Novità fiscali nell’aria. Approvata la proroga al 31 dicembre 2024 dell’autorizzazione UE all’Italia per l’obbligo di fattura elettronica , per la quale ora si attende anche l’estensione ai forfettari. Slittamento invece al primo luglio 2022 dell’utilizzo esclusivo dei nuovi tipidocumento per comunicare le operazioni con l’estero ed estensione del divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie sino al termine del 2022. Sono questi i principali interventi normativi destinati ad avere impatti assolutamente rilevanti sulle modalità di certificazione fiscale delle operazioni IVA a partire dal primo gennaio 2022.
Fattura elettronica, proroga al 2024
Prorogata dall’UE al 2024 l’autorizzazione all’Italia relativamente all’obbligo di e-fattura. Il 31 dicembre 2021 infatti sarebbe scaduta la deroga concessa all’Italia, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio dall’Unione Europea datata 16 aprile 2018, ai fini dell’introduzione di una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE (“misura speciale”) al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Le norme della direttiva da un lato dettano il principio della piena parità di trattamento tra fattura in formato cartaceo e quella in formato elettronico; dall’altro richiedono l’accettazione del destinatario per ricevere una fattura elettronica.
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Ebbene con l’obbligo di e-fattura in Italia sono venute meno sia la parità di trattamento che la necessità di ottenere il consenso del cliente. La deroga triennale, concessa sino al 31 dicembre 2021, conteneva una eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 di detta direttiva e, per l’effetto, dei contribuenti IVA assoggettati al regime forfetario. In attuazione della decisione richiamata, l’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015, nel definire il perimetro soggettivo di operatività della fattura elettronica, esclude dall’obbligo i contribuenti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’esonero riguarda anche i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
L’estensione dell’e-fattura ai forfettari
In vista dell’approssimarsi del termine inizialmente concesso per l’operatività della deroga, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicarla per proseguire sulla strada intrapresa della fatturazione elettronica obbligatoria. Con il medesimo documento, è stata chiesta altresì l’autorizzazione ad estendere l’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (in questo modo potendo ricomprendere nel perimetro applicativo tutti i contribuenti ad oggi esonerati). Infine, con lettere datate 10 settembre 2021, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia.
Fattura elettronica, verso l’obbligo per i forfettari: cosa cambia
Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. Da ultimo, il Coreper II (“parte seconda”) e cioè il “comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea”, che costituisce il principale organo preparatorio del Consiglio, ha dato il via libera decisivo per l’autorizzazione lo scorso 3 dicembre 2021 – prot. nr. 14010/21: si è in attesa degli ultimi passaggi formali, con presentazione e approvazione in uno dei prossimi Consigli UE e successiva pubblicazione in GUCE.
I presupposti per la richiesta e le motivazioni per il riconoscimento della proroga risiedono nel fatto che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, ha pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificando il rispetto dell’obbligo tributario e rendendo più efficiente la riscossione delle imposte, così da ridurre i costi amministrativi per le imprese.
L’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti forfetari sarebbe peraltro in grado di potenziare la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi. L’autorizzazione UE, tuttavia, non necessariamente determinerebbe l’estensione anche a tali soggetti essendo necessaria una modifica del dettato normativo contenuto nel decreto 127/2015, probabilmente attraverso un inserimento della specifica misura all’interno della delega fiscale.
Esterometro, cosa cambia
In sede di conversione in legge del decreto fisco-lavoro n. 146/2021 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è stata inoltre posticipata al primo luglio 2022 (rispetto al primo gennaio 2022), l’abolizione dell’esterometro e cioè la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere. I soggetti passivi trasmettono infatti telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal primo luglio 2022 occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i tracciati xml di integrazione o di autofattura con i tipidocumento appositamente individuati per integrazioni o autofatture, e cioè il TD17 per i servizi dall’estero, il TD18 per gli acquisti intracomunitari ed il TD19 per acquisti beni già presenti in Italia.
Il caso delle prestazioni sanitarie
La conversione del decreto-legge n. 146/2021 contiene altresì l’estensione, a tutto il periodo di imposta 2022, del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche dovranno essere documentate emettendo esclusivamente fatture in formato cartaceo, e trasmettendo i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. A tale proposito, si ricorda anche l’ulteriore differimento al primo gennaio 2023 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2022) dell’obbligo di invio dei dati al Sistema TS esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati.