Esperto risponde

Fattura differita: il termine di 10 giorni non si cumula col maggior termine per l’emissione

Pubblicato il 16 Apr 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

efattura

DOMANDA

Chiedo come mi devo comportare dal primo luglio relativamente alle fatture differite per cessioni di beni e prestazioni di servizi?

I 10 giorni per emettere la fattura elettronica entro l’effettuazione dell’operazione come li devo coordinare con le regole della fattura differita  (emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni?)

Esempio: devo fare fattura differita per 2 cessioni del mese di luglio con date 10 e 20 luglio: la fattura differita con che data la devo fare? E poi entro quale data la devo trasmettere allo Sdi?

Pamela Padovani

RISPOSTA

La possibilità di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei relativi documenti di trasporto, è prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a), che così dispone:

“La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea è  compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte.

In deroga a quanto previsto nel primo periodo: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Come ben si nota, la possibilità offerta dalla lettera a) è derogatoria rispetto alla regola generale (termine di emissione fattura: 10 giorni dalla effettuazione della operazione), per cui le due disposizioni non possono essere cumulate.

Quindi nel caso da Lei esposto la fattura differita per le cessioni avvenute il 10 e 20 luglio dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese di agosto, indicando come periodo di effettuazione delle operazioni luglio 2019. Per lei l’iva sarà dovuta con la liquidazione del mese di luglio e, simmetricamente, il ricevente potrà detrarre l’IVA per il mese di luglio, a condizione che la riceva e la annoti entro il giorno 15 agosto.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, per cui la fattura si considera emessa nella data in cui viene trasmessa al SDI.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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