In questi giorni in cui il futuro economico è particolarmente nero, è necessario aprire una finestra verso i nuovi scenari che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di modifica delle specifiche tecniche della fattura elettronica apre verso una nuova stagione di digitalizzazione delle imprese e più in generale dei flussi contabili di tutte le partite Iva.
In effetti, con la direttoriale 99922 del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha riscritto le specifiche tecniche introducendo nuove importanti codifiche dei “tipi documento -TD” e una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). con queste modifiche gli operatori potranno finalmente superare, anche per le operazioni passive, l’esterometro e, cosa più importante potranno gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture non solo quelle nazionali, ma anche quelle estere. Inoltre potranno gestire in modo automatico anche la formazione della dichiarazione Iva annuale.
Le date dell’obbligo
Le modifiche, che dovranno in prima battuta trovare una risposta concreta da parte delle case di software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti, richiede, come vedremo anche una attivazione delle singole imprese o dei professionisti che dovranno decidere se mettere mano anche alle proprie metodologie di lavoro per approfittare delle opportunità create dal nuovo quadro regolamentare. Speriamo che per questa volta non si veda la novità solo come un adempimento. Le novità si sottolinea che saranno operative, in via sperimentale, dal 4 maggio 2020 e, in via obbligatoria, dal 1 ottobre. L’obbligatorietà comporta, tra l’altro che le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato dal 1 ottobre verranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate, (SdI). Il citato provvedimento, a dire il vero, interviene anche su altri aspetti della fattura elettronica:
- proroga al 4 maggio 2020 la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione al sevizio di consultazione delle fatture elettroniche. In questo caso, il termine non è altro che una proroga del precedente termine del 29 febbraio che era in scadenza. Su questo fronte si segnala, però, che ai consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal 1 marzo sono rese disponibili sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal 1 gennaio 2019;
- Interviene sui dati del bollo, eliminando l’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del Bollo. Questo dato, infatti, diviene opzionale, in ragione del fatto che per le fatture è sempre uguale (2 euro);
- Integra il blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, in particolare, consentendo una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l’altro, i Contributi INPS, Enasarco e Enpam.
- Estende l’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
- Prevede, come già accennato in precedenza, nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi.
La novità più importante riguarda sicuramente le modifiche introdotte al formato Xml per quanto riguarda i “tipidocumento” (TD) e “natura” (N). vediamo in dettaglio e comprendiamo l’impatto.
Tipologia dei documenti e modifica operazioni transfrontaliere
Notevoli cambiamenti riguardano la tipologia dei documenti (TD). In effetti, il sistema dal 4 maggio permetterà di gestire un dettaglio maggiore di documenti rispetto agli attuali. Questa modifica comporta una migliore gestione delle autofatture, delle fatture differite, dei casi di inversione contabile interno ed esterno e di estrazione dal deposito Iva.
Autofatture
Viene previsto un nuovo codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa). Questo codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. In effetti, rispetto al passato l’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura quando ricevuta dal SdI sia inserita tra le fatture in acquisto. In effetti queste sono delle proprie fatture che generano un’imposta a fronte di un’operazione per la quale l’imposta rimane in capo al cedente e non è detraibile da parte del cessionario.
Fatture differite
TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 vale a dire fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio; TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, vale a dire fattura differita per triangolari interne. Con questi codici si dà rilevanza in modo immediato che si tratta di una fattura differita a prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.
Reverse charge interno
Viene previsto un apposito codice (TD16) per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (si pensi a tutti i casi dell’art. 17, commi 5 e 6 del Dpr 633/72 – ad esempio le pulizie degli edifici ovvero i subappalti). Si ricorda che questa integrazione non è obbligatoria ed è consigliata solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile da art. 17 2 comma Dpr 633/72
Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari; TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 – questi codici sono particolarmente importanti e innovativi perché sono quelli che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Adottando questa distinzione di tipologia di operazioni si elimina l’obbligo dell’esterometro. In effetti, per l’attivo la possibilità di eliminazioni dell’esterometro è già previsto dalle precedenti specifiche tecniche e ora è solo ribadito; al contrario per le operazioni passive la possibilità è offerta solo dal 4 maggio.
