Le irregolarità segnalate

Gli illeciti delle software house di fatturazione elettronica: costi extra e privacy violata

Tutte le scorrettezze che fanno produttori di software e intermediari in ambito fattura elettronica, in base a un’indagine Unappa. Politiche commerciali aggressive per addebitare costi extra contrattuali e ambiguità nella titolarità dei dati degli utenti. Ecco il quadro

Pubblicato il 29 Gen 2019

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

Nicola Testa

Presidente U.NA.P.P.A. Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative

programming-942487_1920

In questi giorni di prima applicazione dell’obbligo di fattura elettronica sono stati segnalati atteggiamenti illeciti da parte dei produttori di software e intermediari. Comportamenti che un osservatore non troppo attento, potrebbe farsi sfuggire, subendo di conseguenza dei danni. A evidenziare il problema alcuni soci di Unappa, che si sono rivolti alla loro associazione raccontando quanto succede.

Il perpetuarsi di comportamenti illeciti ai danni dei consumatori era già stato denunciato riguardo agli operatori delle filiere dei distributori di carburante e dei supermercati nei confronti della fatturazione elettronica; con atteggiamenti quali il non fare fattura o farla solo dopo il bonifico anticipato. Adesso emergono anche le irregolarità delle software house.

Costi impropri per manutenzione evolutiva e pacchetti software

Il problema è emerso perché molti professionisti e operatori si erano già muniti da tempo di software per la redazione e la trasmissione di fatture elettroniche, questo per venire incontro alle esigenze dei clienti e per poter procedere, soprattutto, alla fatturazione di prestazioni verso la pubblica amministrazione tramite FatturaPA. A Unappa risulta che molti di loro hanno scritto contratti di manutenzione di questi software, comprendente le attività di manutenzione ordinaria (ossia l’applicazione di patch e di altre correzioni via via necessarie) e, spesso, anche la cosiddetta manutenzione evolutiva, ossia quella tesa ad aggiornare il software rispetto ad eventuali modifiche normative, trattandosi, appunto di software volti proprio a consentire in maniera più semplice l’adempimento di obblighi normativi.

Nonostante tali previsioni, però, alcune software house italiane, anche di rilievo nazionale, non hanno rilasciato i previsti aggiornamenti, il cui costo era ricompreso nei canoni dei contratti di manutenzione, ma hanno imposto, con una politica commerciale alquanto aggressiva, di acquistare degli ulteriori moduli per attivare le funzionalità della fatturazione B2B. Molti professionisti ed aziende, quindi, si sono viste costrette a comprare nuovi prodotti nonostante avessero già corrisposto le somme per ottenere gli aggiornamenti dei programmi necessari ad adeguare gli stessi alla nuovo normativa. Si tratta di comportamenti contrattualmente non corretti, i quali presi singolarmente forse non sembrerebbero essere così rilevanti, ma considerata la platea dei soggetti obbligati e le somme richieste a ciascuno di essi per l’acquisto dei nuovi moduli, hanno consentito di lucrare in maniera contrattualmente non corretta tali software house.

Il suggerimento, quindi, che forniamo ai commercialisti ed alle aziende che già avevano acquistato dei software per la fatturazione elettronica prima del 1° gennaio 2019 e che si sono viste richiedere l’acquisto di ulteriori software per poter procedere alla fatturazione B2B è di leggere attentamente le clausole contrattuali relative alle attività di manutenzione, in quanto, se comprensive della manutenzione evolutiva in realtà, in realtà dovevano ritenersi già ricomprese le attività di adeguamento del software precedentemente acquistato alla nuova normativa.

Il problema privacy della gestione dei dati

Un ulteriore comportamento del tutto illegittimo è relativo alle configurazioni che alcune aziende hanno proposto circa la titolarità del trattamento dei dati. Nel provvedimento del 20 dicembre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato alcune di queste anomalie espressamente chiarendo che nell’esame di alcuni modelli contrattuali utilizzati dalle maggiori società produttrici di software gestionale e fiscale sono

“presenti alcune clausole suscettibili di violare, in particolare, gli artt. 5, 6 e 28 del Regolamento, che evidenziano elevati rischi di utilizzi impropri dei dati personali nell’ambito dei trattamenti effettuati dagli intermediari e dagli altri soggetti delegati dagli operatori economici nel processo di fatturazione, non solo con riferimento a trattamenti illeciti, ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici”.

