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Fattura elettronica, le nuove specifiche tecniche dal primo ottobre: cosa cambia

Un nuovo “tipodocumento”, codici errore aggiornati, cambiamenti nei blocchi informativi: dal primo ottobre partono le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica, che comportano rilevanti impatti anche sull’adempimento dell’esterometro

Pubblicato il 28 Set 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

fattura

Dal primo ottobre 2022 gli operatori dovranno utilizzare la nuova versione delle specifiche tecniche versione 1.7.1. per il tracciato della fattura elettronica ordinaria e semplificata. Un cambiamento che comporta impatti anche sull’adempimento comunicativo “esterometro”.

Le principali novità interessano per un verso l’aggiornamento di alcuni codici di controllo, correlati essenzialmente alle figure degli operatori economici coinvolti nelle operazioni documentate; dall’altro il blocco informativo contenente gli altri dati gestionali il quale, sebbene facoltativo nella compilazione, contiene tuttavia elementi necessari per rispondere a determinate previsioni normative.

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Il nuovo “tipodocumento” TD28

Importante novità è l’introduzione di un nuovo tipodocumento TD28 per certificare gli acquisti da operatori sanmarinesi, con ricavi dichiarati nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro centomila/00, i quali abbiano documentato l’operazione, esponendo l’IVA, con fattura cartacea perché esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. L’evoluzione del tracciato xml è funzionale a perfezionare le informazioni trasmesse a SdI sotto il profilo della loro più puntuale rispondenza alla sostanza delle operazioni documentate, agevolando per questo sino dall’origine la loro corretta certificazione pena il mancato superamento dei controlli.

Codici errore

Una assoluta novità riguarda l’introduzione del nuovo controllo con codice 476, il quale verifica che nella indicazione dell’identificativo Paese dell’emittente e del destinatario della fattura non sia presente, contemporaneamente, un valore diverso da IT. Un interessante conseguenza operativa deriva poi dalla lettura combinata dei rinnovati codici 471 e 472: le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite di beni senza rivalsa, documentate con il TD27, così come quelle per splafonamento dell’esportatore abituale con il TD21, non potranno riportare in fattura un cedente diverso dal cessionario.

Allo stesso tempo, gli altri tipidocumento compreso quello utilizzato per la fattura ordinaria TD01, e con esclusione dei TD22 e TD23 relativi alle estrazioni di beni da deposito con e senza versamento dell’imposta, non ammetteranno l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. Per l’effetto autoconsumo e splafonamenti dovranno essere necessariamente documentati con i previsti tipi documento, non potendo più essere utilizzato anche il “generico” tipodocumento fattura TD01, pena lo scarto della fornitura.

La richiamata esclusione dei TD22 e TD23 dalla operatività del controllo circa la coincidenza di cedente e cessionario costituisce un elemento di assoluto valore: la sua applicazione avrebbe in questi casi determinato, ad esempio, la necessità di emettere, a fronte di una unica estrazione, tante fatture correlate alle originarie introduzioni in deposito da parte dei diversi fornitori. Infine, una precisazione è stata introdotta con riguardo al codice 401: l’indicazione di una aliquota IVA diversa da zero e con presenza dell’elemento “natura” non è mai ammessa se non nel caso delle operazioni in reverse charge interno, per le quali l’acquirente abbia deciso, in via facoltativa, di inviare il flusso integrativo a SDI utilizzando il tipodocumento TD16.

Il blocco “AltriDatiGestionali”

Con la finalità di completare la rappresentazione delle operazioni di estrazioni dal deposito IVA, riportando in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione, nel blocco informativo “altridatigestionali” andrà valorizzato con la stringa “nell’anno” se l’estrazione avviene nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito; “AnniPreced” in caso contrario.

Inoltre, per le operazioni correlate a documenti assicurativi o bancari ovvero emessi da soggetti operanti nel terzo settore le quali, pur formalmente soggette a imposta di bollo, non devono esserlo per disposizione normativa, oltre a valorizzare con le stringhe previste (NB1, NB2 e NB3) andrà anche riportata in fattura l’informazione dell’avvenuto versamento con modello F24, in sede di liquidazione periodica IVA, dell’imposta a debito indicando “F24”.

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