l'analisi

Fatturazione elettronica, ecco le regole dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento e circolare): che c’è da sapere

L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 89757/2018 e la circolare n. 8/E, con cui vengono fornite le specifiche tecniche ed i primi chiarimenti applicativi. Vediamo che succede ora

Pubblicato il 02 Mag 2018

Andrea Caccia

esperto UNINFO, presidente Focus Group CEN/CENELEC su Blockchain e DLT

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Il 30 aprile, rispettando i termini previsti dallo Statuto del Contribuente, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 89757/2018 e la circolare n. 8/E, con cui vengono fornite le specifiche tecniche ed i primi chiarimenti applicativi, con molte conferme e qualche novità. Vediamo di illustrare le principali novità per ciascuno dei due provvedimenti.

Provvedimento attuativo n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica

Con questo provvedimento sono state definite le regole tecniche che il mercato stava attendendo impazientemente per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra privati, per le relative variazioni, che transiteranno attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere e per le ulteriori disposizioni contenute all’art. 1, co. 6, 6bis e 6ter, del D.Lgs 127/2015.

Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

L’Agenzia delle entrate conferma che la fattura elettronica è un documento informatico strutturato, in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso e recapitato solo attraverso il SDI.

Essa deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ovvero, nel caso di fattura semplificata quelle stabilite dall’art. 21bis del DPR 633/72, integrate ove necessario dalle ulteriori informazioni contenute nell’allegato A del provvedimento.

Appare rilevante anche l’indicazione di poter integrare i contenuti previsti dalla normativa sopra citata, con altre informazioni che possono permettere una integrazione nella gestione del ciclo attivo e passivo dei contribuenti.

Verrà resa disponibile anche una procedura web per la creazione di un QR-code per consentire l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”, funzione che, ad esempio, consentirebbe di dare facilmente i propri dati a un esercente in grado di acquisirli con un lettore.

Resta naturalmente altresì confermata la possibilità di predisporre e trasmettere le fatture al SDI anche mediante l’utilizzo di software e piattaforme private, purché nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’allegato A.

Trasmissione della fattura elettronica al SDI e controlli sui file

Vengono confermate le regole già in vigore con riferimento alla trasmissione al SDI, pertanto essa viene effettuata dal soggetto obbligato ad emetterla ovvero da un intermediario.

Il SDI, come già avviene, effettua i controlli su tutte le fatture che gli sono trasmesse e, nel caso di mancato superamento degli stessi, viene inviata entro un tempo massimo di 5 giorni, la “ricevuta di scarto” del file della fattura che pertanto si considera non emessa. Non viene indicato, anche se sarebbe plausibile, se il limite di 5 giorni si applica anche alle notifiche di consegna e mancata consegna. Considerata l’importanza probatoria di tali ricevute sarebbe auspicabile un’indicazione esplicita in merito.

Nella figura qui sopra è possibile vedere come si modifica e semplifica il flusso di emissione della fattura elettronica rispetto alla situazione attuale.

Riteniamo che ora debba essere regolamentato anche il caso in cui si verifichi un (eventuale ed ipotetico) blocco del SDI: tale fattispecie non può e non deve causare danni al contribuente!

Dal punto di vista pratico potrebbe capitare quando va recuperata una fattura per allegarla ad un ricorso civile o tributario. In tal caso i termini devono essere modificati, ma come?

Oppure se si è impossibilitati ad emettere fattura elettronica, e questa contiene tutti i dati del documento di trasporto, è possibile trasmetterla direttamente al committente in attesa che il SDI torni attivo, dandogli valore solo come Documento Di Trasporto?

Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SDI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma.

In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di scarto. Anche in questo caso la fattura si considera non emessa.

I tipi di firma elettronica gestiti dal SDI sono dettagliati nell’allegato A del provvedimento ma, su questo punto, va osservato che viene richiamata una versione non più in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale e manca un allineamento con il Regolamento (UE) 910/2014 “eIDAS” e i suoi provvedimenti attuativi, come meglio indicato più avanti nell’articolo.

Con riferimento al recapito della fattura elettronica è necessario inoltre rammentare che l’Agenzia delle Entrate si deve considerare come prestatore di un servizio fiduciario in quanto lo SDI funziona esattamente come un servizio di recapito elettronico certificato come definito e regolato nel Regolamento eIDAS. I servizi di recapito certificato sono anche oggetto di un’attività di normazione tecnica in ETSI.

Il SDI, con le relative le ricevute di accettazione, scarto e consegna, si mappa esattamente sul modello base di servizio di recapito elettronico certificato individuato al paragrafo 6.2 del documento ETSI SR 019 050[1]. L’applicabilità del Regolamento eIDAS porta una serie di conseguenze, ad esempio relativamente alla responsabilità per i danni che il servizio dovesse cagionare.

Le ricevute emesse per ogni file fattura da SDI sono attestazioni dello stato di elaborazione delle stesse e contengono un’impronta informatica calcolata sul contenuto del file cui si riferiscono mediante un “algoritmo di hash” che collega univocamente e senza possibile ambiguità ogni ricevuta al file fattura cui si applica.

