scenario

Fattura elettronica, nuove funzioni dall’Agenzia delle entrate: cosa cambia



Indirizzo copiato

L’Agenzia delle entrate a marzo 2024 ha aggiornato la guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, introducendo nuove funzionalità: vediamo quali sono

Pubblicato il 12 apr 2024

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



obbligo fattura elettronica forfettari
obbligo fattura elettronica forfettari

Il sistema fattura elettronica, come era facilmente prevedibile, si sta evolvendo verso l’autosufficienza dei dati in possesso del Sistema di Interscambio in modo che l’amministrazione finanziaria sia in condizione di conoscere in tempo reale i dati che confluiscono nella dichiarazione annuale IVA e nelle liquidazioni periodiche (oggi trasmesse telematicamente, ).

Nel mese di marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro. Sono state implementate alcune funzionalità, ed in particolare è stato esteso – o meglio, ufficializzato – l’utilizzo del segno matematico (+ e -) nei documenti che transitano dal Sistema di Interscambio nelle ipotesi in cui non è previsto un tipo documento specifico per distinguere le variazioni in diminuzione.

Si tratta per esempio del caso delle note di credito emesse per rettificare una fattura in cui il debitore di imposta non è il Cedente/Prestatore ma il Cessionario/Committente, per cui quest’ultimo deve assolvere gli obblighi in materia di IVA emettendo autofattura ovvero integrando il documento ricevuto.

L’evoluzione delle procedure di comunicazione dei dati deve tuttavia essere accompagnata da una effettiva e semplice fruibilità per i legittimi “proprietari” dei dati in possesso della Amministrazione Finanziaria. Solo così – oltre che ad ottemperare ad un preciso precetto normativo – gli oneri posti a carico dei contribuenti per alimentare la base di dati della Amministrazione Finanziaria sarebbero controbilanciati dalla utilità della fruizione semplice ed immediata delle informazioni, senza che ciò sia visto come una “concessione” da parte della Amministrazione Finanziaria[1] [2].

Fatturazione elettronica: integrazione dei documenti e variazioni

L’aggiornamento delle specifiche tecniche contiene alcune importanti precisazioni che, oltre ad incidere sulla operatività dei processi, contribuiscono a rendere ancora più chiare la chiara volontà del legislatore di ricostruire tramite i dati delle fatture elettroniche il puzzle della situazione IVA del contribuente, i cui dati poi confluiscono nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.

Volendo ricavare il generale che emerge dalle nuove regole tecniche potremmo dire che:

  • per rettificare in negativo una fattura elettronica emessa con Tipo Documento TD01, TD02, TD03, TD05, TD06, TD24, TD25 e TD27 deve essere emesso un documento TD04 (nota di credito) ovvero TD08 (nota di credito semplificata); in questo caso gli importi, indipendentemente dal segno utilizzato, verranno interpretati dal SdI come rettifica in diminuzione della operazione di a cui si riferiscono[3]; tale regola non scritta trova conferma indiretta nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, laddove, in corrispondenza delle istruzioni relative al Tipo Documento TD04 (Nota di credito) è specificato che “Il C/P annota la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione; il C/C annota la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta”. Poiché le specifiche tecniche e i relativi controlli permettono che gli importi vengano inseriti nella fattura elettronica col segno, la forzatura della registrazione col segno negativo ha come conseguenza che gli importi indicati nella nota di credito debbano essere assunti in valore assoluto, perché se così non fosse, un importo negativo si trasformerebbe in positivo, stravolgendo sia la logica che la correttezza della interpretazione dei dati[4];
  • Per rettificare in negativo una fattura elettronica emessa con Tipo Documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 o TD28 è possibile effettuare la variazione (solo) emettendo un documento della stessa tipologia di quello che si intende rettificare indicando gli importi col segno negativo. La Guida rimarca pure che “nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

Le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, che sembrano affermare il principio per cui ciò che conta è la sostanza delle cose e non la forma, vanno comunque interpretate con molta attenzione. Infatti, la possibilità di indicare gli importi in positivo e negativo nella fattura elettronica indipendentemente dal Tipo Documento utilizzato non sembra poterci spingere sino al punto di ritenere tecnicamente corretto[5] che anche una fattura (quindi per esempio un TD01) possa essere utilizzata come una nota di variazione se gli importi vengono inseriti col segno negativo. In questo caso il SDI non evidenzierebbe alcun errore, ma sarebbe opportuno procedere con la emissione di un Tipo Documento TD04 oppure TD08.

