A causa del nodo privacy, il “periodo transitorio” per la fruizione del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” viene differito dal 30 settembre 2020 al 28 febbraio 2021.
La decisione è stata presa con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2020 (Prot. n. 311557/2020), con cui l’amministrazione è di nuovo intervenuta (per la nona volta) sul provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 che disciplina le Regole tecniche per l’emissione, la ricezione, la trasmissione e la conservazione della fattura elettronica.
L’iter delle Regole tecniche
Un percorso travagliato quello delle Regole tecniche, caratterizzato da un serrato confronto (e scontro) con il Garante Privacy e da innovazioni legislative che hanno complicato ulteriormente il quadro. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, l’art. 14 del D.L. 124 del 2019 dispone che i file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (ovvero fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari).
Le Regole tecniche, nella loro evoluzione e nel corso dei successivi rimaneggiamenti, hanno quindi tenuto conto di questa estensione temporale dei dati portati dalle fatture elettroniche, ma hanno inoltre introdotto un’estensione dell’oggetto della memorizzazione (includendo i c.d. “dati fattura integrati” ovvero ulteriori dati utili ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura) e un’estensione dell’ambito di utilizzo dei dati, andando ad includere l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del personale dell’Agenzia delle Entrate specificatamente autorizzato nell’ambito di tutta una serie di attività tra cui l’esecuzione dei rimborsi ai contribuenti, l’esercizio dei poteri che fanno capo agli uffici impositivi, l’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche presso le sedi dei contribuenti, il controllo formale o/o preventivo delle dichiarazioni. Il provvedimento prevedeva infine la stipula di una convenzione con la Guardia di Finanza per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura integrati” per le sue attività di polizia economica e finanziaria.
Il parere del Garante Privacy
Di fronte a questo quadro il Garante privacy ha espresso in più occasioni le proprie perplessità arrivando da ultimo (con provvedimento del 9 luglio 2020) a censurare questa indebita estensione del trattamento dati proposto dall’Agenzia nelle regole tecniche e proponendo una serie di soluzioni all’Amministrazione finanziaria.
Il Garante ha infatti richiesto in primo luogo l’esclusione dal trattamento di tutti i dati non rilevanti ai fini fiscali (il riferimento va appunto a molti dei c.d. “dati fattura integrati”), in secondo luogo l’esclusione dal trattamento di tutti i dati inerenti la descrizione delle prestazioni fornite (anche perché potrebbero contenere dati appartenenti a categorie particolari), in terzo ed ultimo luogo l’esclusione dal trattamento dei codici fiscali dei consumatori per tutte le fatture non portate in detrazione.
Il nodo da sciogliere
Di fronte al parere del Garante l’Agenzia delle Entrate ha cercato di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Garante, ma non è ancora riuscita nel proprio intento, tanto da decidere, appunto con il provvedimento del 23 settembre scorso, di rinviare nuovamente il termine di scadenza del “periodo transitorio” per il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il nodo da sciogliere, come è riportato nel provvedimento, è infatti unicamente quello relativo alla privacy, ed infatti nelle motivazioni dell’atto si legge: “Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, con il presente provvedimento è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.”
Le “normative” cui fa riferimento il provvedimento sono quelle di cui al D.L. 124/2019 che prescrive che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati “mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013 (sic!), n. 196″.
L’analisi
Il rinvio di cui al provvedimento è segnale da un lato della complessità delle problematiche che si trova ad affrontare l’Agenzia delle Entrate, che ha impostato le proprie regole tecniche in una prospettiva “avida” di dati, nella convinzione che questa mole di informazioni avrebbe facilitato le attività di indagine, e ora si trova a dover “centellinare” le informazioni da acquisire limitandole a quelle rilevanti ai fini fiscali.
Va anche detto che i desiderata del Garante sono difficili da calare nel contesto delle fatture elettroniche, dove a seconda delle scelte del soggetto che emette fattura possono essere inseriti più o meno dati (del resto il documento fiscale non è solo rivolto all’Agenzia delle Entrate, ma in primo luogo al cliente che deve versare o ha versato l’importo richiesto) e alcuni di questi dati potrebbero in effetti aiutare nelle indagini. Sarà quindi sicuramente necessario un contemperamento degli interessi in gioco, per ora il Garante lamenta il fatto che questo contemperamento sia eccessivamente sbilanciato in favore dell’Amministrazione finanziaria e vada quindi modificato.
Un profondo ripensamento del sistema di conservazione e consultazione delle fatture elettroniche sarà quindi necessario per ottenere quelle idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati che richiede la normativa, e passerà verosimilmente per la conservazione di fatture “più leggere” in termini di dati rispetto a quelle inviate al cliente (ad esempio inserendo nel file xml della fattura campi appositi “descrittivi” che poi non verranno versati in conservazione).
Gli ulteriori correttivi
Il provvedimento del 23 settembre incide anche su due ulteriori disposizioni delle regole tecniche, destinate ai soggetti che utilizzano per il recapito delle fatture il “sistema di cooperazione applicativa tramite “web service”” (una delle modalità di recapito delle fatture, alternativa alla PEC ed al sistema basato su protocollo SFTP, come quest’ultimo, il sistema di cooperazione applicativa prevede la registrazione e il rilascio di un codice destinatario associato al canale di trasmissione).
Con modifiche agli artt. 3 e 8 delle Regole tecniche è stata infatti introdotta una funzionalità di reinoltro per consentire di “recuperare” le fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”. La funzionalità, che verrà messa a disposizione degli operatori dall’Agenzia delle Entrate, consente di acquisire come data di consegna (rilevante ai fini fiscali) quella di ritrasmissione attraverso la funzionalità di reinoltro (una volta acquisito il buon esito dell’operazione).