Regolarizzazioni
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93); TD21 Autofattura per splafonamento si estende il campo di azione dei codici per regolarizzare le fatture ricevute ovvero per correggere eventuali splafonamenti.
Estrazione dai depositi Iva
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA. Questi codici servono per gestire le operazioni da deposito Iva, quando l’integrazione è necessaria. In effetti, come è stato chiarito in particolare con la circolare 14/E/2019 l’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito (si pensi ad un caso di importazione con estrazione dal deposito da parte dello stesso soggetto con non obbligo di inclusione dei valori di eventuali prestazioni di servizio). In tutti gli altri casi l’invio allo SdI dell’integrazione è obbligatoria. attenzione che bisogna fare una distinzione tra le estrazioni con pagamento dell’Iva (estrazioni di beni che sono stati introdotti con cessione nazionale) e quelle senza pagamento dell’Imposta (estrazioni di beni che sono stati introdotti con acquisto intracomunitario).
Operazioni particolari
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72).
Codici natura dell’operazione
L’intervento si focalizza su tre codici N2 – operazioni non soggette; N3 – operazioni non imponibili; N6 operazioni a reverse charge. N2 il nuovo tracciato distingue tre codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo, precipuo, di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. In effetti, la distinzione non è di poco momento perché le operazioni non soggette in base agli articoli da 7 a 7 septies del Dpr 633/72 (appunto per mancanza del requisito di territorialità) hanno un impatto diretto sul volume d’affari e obbligano il soggetto comunque alla fatturazione a differenza di altre tipologia di operazioni non soggette che in molti casi sono del tutto irrilevanti ai fini Iva.
N3 in relazione alle operazioni non imponibili vengono previste ben sette casistiche che ricomprendono: una generica (N3) e sei specifiche: le esportazioni (- N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col 2 ); le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 ); le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col 4); le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5); cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31); altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond – (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).
N6 in relazione alle operazioni ad inversione contabile sono stati istituiti 10 codici di cui uno generico (N6) e 9 codici specifici. Nella particolare classe di operazioni vi rientrano le operazioni ad inversione contabile di cui all’art. 17 5 e 6 comma, del Dpr 633/72 e inoltre sono ricomprese anche in casi di autofatturazione di acquisti di servizi extra-ue ovvero le operazioni di importazione. Quindi il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive. In particolare, i codici specifici comprendono: cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2); cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 3); subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4); cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 5); cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 6); cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7); prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8); operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9); altri casi (N6.9).
Attenzione che dal primo ottobre nel caso in cui non si indichi in fattura una delle codifiche specifiche il sistema scarta la fattura con codice errore 00445. In effetti, per le fatture ordinarie dalla predetta data non sarà più possibile utilizzare N2, N3 o N6; al contrario per le fatture semplificate non si potrà più utilizzare N2 e N3. Per le fatture transfrontaliere il codice errore è 00448.
Conclusione
Tutte le modifiche sopra declinate hanno tre effetti:
- La gestione integrata dei flussi di fatturazione con superamento di tutte le eccezioni create dalle fatture emesse e ricevute con soggetti non residenti, non stabiliti, ancorchè identificati in Italia. Sul piano nazionale restano ancora alcune particolarità nei confronti dei soggetti forfettari che dovrebbero essere, in parte superati per iniziativa del cedente o del cessionario o da parte del forfettario stesso che se decide di abbracciare la fattura elettronica da quest’anno si vedrà ridotto di un anno il termine previsto per gli accertamenti. Altra particolarità riguarda gli operatori sanitari per i quali nei confronti della persona fisica ancora permane il divieto di emissione della fattura. Ultima eccezione riguarda le associazioni e le strutture che adottano il regime speciale Iva di cui alla L 398/91.
- Il superamento dell’esterometro, non solo per le operazioni attive (per le quali era già ammesso in base alle precedenti specifiche tecniche l’invio della fattura tramite SdI), ma anche per le operazioni passive (acquisti di beni e servizi intraUE e acquisti di servizi extraUE – per le importazioni e le esportazioni il dato è gestito dalle dogane e non è ricompreso nell’esterometro)
- La migliore gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale Iva.