suo provvedimento attuativo anche in Italia. Con il Provvedimento Protocollo n. 99370 del 18 aprile 2019 firmato dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate sono state approvate e definite le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici in Italia, ai sensi del Decreto legislativo n.148 del 27 dicembre 2018 in recepimento della Direttiva (UE) 2014/55/UE.

La Direttiva dispone in tutti gli Stati membri, nell’ambito del procurement pubblico, che i fornitori possono emettere fatture elettroniche, purché conformi ad un modello semantico e formate secondo regole sintattiche stabilite e che le Stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori degli Stati membri non possono rifiutarle solo perché in formato elettronico.

La necessità di definire la normativa

La predetta Direttiva è stata fondamentale perché vi era la necessità di definire in una Norma Europea (EN) comune la fatturazione elettronica a livello semantico e la pubblicazione, a livello di sintassi, di ulteriori documenti che miglioreranno l’interoperabilità dei dati contenuti nelle fatture in tutti gli Stati membri.

Giova sul punto ricordare che l’articolo 7 della Direttiva 2014/55 stabilisce: “Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica il cui riferimento è stato pubblicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 e con una qualsiasi delle sintassi sull’elenco pubblicato a norma dell’articolo 3″.

L’odierno provvedimento definisce inoltre la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano e l’elenco delle sintassi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2014/55, definite ed approvate dal CEN nella clausola 7 della norma CEN/TS 16931-2:2017 (pubblicata il 28 giugno 2017).

Tali sintassi sono:

  • il messaggio Cross Industry Invoice XML dell’UN/CEFACT come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM-CII);
  • i messaggi di fattura e nota di credito UBL definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015.

Il percorso fino al provvedimento

Questo provvedimento trova le sue radici nella legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (Finanziaria 2008), all’articolo 1, commi 209-213, che ha introdotto l’obbligo di fare fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate verso Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici, utilizzando come canale di comunicazione il Sistema di interscambio (Sdi) che è gestito dall’Agenzia delle entrate e sviluppato e manutenuto da Sogei. Poi con il Decreto ministeriale n.55 de 3 aprile 2013 ha attuato gli obblighi introdotti dalla legge e definito:

  • il formato per le fatture elettroniche verso la PA,
  • le regole di colloquio con il Sistema di interscambio,
  • le linee guida per le PA,
  • le misure di supporto per gli utenti,
  • la disciplina per l’utilizzo degli intermediari.

Dopo l’emanazione della succitata Direttiva (UE) 2014/55 il 16 ottobre del 2017 con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione sono stati definiti:

  • il modello semantico,
  • la lista di sintassi ammesse,
  • le modalità di mappatura e gli altri prodotti commissionati agli Enti di standardizzazione europei, in base a quanto previsto dalla Direttiva 2014/55/UE.

Quindi si è arrivati, in Italia, all’emanazione del Decreto legislativo n.148 del 27 dicembre 2018, che, nel recepire la Direttiva 55 ha previsto:

  • a decorrere dal 18 aprile 2019 (articolo 3, comma 1) i soggetti, ex articolo 1, sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle regole tecniche emanate con il medesimo provvedimento;
  • le fatture elettroniche (articolo 3, comma 2) devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, in base a quando definito nello standard europeo EN 16931-1:2017;
  • le regole tecniche relative alla gestione delle fatture nei formati europei (articolo 3, comma 3) integrano la disciplina tecnica del decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge n. 244 del 2007;
  • per le amministrazioni aggiudicatrici subcentrali l’obbligo di cui all’articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020.

Riepilogando, va tenuto presente che, a partire dal 18 aprile 2019, per tutte le fatture elettroniche che si riferiscono a contratti di appalto ricevute ed emesse dalle Pubbliche Amministrazioni, il nuovo formato di fattura elettronica è obbligatorio.

Il nuovo formato di fatturazione elettronica non sarà applicabile, per il momento, solo per le forniture di beni o servizi nei settori della difesa e della sicurezza, a condizione che i relativi appalti prevedano specifiche misure di sicurezza.

Tutte le fatture che non rispettano il nuovo formato il Sistema di interscambio saranno oggetto di scarto, e queste nuove regole tecniche dovranno essere recepite subito dalle software house per consentite l’emissione delle fatture nel formato corretto e conforme alle specifiche tecniche approvate ieri.

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