In sostanza si potrebbe ricavare il principio generale per cui il segno negativo delle operazioni è ammesso (e in alcuni casi come vedremo appresso, è il modo corretto di rappresentare le operazioni) qualora i relativi dati confluiscono in specifici campi della dichiarazione IVA, oppure sono soggetti a controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La logica per la corretta classificazione delle rettifiche di operazioni transitate dal SdI

Prendiamo l’esempio del Tipo Documento TD26 (Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ex art.36 DPR 633/72). A norma dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, “Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonche’ i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36”. Tale norma trova compendio e applicazione con l’inserimento nella dichiarazione annuale IVA del rigo VE 40, che serve per epurare il volume d’affari dagli imponibili relativi alla cessione di beni ammortizzabili e ai passaggi interni. Se una rettifica in diminuzione del corrispettivo di una cessione di beni ammortizzabili (o di passaggi interni) per cui fosse stata emessa – correttamente – una fattura elettronica con Tipo Documento TD 26 venisse effettuata con un Tipo Documento TD04 o TD08, il SdI non sarebbe in condizioni di collegare la variazione alla operazione principale, e nella precompilata, o comunque nelle sue elaborazioni, non riuscirebbe a fornire una carretta rappresentazione del volume d’affari, come definito all’articolo 20.

Questo ragionamento vale per tutte le operazioni corrispondenti a fattispecie – quindi a Tipi Documento – che, essendo riepilogate in specifici righi della dichiarazione annuale IVA, non possono che essere rettificate con un Tipo Documento idoneo a consentirne la corretta rappresentazione, quindi in misura pari alla somma algebrica degli importi risultanti al SdI in base al Tipo Documento.

Cosa dice l’Agenzia delle entrate

Le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate, oltre a fornire un utile indirizzo operativo, manifestano da un lato l’imponenza del progetto sottostante la fatturazione elettronica e dall’altro la esigenza che le operazioni che transitano dal SdI siano monitorate con particolare attenzione e professionalità, essendo evidente, sulla base dell’esempio sopra rappresentato, che una imprecisa qualificazione nella codifica delle operazioni produrrebbe conseguenze difficilmente rimediabili.

Sempre per voler esemplificare e riprendendo un esempio sopra proposto, sarebbe meno grave rettificare in diminuzione una cessione di beni che formano oggetto dell’attività emettendo una fattura TD01 con gli importi in negativo (considerato che comunque gli importi confluirebbero nello stesso rigo della dichiarazione IVA rispetto alla operazione con segno positivo) piuttosto che emettere una nota di credito relativa ad una cessione di beni ammortizzabili, fatturata con TD26, emettendo un documento TD04, considerato che l’effetto di ciò sarebbe la diminuzione delle operazioni imponibili ordinarie che determinano il volume d’affari.

Vero è che in questo caso l’Agenzia delle Entrate potrebbe non essere nelle condizioni di conoscere la esistenza della variazione ex articolo 26 e poter eventualmente selezionare l’operazione per avviare ulteriori controlli. Infatti, il comma 3 dell’articolo 26 prevede che le variazioni in negativo di operazioni che si rendono necessarie a seguito di “… dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” o che siano “… in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente” non possano essere effettuate dopo il decorso di un anno dalla operazione imponibile. Chiaro che se la nota di variazione elettronica non contiene né gli estremi (quindi, la data) della operazione che si intende rettificare, né la ragione della variazione, nessuno sarà in grado di effettuare una valutazione di merito sulla correttezza della variazione; quindi allo stato attuale la esigenza di utilizzare i tipi documento TD04 o TD08, alternativamente alla possibilità di predisporre la variazione elettronica con lo stesso tipo documento utilizzato per emettere la fattura (per esempio TD01, TD02, RD03, TD06, etc.), ma con gli importi negativi è solo strumentale alla evidenziazione delle predette variazioni ai fini di eventuali controlli.

