DOMANDA
Sono un avvocato il quale assume incarichi professionali con il Patrocinio a spese dello Stato. Ho presentato fattura elettronica a seguito del decreto di liquidazione emesso dal Giudice ed a carico dell’erario. L’ufficio pagamenti della PA (Nello specifico il Tribunale di Napoli) ha rifiutato la fattura perché il fascicolo del processo (terminato) non è ancora pervenuto allo stesso.
Il mio quesito è il seguente: è legittimo tale rifiuto? L’ufficio non doveva accettare la fattura e magari archiviarla – per poi procedere al pagamento – non appena gli fosse pervenuto il fascicolo?
Avv. Daniele Paolella
RISPOSTA
Mentre le cause che possono generare lo scarto delle fatture elettroniche sono disciplinate da uno specifico provvedimento,
le ragioni di un eventuale rifiuto non sono codificate, ma lasciate alla discrezionalità dell’ente.
Al riguardo, l’Allegato “C” del Decreto Ministeriale . n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), al paragrafo 3.2, nell’analisi del “ciclo passivo” dell’Ente, prevede che:
“la completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, e mette quindi in condizione gli Uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 Cc.). La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell’accettazione o disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa Iva in merito alla registrazione delle fatture emesse, obbliga il Sistema di interscambio a fissare un termine – pari a quello previsto nel Dlgs. n. 52/04 che modifica l’art. 21 del Dpr, n. 633/72, attualmente 15 giorni – decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all’Ufficio quanto al fornitore.”
Ne consegue che l’accettazione della fattura equivale a ricognizione del debito, e probabilmente l’ENTE non ha accettato la fattura da Lei inviata per evitare il realizzarsi della fattispecie prevista dalla Legge nel caso di accettazione della fattura elettronica. L’esame della fattispecie si sposta quindi sul piano della legittimità a non porre in essere un atto sostanzialmente equivalente ad una ricognizione di debito ex art. 1988 C.C..
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