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Fattura elettronica Italia – San Marino, arriva il sistema transfrontaliero: cosa cambia dal primo ottobre

Dal primo ottobre partirà un periodo transitorio che durerà fino al 30 giugno 2022, durante il quale si potrà utilizzare per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, pronto a entrare in vigore il primo luglio 2022

Pubblicato il 15 Giu 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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A grandi passi si avvicina l’avvio del primo procedimento di fatturazione elettronica tra operatori e clienti business italiani con controparti residenti a San Marino: dal primo ottobre prenderà infatti il via un periodo transitorio durante il quale, fino al 30 giugno 2022, si potrà optare per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, sino all’entrata a regime dello stesso sistema dal primo luglio 2022.

Fattura elettronica Italia-San Marino, come funziona

Il meccanismo individuato si fonda su un modello a quattro angoli, secondo cui clienti e fornitori, sia nazionali che sammarinesi, si avvarranno delle rispettive piattaforme di interscambio nazionali, e cioè lo SdI e l’HUB-SM, per inviare e/o ricevere documenti di fatturazione in formato elettronico, utilizzando il formato xml. Si tratta di un esperimento che, nei fatti, sembra potere anticipare gli analoghi meccanismi che potrebbero essere realizzati per la fatturazione tra soggetti non residenti né stabiliti nel medesimo Paese, costituendo comunque un primo e fondamentale esperimento per testare l’apertura e l’interfacciamento dello SdI in prospettiva con altri sistemi europei e mondiali di fatturazione elettronica.

Fattura elettronica, le nuove regole tecniche dal primo luglio: che cambia

Il passaggio obbligato dei file di fatture presso sistemi di interscambio gestiti o comunque sotto il controllo e la vigilanza delle autorità fiscali di competenza, appare infatti in grado di raggiungere quel compromesso tra la velocizzazione dei rapporti tra operatori economici, tramite scambio di file in formati strutturati ed elaborabili dai sistemi gestionali, e l’interesse degli Stati di garantire l’esercizio corretto della propria potestà impositiva attraverso la disponibilità immediata dei dati fiscalmente rilevanti.

Il framework normativo

La misura in commento trova il suo fondamento normativo, per quanto riguarda l’ordinamento nazionale, nell’articolo 12 del decreto-legge crescita n. 34/2019 il quale, con la dichiarata finalità di semplificare gli adempimenti certificativi e di documentazione fiscale, sia per le operazioni attive che per quelle passive, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino.

È stata quindi dettata una disposizione finalizzata di fatto ad estendere, nei rapporti con uno Stato estero quale è San Marino, quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive ed oggettive. L’obbligo di e-fattura anche nei rapporti con San Marino è infatti ritenuta, dal Governo, una misura strategica e urgente: per renderla effettivamente operativa si procederà a modificare il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 che disciplina, ai fini IVA, i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino.

Come fare la fattura elettronica Italia-San Marino

Al momento sono riscontrabili solamente le bozze del testo sammarinese del nuovo accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino sottoscritto a Roma, lo scorso 26 maggio 2021. Tale documento, che troverà applicazione con l’emanazione di apposito Decreto Delegato, dispone che le fatture e le note di variazione in formato elettronico relative agli acquisti sono messe a disposizione dell’operatore economico sammarinese telematicamente all’esito del controllo effettuato dall’Ufficio Tributario.

L’operatore economico deve compilare apposito modulo in formato elettronico indicando per ogni acquisto il tipo merce, l’aliquota e l’imposta sulle importazioni e inviarlo telematicamente all’Ufficio Tributario. In caso invece di ricezione di fatture e di note di variazione in formato cartaceo, le stesse devono essere consegnate all’Ufficio Tributario in duplice copia. In entrambe le ipotesi l’imposta sulle importazioni dovuta deve essere liquidata dall’acquirente.

L’Ufficio Tributario convalida la regolarità delle fatture: nel caso di fatture in formato elettronico inviando al Sistema di interscambio italiano (SDI) apposita convalida, mentre per le fatture in formato cartaceo vidimando gli esemplari consegnati con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. Tributario”. L’operatore sammarinese cura infine l’immediata consegna delle fatture cartacee al proprio cedente.

Gli aspetti tecnici

Dal punto di vista più squisitamente tecnologico, i processi di interscambio delle Fatture Elettroniche prevedono, come anticipato, un modello a quattro angoli. Dal lato sammarinese, si utilizzerà HUB-SM e cioè il Sistema Informatico, analogo allo SdI nazionale, che verrà gestito dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, permettendo appunto l’interscambio delle Fatture Elettroniche (FE) con il SdI gestito dall’Agenzia delle Entrate. L’HUB-SM permette infatti di ricevere e/o inviare fatture da/verso l’Italia. Il formato da utilizzare per i file-fatture e quello XML, compresso in uno zip firmato e criptato.

Gli impatti

L’interscambio di FE permetterà agli operatori sammarinesi di di ricevere FE da SdI o inviarle tramite la medesima piattaforma, effettuando controlli sui documenti di transito ed emettendo notifiche sullo stato di acquisizione. Da rilevare come le fatture che pervengono al SdI con l’indicazione del Codice Stato Estero del venditore uguale a ‘SM’ ma che non provengono dall’HUB-SM, non saranno oggetto della lavorazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e saranno visualizzate sul portale Fatture e corrispettivi nella modalità pre-esistente all’avvento dell’interscambio di FE tra Italia e San Marino.

Vi rientrano quelle ipotesi in cui il fornitore SM utilizza un intermediario per l’invio delle fatture elettroniche relative a vendite di beni: queste fatture non sono valide poiché devono essere inviate attraverso l’HUB-SM. Al contrario, gli operatori italiani, fornitori di soggetti sammarinesi, continueranno ad utilizzare lo SdI per la veicolazione delle e-fattura verso San Marino, indicando – nel campo riservato al codice destinatario – il codice SdI dell’agenzia tributaria sammarinese: l’autorità fiscale estera procederà poi a recapitare il file xml al domicilio digitale di destinazione dell’operatore di San Marino.

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