L’analisi della situazione

Il sistema fattura elettronica è stato progettato per far si che dalla logica dell’adempimento dichiarativo riepilogativo si passi alla logica della comunicazione dei dati analitici, per cui i c.d. dichiarativi – quanto meno ai fini IVA – diventano di fatto inutili. Mi chiedo infatti cosa potrebbe accadere se il volume d’affari dichiarato dal contribuente fosse di 100.000 € e invece dalle fatture elettroniche trasmesse al SDI risultasse un volume di affari di 200.000 €, L’unico modo – a mio modesto avviso – che il contribuente avrebbe per correggere l’errore sarebbe quello di intervenire con un documento elettronico, da far transitare dal SDI, per integrare i dati comunicati in precedenza. Quindi, la fonte primaria è il dato, non la dichiarazione.

Solo prendendo atto che l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso della maggior parte dei dati utili per comporre il puzzle della dichiarazione potremmo completare la rivoluzione avviata con la fattura elettronica, mandare in pensione le c.d. “precompilate”, che sono sembrate più un tentativo demagogico per affermare il principio del “self service” dichiarativo che la soluzione di un problema (che non si capisce poi quale fosse), e dare atto che la compilazione della dichiarazione IVA e delle comunicazioni varie (LIPE incluse) deve essere considerata adempiuta con la trasmissione di dati in formato strutturato, molti dei quali potrebbero essere integrativi delle fatture elettroniche, per esempio come si fa quando si trasmette l’autofattura/integrazione per le operazioni in cui è il cessionario/committente il soggetto obbligato a porre in essere le formalità ai sensi del DPR 633/1972[6]. Tutto questo trasformerebbe la riscossione (o la rilevazione di un inadempimento) in fatti noti in tempo reale, e sancirebbe il principio che le dichiarazioni sono la risultante dei dati trasmessi telematicamente.

Conclusione

Qualcuno potrebbe dire: e i commercialisti cosa faranno allora? Io direi che i commercialisti potrebbero aiutare i contribuenti alla corretta predisposizione dei dati da trasmettere al sistema di interscambio, aiutare ad interpretare i dati contabili e a cogliere tempestivamente qualsiasi elemento prognostico utile per l’andamento economico/finanziario dell’azienda, assistere l’imprenditore a guidare la sua azienda guardando il parabrezza e non solo lo specchietto retrovisore, avere una visione strategica.

Il modo per essere utili al Paese [7] non è ostinarsi a mantenere in vita adempimenti inutili nel vano tentativo di garantirci una fatua ed ingiustificata rendita di posizione, ma essere interpreti e propulsori della civiltà tecnologica e giuridica.

Note


[1] Per esempio, le fatture elettroniche in formato xml, pur essendo custodite dall’Agenzia delle Entrate per almeno 8 anni, non sono rese visibili ai proprietari solo fine al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione al SdI, mentre restano visibili i “dati IVA” contenuti nelle fatture elettroniche.

[2] Dobbiamo purtroppo prendere atto che la complessità del sistema di protezione dei dati, affidato alla supervisione del Garante Privacy, sembra aver realizzato un paradosso “italiano”: l’Agenzia delle Entrate, pur essendo in possesso di tutte le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio, rende visibili agli interessati solo quelle ricevute dal SdI nel biennio precedente. Ci sarebbe da dire “summum jus, summa iniuria…

[3] E’ molto importate considerare che qualora si intenda rettificare un documento emesso in precedenza è necessario compilare il blocco 2.1.6 della fattura elettronica (DatiFattureCollegate) per indicare gli estremi del documento che si intende rettificare.

[4] Tale notizia non sembra essere stata ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate, ma frutto di una intesa con Assosoftware

[5] Anche se gli effetti pratici sulle liquidazioni e sulle dichiarazioni sarebbero comunque corretti.

[6] Ho più volte evidenziato – ma il mio messaggio sembra essere vox clamantis in deserto – che è un obbrobrio giuridico la permanenza del reato di omessa dichiarazione IVA previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha quasi per intero tutti i dati della dichiarazione IVA mediante le fatture elettroniche in suo possesso.

[7] termine coniato da un illuminato Consiglio Nazionale passato, oggi più che mai attuale.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4