la critica

Fatturazione elettronica tra privati: smontiamo gli entusiasmi

La fattura elettronica può essere già utilizzata tra i privati dal 2004. Oggi un nuovo Decreto Legislativo al vaglio del Governo si pone l’obiettivo di favorire tale pratica proponendo incentivi e offrendo, attraverso l’Agenzia delle Entrate, un servizio gratuito per la fatturazione che potrebbe risultare alquanto inutile e dispendioso. Sarebbe invece più utile impiegare le risorse per una più efficace campagna di sensibilizzazione e informazione sull’utilizzo dello strumento

Pubblicato il 29 Apr 2015

Enrica Maio

Digital&Law Department – Ufficio di Presidenza ANORC

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Nella foga di raccontare la fatturazione elettronica verso la PA, a qualcuno sembra quasi essere sfuggito che la fattura elettronica, ossia quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, può già essere utilizzata tra i privati sin dal 2004 (e quindi sin dall’introduzione della fattura elettronica nel nostro ordinamento avvenuta con il D.Lgs n. 52/2004 in attuazione della direttiva 2001/115/CE).

In seguito, sono arrivate le ulteriori modifiche e semplificazioni del D.Lgs n. 18/2010 (di recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che hanno modificato anche la direttiva 2006/112/CE). Dopo tutte queste modifiche apportate al Decreto IVA 633/1972, con la legge di stabilità del 2013[1] e le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 e n. 18 del 24 giugno 2014 si è inteso, quindi, dare ulteriore impulso alla diffusione della fatturazione elettronica fra privati che già da tempo esisteva nel nostro ordinamento. Sempre a questo scopo, lo scorso 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che ora dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari, il quale introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’uso della fattura elettronica e la trasmissione informatica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate: ciò comporta ovviamente anche un potenziamento dei relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Per favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica anche tra i privati, il decreto in esame offre due specifici incentivi:

semplificazioni (soprattutto per le piccole imprese);

rimborsi IVA più veloci.

Le nuove misure, quindi, introducono una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili che va a totale vantaggio dei soggetti passivi IVA e perciò delle imprese che utilizzano la fattura elettronica. In particolare, si prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibile gratuitamente, a partire dal 1° luglio 2016, un servizio per la predisposizione e l’invio del file contenente i dati della fattura. Questa scelta non ci sembra però molto condivisibile e potrebbe comportare delle conseguenze negative che forse non sono state ben valutate. Risulta difficile capire, infatti, quale sia la necessità di offrire gratuitamente un servizio per la predisposizione della fattura elettronica che – ai sensi del DPR 633/1972 e delle richiamate Circolari dell’Agenzia delle Entrate (nonché delle Note esplicative alla Direttiva 45/2010/UE)[2]può essere predisposta anche come semplice file .pdf, firmato digitalmente e inviato via e-mail.

Perché dunque prevedere l’ennesimo spreco di risorse pubbliche per avviare complicati e inutili sistemi gestionali “di Stato”? Oltre allo spreco di risorse, questa scelta comporterebbe di fatto anche un grave danno al mercato e alla libera concorrenza, a scapito dell’offerta di applicativi sempre più efficienti ed economici e sempre più integrati e integrabili con i necessari sistemi di conservazione di documenti informatici. Forse sarebbe più utile investire su campagne di comunicazione utili a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza dello strumento e della sua semplicità di utilizzo tra privati. La fatturazione elettronica tra privati rimane comunque facoltativa, anche in base al divieto comunitario di obbligare i privati al suo utilizzo: essi potranno, a decorrere dal 1° gennaio 2017, scegliere di inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute riguardanti le operazioni IVA effettuate; tale scelta avrà effetto per cinque anni a partire dall’anno solare in cui viene effettuata e sarà rinnovabile in seguito con la stessa cadenza quinquennale.

Lo schema di decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri prevede anche delle novità circa le nuove modalità semplificate per i controlli fiscali: questi, infatti, potranno essere effettuati anche da remoto, andando a snellire gli adempimenti in capo ai contribuenti. Altra novità prevista dal decreto è la sostituzione dell’emissione dello scontrino fiscale con la registrazione dei corrispettivi da parte delle imprese, sulla quale sarà indispensabile effettuare severi e rigidi controlli per non agevolare possibili pratiche elusive (resterebbe la possibilità per il cliente di richiedere una ricevuta, anche digitale, quando questa sia ad esempio necessaria per attivare una garanzia o per dimostrare un avvenuto acquisto).

In tale prospettiva, si intende introdurre anche l’obbligatorietà della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati da parte dei gestori di distributori automatici. Per quanto riguarda gli incentivi, invece, il decreto prevede che i privati che scelgono la fatturazione elettronica non siano soggetti agli obblighi di comunicazione dello “spesometro” (che deve essere obbligatoriamente inviato per tutte le operazioni attive e passive effettuate e rilevanti ai fini dell’IVA). Inoltre, agli stessi soggetti non dovrebbe essere imposto nessun obbligo di comunicazione nel caso di operazioni con importo superiore a 10.000 euro riguardanti cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici con sede in Paesi “black list”. Infine, sempre secondo lo schema di decreto, i contribuenti aderenti alla fatturazione elettronica dovrebbero beneficiare di rimborsi IVA più veloci, entro tre mesi dalla dichiarazione IVA annuale.

[1] Con cui è stata recepita la Direttiva 45/2010/UE.

[2]Rinvenibile al sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/invoicing_rules/explanatory_notes_it.pdf, si vedano in particolare i commenti a pag. 9.

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