L’Autorità chiariva espressamente che non risulta

conforme al Regolamento, la clausola in cui è previsto che una società produttrice di software gestionale e fiscale possa procedere “all’elaborazione e utilizzo di informazioni puramente statistiche, su base aggregata e previa anonimizzazione, raccolte in relazione all’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente e del Terzo Beneficiario, ivi incluse informazioni relative ai meta-dati associati ai Documenti, a fini di studio e statistici, concedendo a tal fine [alla predetta società] una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile, valida in tutto il mondo e a titolo gratuito, ad utilizzare tali informazioni per dette finalità”.

In questo periodo, però, alcuni ordini professionali hanno ricevuto delle proposte di convenzioni da parte di società produttrici di software – che operano quali intermediari verso SDI – per consentire l’utilizzo degli stessi da parte degli iscritti a condizioni agevolate. In alcuni casi, addirittura, i ruoli vengono ribaltati completamente, ed il professionista viene nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 da parte della software house, che si definisce Titolare.

Tale impostazione, è bene chiarirlo subito, è da ritenersi del tutto errata ed, oltretutto, espone la stessa software house a problemi ed adempimenti di non poco conto. Essa, infatti, dovrebbe rendere le informative ai soggetti i cui dati personali sono riportati nelle fatture che sono emesse da professionisti, per non parlare del fatto che mancherebbe, senza il consenso espresso di tali soggetti, la base giuridica a giustificazione del trattamento (ed, infatti, l’intermediario non tratta il dato personale basandosi su un proprio obbligo di legge né potrebbe essere invocato un legittimo interesse ex art. 6, lett. f) GDPR).

Con molta probabilità tale configurazione è stata pensata per poter poi effettuare trattamenti aggiuntivi ed ulteriori sui dati raccolti tramite i sistemi di fatturazione elettronica, non tenendo però in considerazione con le dovute accortezze le conseguenze. Nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamato l’Autorità chiaramente evidenzia che

“Nell’ambito del tavolo di lavoro, a cui hanno partecipato, oltre all’Agenzia, anche il CDDCEC, il CNOCL e AssoSoftware, è emerso che gli intermediari e gli altri soggetti delegati assumono il ruolo di responsabile o sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, a seconda delle scelte organizzative degli operatori economici e dei relativi modelli contrattuali utilizzati”.

In tale ipotesi, ossia nello svolgimento delle attività di trasmissione delle fatture elettroniche a SDI, appare evidente che difficilmente i ruoli dei vari attori possano essere configurati in maniera diversa. Il Titolare del trattamento, infatti, può essere solamente l’azienda o professionista sui cui grava l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Egli è tenuto ad informare i propri clienti (ove persone fisiche) secondo le previsioni degli arti. 13 o 14 del GDPR e tale trattamento fonda la propria base giuridica sull’adempimento di un obbligo di legge. Trattamenti ulteriori, se non giustificati da altri adempimenti obbligatori o da esigenze di marketing diretto, possono essere svolti solamente previo consenso espresso degli interessati e, comunque, possono essere svolti solo dall’interessato a meno che non si avvalga anche per tali trattamenti di responsabili ex art. 28).

La software house che svolge il ruolo di intermediario, a sua volta, assume la veste di responsabile del trattamento e può svolgere solamente ed unicamente le attività necessarie all’inoltro delle fatture elettroniche a SDI. Non può sicuramente, contrariamente alle clausole previste in alcuni modelli contrattuali, svolgere ulteriori e diversi trattamenti (anche se solo a fini statistici) né tantomeno collezionare i dati, monitorare o profilare gli interessati cui i dati sono riferiti all’interno delle fatture elettroniche, ponendo in essere, in tali ipotesi, trattamenti illeciti e non corretti dei dati.

I consigli

In questo periodo di prima applicazione della normativa si corre il rischio, vuoi per la necessità di adeguarsi al più presto vuoi per quella di trovare un servizio affidabile ma al contempo economico, di trovarsi o a spendere di più del dovuto o a non rendersi conto dell’errata configurazione dei ruoli che l’intermediario sta proponendo (correndo anche il rischio di esporre i dati dei propri clienti in maniera involontaria).

L’invito è quello di prestare particolare attenzione, esaminando il contenuto dei contratti in essere e verificando gli allegati contrattuali che vengono proposti. Ritrovarsi con un fornitore che effettua estrazione dei dati della nostra clientela, magari rivendendo tali dati a terzi, può esporre l’azienda o il professionista a responsabilità in termini di violazione della normativa privacy, in quanto è sempre e comunque il Titolare del trattamento che deve garantire il rispetto di tale normativa nei confronti degli interessati di cui raccoglie e tratta i dati.

eFattura, così benzinai, supermercati e commercianti violano le regole

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2