Il settore

Fattura elettronica in agenzie di viaggi, hotel e b&b: regole e obblighi

Nel mondo del turismo non sempre è obbligatorio fare fattura elettronica. Data la mancanza di una disciplina normativa uniforme, gli operatori delle strutture ricettive si trovano alle prese con dubbi e timori di sanzioni, lo stesso succede per le agenzie di viaggi e i tour operator

Pubblicato il 05 Apr 2019

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L’obbligo di fattura elettronica per agenzie di viaggi e bed&breakfast non sempre si impone. La tecnologia ha avuto un impatto variegato sul settore di hotel e strutture ricettive, perché l’ambito include mondi totalmente diversi dal punto di vista strutturale e fiscale. Negli ultimi anni poi hanno preso piede strutture particolari come guesthouse o appartamenti in affitto per brevissimo tempo, che non sono gestite in modo imprenditoriale pur se in alcuni casi di fatto è così. Vi è poi tra gli operatori anche qualche dubbio su come gestire il rapporto tra fatturazione elettronica e agenzie di viaggio.

Fattura elettronica bed&breakfast

Al di là degli hotel tradizionali, si stanno diffondendo sempre di più per i turisti diverse possibilità, dalle guesthouse a conduzione familiare agli appartamenti affittati temporaneamente tramite vari sistemi, tra cui Airbnb. Un mondo in cui c’è una certa confusione normativa: “Per questo ambito manca una legge precisa che lo disciplini – spiega ad agendadigitale.eu Claudio Pucci, vicepresidente di Unimpresa con delega al Fisco -. Tuttavia sono strumenti che incentivano molto l’attività turistica nel nostro Paese, perciò eventuali normative future dovranno essere ben ponderate. Certo il fatto che il settore non sia disciplinato uniformemente porta alla nascita di problematiche”. Soprattutto di natura fiscale.

Per esempio, tanti sono i dubbi degli operatori riguardo alla fattura elettronica. Il proprietario di un immobile che affitta il suo appartamento ai turisti deve fare fattura elettronica? “I proprietari di strutture ricettive che svolgono la propria attività in forma non imprenditoriale non sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica – racconta il commercialista ed esperto di standard Daniele Tumietto -. Ma attenzione: va fatta al superamento del limite rappresentato dall’importo di 5.000 euro di introiti annui”. Questo perché oltre quella soglia scatta l’obbligo di apertura della partita IVA. In quel caso “eventualmente si può scegliere uno dei regimi di vantaggio che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica”, aggiunge l’esperto.

Da sottolineare poi che la fatturazione elettronica riguarda solo “le operazioni effettuate tra soggetti residenti stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano. Dunque sono escluse le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabiliti ai fini IVA in Italia, nonché le operazioni ricevute da questi soggetti”, sottolinea Tumietto.

Dunque risulta evidente che “una buona fascia di strutture alberghiere resta fuori dall’obbligo, tutte quelle attività ricettive che non sono svolte in forma non imprenditoriale”, precisa Pucci. Resta il fatto che numerosi proprietari arrivano a gestire gli affitti anche di decine di abitazioni, dunque svolgendo attività imprenditoriale pur non essendo così sulla carta. A livello di normativa, spiega Pucci, “si potrebbe fare per esempio che se non sei imprenditore puoi mettere in locazione fino a cinque appartamenti”.

Fattura elettronica hotel

Diverso il caso di un hotel: la fattura elettronica per gli alberghi è contemplata in quanto si tratta di un’attività imprenditoriale.

In generale, per semplificare, le strutture ricettive che già facevano fattura ora devono farla in formato elettronico. Per Pucci, si fa un po’ più fatica nel caso “di clienti che hanno necessità di ricevere la fattura, come i dipendenti mandati dalle aziende che devono rendicontare le spese. In questo caso è un impegno importante per le strutture, le quali si sono attrezzate con piattaforma di categoria che sembrano dare una risposta positiva“. La sostanza è che “è cambiato il metodo di lavorazione della parte amministrativa, ora bisogna raccogliere tutti i dati e il codice univoco, è un po’ più complesso”.

Fatturazione agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio non sono obbligate a fare fattura elettronica, perché “per la particolare tipicità dell’attività esercitata hanno rapporti con soggetti privati che non possono detrarre l’imposta. Ed è per questo motivo che essi possono certificare i corrispettivi mediante il rilascio di uno scontrino fiscale o una ricevuta fiscale“, racconta Tumietto. L’articolo 24 del DPR 633/1972 impone che i commercianti al minuto, e coloro che esercitano attività assimilate (ai sensi dell’art.22 del DPR 633/1972 Commercio al minuto e attività assimilate) “possono istituire e tenere un apposito registro in cui annotare il totale complessivo dei corrispettivi relativi alle operazioni realizzate in ciascun giorno, distinti per aliquote (in luogo del registro delle fatture)”, spiega Daniele Tumietto. Nel registro vanno annotate anche le prestazioni effettuate da agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 74-ter del DPR 633/1972.

Le agenzie devono però emettere fattura se il cliente la chiede, “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972)” ricorda Tumietto. Se vengono fatte fatture, il contribuente “potrà ricomprendere gli importi delle fatture, al lordo dell’imposta, nell’ammontare complessivo giornaliero, riportando sul registro dei corrispettivi una dicitura del tipo «comprese le fatture dal n….. al n…..» (ai sensi della circolare 3/1973 dell’Agenzia delle entrate), in alternativa all’annotazione nel registro delle vendite”. Il motivo è che questi soggetti possono tenere il registro delle fatture previsto all’articolo 23 del decreto Iva, per cui in tal caso devono annotare le fatture emesse solo su questo registro. Una possibilità che diventa obbligo in caso di fatturazione differita. Inoltre, “anche in caso di ventilazione dei corrispettivi le fatture emesse, annotate separatamente sul registro dei corrispettivi, devono essere distinte per aliquota”, precisa Tumietto.

Cosa deve fare l’agenzia di viaggi organizzatrice

Come precisato dall’esperto Tumietto,  un’agenzia di viaggi organizzatrice deve:

  • compilare la fattura elettronica ordinaria (TD01), indicando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria,
  • compilare i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”,
  • inserire il codice natura, al posto dell’aliquota Iva, N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili o N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.
  • Per l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art.21 del DPR 633/72 non è prevista alcuna comunicazione o delega da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Per compilare la fattura elettronica, i consigli del commercialista sono i seguenti:

  • nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi sarebbe Tour Operator;
  • nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
  • nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente;
  • il campo «Natura» deve essere compilato con il codice N5 anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (art. 74-ter del DPR 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo.
  • Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio» (art.21, co.6, let.e) del DPR 633/1972).

Si precisa, inoltre, che “poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (Iva), il campo del tracciato denominato «ImponibileImporto» deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di Iva“, aggiunge Tumietto.

Fattura elettronica tour operator

Lo Sdi consegna la fattura elettronica alla PEC o codice destinatario indicati nella fattura. Tuttavia, “nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, lo SDI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico come indirizzo del destinatario della fattura”, fa presente Tumietto.

In base al DM 340/1999, il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettere per mail copia del file XML o PDF.

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