E-Fattura

Fattura elettronica tra privati: tutte le lacune del nuovo decreto

La notizia dell’entrata in vigore del decreto in materia di fatturazione elettronica fra privati ha trovato in questi giorni una grande eco nella Rete: ma cosa comporteranno, in concreto, le disposizioni introdotte con il D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 127? In realtà ci sono parecchie cose poco chiare e inadeguate

Pubblicato il 04 Set 2015

Andrea Lisi

Coordinatore Studio Legale Lisi e Presidente ANORC Professioni, direttore della rivista Digeat

Sarah Ungaro

Avvocato, Vicepresidente ANORC Professioni, Studio Legale Lisi

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Il nuovo decreto 127/2015 è in netta controtendenza rispetto a tutte le possibili (e numerose) azioni che il legislatore avrebbe potuto adottare per incentivare il mercato relativo alla fornitura dei servizi di generazione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche ai soggetti privati interessati. Prevede infatti la messa a disposizione gratuita a tutti i contribuenti di generici e imprecisati servizi per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, con ciò favorendo di fatto un unico operatore privato, che già gestisce il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la PA, ma che sarà – a quanto ci sembra di comprendere – chiamato a sviluppare per conto dell’Agenzia delle Entrate anche i servizi gratuiti per la fatturazione elettronica fra privati.

Molte polemiche erano state sollevate sull’argomento sin dallo scorso 21 aprile, quando il Consiglio dei Ministri aveva approvato in esame preliminare il testo del decreto in commento, con il quale sono state introdotte, inoltre, misure volte a incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, l’adozione da parte dei contribuenti della trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Diversi sono gli incentivi, previsti dal D.Lgs. n. 127/2015, per i soggetti che decideranno di avvalersi della trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, nello specifico:

• rimborsi IVA eseguiti in via prioritaria;

• esonero dalle comunicazioni obbligatorie per spesometro, black list e limitazioni Intrastat;

• riduzione di un anno – da quattro a tre – dei termini di accertamento;

• semplificazione dei controlli fiscali.

Tuttavia, occorre evidenziare in relazione alla normativa sulla fatturazione elettronica, anche in questo decreto legislativo l’ennesimo utilizzo di formulazioni letterali che non brillano per immediata comprensibilità, soprattutto in una materia così delicata come quella fiscale. In effetti, al comma 1 dell’art. 1 si stabilisce che a partire dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un sistema gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per tutti i “contribuenti”, mentre solo per “specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto” sarà reso disponibile un analogo servizio gratuito “anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 1, comma 2019, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ossia di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che attualmente possono ricevere le fatture solo attraverso il Sistema di Interscambio. E ancora: ci chiediamo come mai si prevedano tempistiche, soggetti erogatori, sistemi e soggetti beneficiari diversi quando al comma 2 si dispone testualmente che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 [e non dal 1° luglio 2016, come previsto dal comma 1], il Ministero dell’economia e delle finanze [e non direttamente l’Agenzia delle Entrate, come nel comma precedente] mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto [tutti o solo alcune categorie, come previsto dal comma 1?] il Sistema di Interscambio […] ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche [quindi, solo in questo caso, non anche ai fini della generazione e della conservazione delle fatture]”.

Non resta che sperare che maggiore chiarezza venga garantita dall’atteso provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le regole, le soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica. Inoltre, entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni in commento, anche il MEF dovrà emanare un ulteriore decreto con il quale saranno stabilite le nuove modalità semplificate di controllo a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi d’imposta e le transazioni effettuate.

Rimangono da verificare, inoltre, le specifiche misure che saranno adottate per salvaguardare l’integrità e la conservazione dei flussi di dati di natura contabile (che ai sensi dell’art. 3 del DPCM 13 novembre 2014 costituiscono documenti informatici, i quali per la loro natura nativamente digitale, devono necessariamente essere conservati a norma del CAD e delle regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013) che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate, optando per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica diretta dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per alcuni soggetti. Sul punto, nel D.Lgs. 127/2015 si prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, affinché questi processi possano (validamente – si spera) sostituire l’attuale modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi ex art. 12, comma 1, della Legge n. 413/1991.

In verità, c’è altro ancora che inquieta o dovrebbe inquietare. Sarebbe infatti opportuno considerare che ciò che oggi appare come un regalo per i privati cittadini, rischia di rivelarsi un “pacco” non gradito, se si riflette sul fatto che in un possibile contenzioso tributario, in caso di richiesta di esibizione del documento informatico fiscalmente rilevante sarebbe proprio la nostra controparte nel giudizio a dover “cooperare” con noi dal momento che possiede per nostro conto (e si spera “a norma”) i nostri dati e documenti contabili. Si tratta senz’altro di controparte “fidata”, ma il detto dice che “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, a maggior ragione se da tempo i cittadini italiani (spesso del tutto impreparati su questi delicati argomenti) sono vittime inconsapevoli di un processo di spossessamento di documenti giuridicamente rilevanti che quando erano “su carta” invece venivano sapientemente sottoposti a un accurato processo di conservazione, direttamente o indirettamente controllato dal contribuente stesso.

Infine, come ormai dovrebbe essere noto – ma repetita iuvant – la fatturazione elettronica fra privati non è affatto una novità. Questo sistema può essere utilizzato sin dal 2004, da quando, cioè, la fattura elettronica è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 52/2004, emanato in attuazione della direttiva 2001/115/CE. In seguito, sono arrivate le ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 e dalla legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) – che ha modificato il Decreto IVA n. 633/1972 -, nonché le relative circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 e n. 18 del 24 giugno 2014. Tutti questi interventi normativi sono stati pensati per dare sempre maggiore impulso alla diffusione della fatturazione elettronica fra privati, anche obbligatoria, senza ovviamente pregiudicare lo sviluppo di un mercato (finora in lenta, ma inesorabile espansione) volto alla fornitura dei relativi servizi (generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche) ai soggetti privati interessati.

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