La fattura elettronica europea gode di ottima salute e nel suo futuro si prospetta lo standard EN16931, che sta diventando un punto di riferimento mondiale grazie al modello di dati a livello semantico che ha rappresentato l’elemento determinante per realizzare una vera interoperabilità transfrontaliera dei dati.
Il nuovo Regolamento europeo eIDAS n.910/2014 introduce una serie di possibili strumenti che consentono di garantire proprietà quali, ad esempio, il sigillo elettronico, i servizi fiduciari digitali e il recapito elettronico. Essi richiedono un’attenta valutazione poiché da un lato il nuovo quadro comunitario applicabile direttamente e senza recepimenti nazionali garantirà la totale interoperabilità di questi servizi, dall’altro consentirà di utilizzare strumenti più efficaci nell’ambito della fatturazione elettronica e dell’e-procurement, e più in generale delle interazioni tra pubblico e privato.
Fattura PA, il contesto italiano e internazionale
Il progetto italiano fatturaPA, che si è aperto anche all’interoperabilità della fattura elettronica europea, è il più avanzato in Europa, ed è innegabile che già apporta significativi benefici al Paese (diminuzione del gap IVA, riduzione delle frodi). Chi lo contesta o avversa, non vuole uno sviluppo del paese.
Per confermare quanto appena detto basta verificare che tale successo è stato preso ad ispirazione dalla Francia che ha recentemente pubblicato l’ordinanza sull’introduzione della fatturazione elettronica tra soggetti passivi e sulla trasmissione delle informazioni all’amministrazione fiscale.
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Gli obiettivi della fattura elettronica
L’estensione della fatturazione elettronica alle imprese con partita IVA ha quattro obiettivi:
- semplificare la vita delle imprese e rafforzare la loro competitività;
- semplificare, a lungo termine, i loro obblighi di dichiarazione IVA;
- migliorare l’individuazione delle frodi;
- migliorare la conoscenza in tempo reale dell’attività commerciale.
Con il predetto recente provvedimento la Francia hanno deciso che gli obblighi di fatturazione elettronica nazionale B2B saranno imposti a partire dal 1° luglio 2024, con un posticipo di sei mesi rispetto al precedente calendario, per la ricezione delle fatture in entrata. Per le grandi aziende la presentazione delle fatture sarà posticipata dal primo luglio 2024 al primo gennaio 2025 per le imprese a media capitalizzazione e per le PMI e le microimprese fino al primo gennaio 2026. Mentre l’avvio degli obblighi di trasmissione elettronica (e-reporting) di dati B2B internazionali e di B2C seguiranno lo stesso programma. Il caso francese non è l’unico, anche se è significativo a livello europeo, ma questa è una tendenza diffusa in tutto il mondo.
Fattura elettronica europea, perché gli standard sono una priorità
Per evitare di aggiungere oneri nelle transazioni transfrontaliere, specialmente per le PMI, abbiamo bisogno di standard, quello sulla fatturazione elettronica europea (EN16931) che specifica un modello di dati a livello semantico. E proprio questa caratteristica è stata importante per realizzare una vera interoperabilità in Europa, dove è noto che esistono molti formati di fatturazione, spesso contrastanti.
Tutto ciò ha permesso di sostenere l’attuazione della direttiva 2014/55/EU ed ora, grazie anche alla fattura internazionale sviluppata da PEPPOL, che si basa sullo standard EN16931, anche molti altri paesi extraeuropei stanno implementando la fatturazione elettronica in modo standardizzato. Questo è stato possibile grazie alla semantica comune che apre la strada OASIS/UBL, il principale riferimento globale per rappresentare documenti aziendali leggibili automaticamente e pienamente interoperabili, permettendo alle aziende di sostenere la loro digitaltrans formation e raccogliere tutti i benefici correlati.
I fronti critici
Speriamo che l’Europa faccia evolvere lo standard EN16931 per arrivare ad essere uno standard internazionale in ISO (International Organization for Standardization), come è capitato a UBL. Se però guardiamo alla digital transformation, cioè all’implementazione di processi strutturati per la gestione di dati e documenti all’interno delle aziende, ci rendiamo conto che ad oggi emergono due aspetti significativi: la totale assenza di visione in molte persone, ed il modo burocratico di gestire gli adempimenti amministrativi/contabili.
La fatturazione elettronica è oramai da anni un’opportunità disponibile e da cogliere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese hanno iniziato a modernizzare i propri sistemi, basandoli su soluzioni standard che prevedano automazioni di processo che diffondano l’interoperabilità dei dati, basata su standard.