Ad ogni ricevuta è apposto da SDI un sigillo elettronico avanzato, che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova, sia nel caso di “ricevuta di recapito” che di “ricevuta di mancato recapito” che la fattura è stata elaborata correttamente dal SDI passando tutti i controlli e attesta dunque che è stato utilizzato il SDI e che la fattura si può considerare legalmente emessa.

Il recapito della fattura elettronica potrà avvenire anche verso un intermediario, e sarà reso disponibile un servizio di registrazione per consentire al cessionario/committente di indicare al SDI il proprio “indirizzo telematicoche il SDI utilizzerà indipendentemente dal codice destinatario specificato nel file fattura.

Se è utilizzato tale servizio, le fatture saranno quindi sempre recapitate “all’indirizzo telematico” registrato.

Nel provvedimento è confermato quanto era già stato anticipato alla recente riunione del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica, con riferimento alla data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica.

L’Agenzia delle entrate ha ribadito che la data di emissione è individuata nella data documento, riportata obbligatoriamente in fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72, ed essa corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile.

La data di ricezione è, invece, quella rilevante ai fini della detraibilità. Sul punto viene confermato da parte dell’Agenzia delle entrate il contenuto di quanto scritto nella Circolare 1/2018.

Pertanto la decorrenza del termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica contemporaneamente l’avvenuta esigibilità dell’imposta ed il formale possesso della fattura, redatta ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72.

La data di ricezione è la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI oppure, nel caso di mancata consegna, la data di ricezione è la data di presa visione da parte del committente della fattura che gli è stata comunque messa a disposizione dal SDI sul sito web dell’Agenzia delle entrate nella sua area riservata.

Duplicati informatici

Ad emissione avvenuta sarà messo a disposizione degli utenti un duplicato informatico della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 23-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, in un’area autenticata e dedicata, dopo l’avvenuta consegna ed anche in caso di mancata consegna da parte dello SDI. In quest’ultimo caso sarà il cedente/prestatore che dovrà attivarsi per informare il committente della mancata consegna della fattura, comunicando che l’originale della stessa è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate utilizzando qualsiasi canale di comunicazione. Il committente (o il suo intermediario delegato) dovrà accedere alla sua area riservata per stabilire con certezza la data di ricezione e avere il diritto alla detraibilità.

E’ da notare comunque che il duplicato informatico è a tutti gli effetti identico all’originale e da esso indistinguibile.

Note di variazioni e autofattura

Anche per la note di variazione e autofatture, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs n.471/1997, sono valide le medesime regole sopra indicate.

Ricevuta di scarto

Il SDI invia una nota di scarto qualora fallisca una delle verifiche formali sul contenuto o se non è possibile la validazione della firma elettronica, ove presente. In caso di scarto la fattura non è emessa e, se già registrata, occorrerà “cancellarla” effettuando una nota di variazione in contabilità. I vari messaggi di esito committente, spesso utilizzati anche in modo improprio nella fatturazione verso la PA, sono stati eliminati.

Nel caso in cui il committente abbia validi motivi per non riconoscere la fattura, sarà necessario emettere una nota di credito. In effetti questo pare in linea anche con quanto previsto dalla Direttiva 55/2014 sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici che prevede che le fatture siano elaborate se conformi ai formati previsti.

Sarebbe auspicabile che, in preparazione al recepimento di tale Direttiva, siano eliminate dal SDI le ricevute di scarto anche nel caso di fatturazione elettronica alla PA.

Conservazione delle fatture elettroniche

Va osservato che, in base all’articolo 244 della Direttiva 2006/112/CE Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto”.

L’archiviazione delle fatture effettuata dal sistema di interscambio non esime il soggetto IVA dalla loro conservazione.

In Italia le specifiche modalità di conservazione sono stabilite dal Decreto Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014 che è pienamente in vigore.

In questo ambito il provvedimento chiarisce infatti che l’archiviazione effettuata da SDI ha fini ben specifici ovvero “consentire la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture … e per la conservazione” per cui rimanda al punto 7 del provvedimento dove è indicato che prestatore e committente possono anche utilizzare il “servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme anche alle disposizioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013” in tema di conservazione tenendo presente che “l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. L’adesione al servizio di conservazione …e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.”

Occorre dunque aderire in modo esplicito al servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate e accettarne le condizioni, oppure è possibile utilizzare un fornitore terzo o conservarle in proprio purché si rispetti quanto prevede il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, vanno trasmesse le seguenti informazioni:

  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione,
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta

ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Circolare n. 8/E

Con il documento in questione sono state emanate alcune importanti interpretazioni relative all’avvio della fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per alcune tipologie di attività:

  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Cessione di carburanti

Per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per motori per uso autotrazione, oltre alle indicazioni previste nei campi “CodiceTipo” e “CodiceValore”, all’interno del blocco “CodiceArticolo”, va evidenziato che non è prevista come obbligatoria l’indicazione della targa del mezzo.