A mio giudizio non bisogna vedere questa novità come l’ennesimo adempimento, anche se molte persone continuano a lamentarsi della scarsa convenienza ad adottare la fattura elettronica e della complessità e costo della conservazione a norma. Personalmente credo che sia una scusa per alzare polvere per offuscare la vista e non far vedere le cose come stanno da parte di chi detiene ancora posizioni dominanti che vedono nel digitale un nemico pericoloso.
Le disposizioni della Direttiva 2014/55/EU
Fin dall’introduzione della Direttiva 2014/55/EU, che ha introdotto la fattura elettronica nell’ambito della fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni europee, la modifica realizzata a livello comunitario rappresenta un punto di riferimento ineludibile per tutti gli Stati membri. È utile ricordare che Direttiva 2014/55/EU contiene dei “considerando” che sono anteposti l’articolo 1. Essi indicano adempimenti d’importanza basilare, ma generalmente sono trascurati o letti superficialmente.
In essi è indicato che:
- deve esserci “la piena interoperabilità comprende la capacità di interoperare su tre livelli distinti: in termini di contenuto della fattura (semantica), formato o lingua usati (sintassi) e metodo di trasmissione. Interoperabilità semantica significa che la fattura elettronica contiene un certo numero di informazioni obbligatorie e che il significato preciso dell’informazione scambiata è mantenuto e compreso senza ambiguità, a prescindere dal modo in cui viene rappresentato fisicamente o trasmesso. Interoperabilità sintattica significa che gli elementi dei dati di una fattura elettronica sono presentati in un formato che può essere scambiato direttamente tra mittente e destinatario ed elaborato in modo automatizzato. L’interoperabilità sintattica può essere assicurata in uno dei due modi seguenti, segnatamente attraverso l’uso di una sintassi comune, ovvero attraverso un sistema di corrispondenza tra le sintassi diverse.” (considerando n. 8);
- “il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (e-invoicing), …, ha adottato all’unanimità, nell’ottobre del 2013, una raccomandazione sull’utilizzo di un modello semantico dei dati a sostegno dell’interoperabilità della fatturazione elettronica” (considerando n. 13);
- è assegnato “al competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea sulla fatturazione elettronica”, e tale dal compito è stato assegnato al Project Committee 434 del CEN cui partecipano tutti gli enti di standardizzazione nazionali europei con propri comitati nazionali, quello italiano è stato istituito presso UNINFO (considerando n. 18);
- lo standard di fattura elettronica deve essere tecnicamente neutrale, per non ostacolare la concorrenza, e compatibile con gli standard internazionali sulla fatturazione elettronica per agevolare i fornitori di paesi terzi nell’accesso al mercato EU e ai fornitori europei l’invio di fatture elettroniche a paesi terzi, con la finalità di attuare un vero mercato unico europeo per PA ed privati (considerando n. 20).
Gli aspetti privacy
In esso è indicato che deve essere rispettata la Direttiva 95/46/CE sulla privacy, ora sostituita del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
- raccomanda al CEN di tenere conto delle esigenze delle PMI e di produrre uno standard utilizzabile anche in ambiente B2B (e non solo B2G), e di questo l’emanando Decreto sulla fattura elettronica tra privati deve tenerne conto (considerando n. 21 e 22);
- “la norma europea sulla fatturazione elettronica non dovrebbe comprendere tra i suoi elementi il requisito della firma elettronica” e quest’ultimo punto è in linea con la Direttiva 112/2006 che introduce un approccio neutrale sulla modalità di garantire autenticità ed integrità delle fatture elettroniche e lascia aperta la strada ad utilizzare qualsiasi tecnologia atta a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati (considerando n. 25).
- “la presente direttiva non comporta costi né oneri aggiuntivi per le imprese” e che Commissione dovrà agire in modo di ridurre al minimo eventuali costi e che “salvo diverse disposizioni a livello nazionale”, le P.A. “potranno accettare le fatture elettroniche conformi a norme diverse dalla norma europea sulla fatturazione elettronica, oltre che fatture cartacee”. Questo conferma le previsioni del Decreto 55/2014, anche se sarà necessario rendere possibile l’accettazione da parte delle PA di fatture elettroniche emesse, da un residente in Italia, anche con il formato che sarà sviluppato dal CEN (considerando n. 40).
Sulla base della richiesta di standardizzazione che la Commissione ha emesso dopo la pubblicazione della Direttiva 55, il CEN (il centro di normazione europeo) ha proceduto alla pubblicazione del nuovo standard denominato EN16931.