La stessa potrà comunque essere riportata nel campo “MezzoTrasporto” della fattura elettronica, valutando la sua indicazione anche dal punto di vista del principio di corretta e ordinata contabilità: pertanto un’opportunità da cogliere per automatizzare le attività di contabilizzazione, riconciliazione e controllo.

Restano in vigore fino al 1° gennaio 2019 le vigenti regole relativamente alle cessioni degli altri tipi di carburante che avranno per quella data l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Sono inoltre valide le fatture elettroniche riepilogative, da emettere entro il 15 del mese successivo, a condizione che:

  • siano riepilogate tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti,
  • le cessioni di carburanti siano accompagnante da un documento analogico o informatico, compresi i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, che abbia i contenuti definiti dal DPR n.472 del 14 agosto 1996, ed in particolare la “indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”.

Modalità di pagamento

Appare rilevante, ai fini della deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del DPR n.605 del 29 settembre 1973.

Il direttore dell’Agenzia ha emanato il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 con il quale ha individuato i mezzi di pagamento idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, e più precisamente:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali (R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933 e DPR n.144 del 14 marzo 2001);
  • strumenti elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione n. 8/2014 del 22 gennaio 2014 al punto 5.

L’utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento non va limitato alla sola detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti per autotrazione, ma va ampliato anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti. Pertanto va tenuto presente che tali strumenti sono idonei a provare chi ha sostenuto la spesa e la relativa deduzione, nel rispetto delle regole fiscali vigenti, come l’inerenza, la competenza e la congruità.

Carte e buoni carburante

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018, regolando anche l’applicazione alle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto a quello della cessione.

È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti di “netting”, o di altri sistemi che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti, con la medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento indicati nel paragrafo precedente. In tali casi l’obbligo di pagamento con le sopra menzionate modalità all’atto della cessione o ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Nel caso in cui la compagnia petrolifere emetta buoni o carte carburante (anche ricaricabili o altri strumenti simili) che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia per fare rifornimento di benzina sulla base del contratto di “netting”, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Mentre situazione differente è quella in cui il buono o carta consenta di rifornirsi presso diverse compagnie o singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche) ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto ed a quello di fatturazione elettronica.

Carte di credito, di debito e prepagate

Anche le carte di debito, di credito, prepagate ed di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente sono tra gli ulteriori strumenti di pagamento espressamente previsti all’articolo 5 del D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005, e le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione n. 8/2014 del 22 gennaio 2014.

Sono considerati validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena (ininterrotta) di pagamenti effettuati con strumenti tracciabili.

Ad esempio se il pagamento viene effettuato da un dipendente in trasferta con la sua personale carta di credito, debito o prepagata ed l’ammontare gli sia poi rimborsato dal datore di lavoro mediante un sistema di pagamento tracciabile quale bonifico bancario al momento di erogazione retribuzione la riferibilità della spesa al datore di lavoro è corretta e pertanto sarà possibile dedurla.

Prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti

La circolare in esame chiarisce che l’attuazione del disposto dell’articolo 1, comma 917 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018, troverà applicazione per i soli rapporti, appalti e/o altri contratti, diretti tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Il provvedimento chiarisce che l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP) debba seguire le specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

Nota sui formati di firma previsti all’allegato A del provvedimento

Nel caso sia apposta la firma elettronica, nel paragrafo 1.2.1 dell’allegato A sono previste alcune condizioni che, in caso non fossero rispettate, prevedono lo scarto delle fatture.

Tali condizioni sono:

  1. che il file fattura, ove firmato, lo sia con firma elettronica qualificata o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate: non è chiaro perché non sia consentito l’uso del sigillo elettronico qualificato e se, nel caso dei certificati emessi dall’Agenzia, si tratti in realtà di certificati di sigillo elettronico (avanzato?)
  2. nel caso di firma elettronica qualificata, il certificato “deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale così come disciplinato dall’art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche”.

In realtà dall’entrata in vigore del regolamento eIDAS, cui il d.lgs 82/2005 (CAD) si è da tempo adeguato, non esistono più “certificatori accreditati” ma solo prestatori di servizi fiduciari qualificati e l’elenco pubblico dei certificatori è stato sostituito dagli “elenchi di fiducia” emessi da ogni Stato membro UE.

A parte la modifica terminologica, c’è una questione di sostanza: è necessario che siano riconosciuti tutti i certificatori europei, non solo quelli nell’elenco dell’AgID.

  1. I formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono … CAdES-BES … aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4” e XAdES-BES aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1” ma occorre considerare la “Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506” della Commissione dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014” che non consente di porre limitazioni come quella indicata.

Nel caso di operazioni da e verso soggetti non residenti il paragrafo 3 dell’Allegato A stabilisce la necessità di invio al SDI dei dati delle fatture, o anche delle fatture complete, che però in questo caso devono obbligatoriamente essere firmati con firma qualificata o con apposizione del sigillo dell’Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso, e a maggior ragione in considerazione dell’obbligo, vale quanto indicato qui sopra.

  1. Disponibile su http://www.etsi.org/deliver/etsi_sr/019000_019099/019050/01.01.01_60/sr_019050v010101p.pdf

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