Le regole

Numero e data della fattura elettronica, evitiamo errori dopo il primo luglio: come fare

Dal primo luglio sono cambiate le regole su numerazione e data della fattura elettronica: la situazione ha provocato timori e confusione nei contribuenti, in cerca di risposte per evitare errori nella compilazione. Ecco la normativa spiegata dagli esperti

Pubblicato il 03 Lug 2019

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

fattura

Sin dall’avvio dell’obbligo di fattura elettronica, i dubbi in materia di datazione, numerazione e inoltro delle fatture allo SdI si sono susseguiti ripetutamente: “Che data va messa?”, “Devo spedire entro 24 ore o entro le ore 24?”, “Devo aprire più sezionali e numerare separatamente?”. Dal primo luglio, nuove disposizioni rivoluzionano la situazione. Vediamo in che modo dunque vanno indicati il numero e la data della fattura elettronica.

Data fattura elettronica, le nuove disposizioni

Il DL 119/2018 ha introdotto i necessari strumenti normativi per permettere agli operatori economici di lavorare in condizioni di ragionevole tranquillità e certezza, rinviando al 1^ luglio 2019 l’entrata in vigore dell’articolo 11: “Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture”. Quali le ragioni di tale rinvio? La maggioranza degli interpreti ha ipotizzato che quei mesi sarebbero serviti per permettere l’adeguamento delle specifiche tecniche del tracciato della fattura elettronica, visto che nel citato articolo veniva prevista non solo la possibilità di emettere la cosiddetta “fattura immediata” entro 10 giorni dall’operazione, ma veniva anche introdotto un nuovo elemento obbligatorio in fattura: la data di effettuazione dell’operazione, se diversa dalla data di emissione.

Tale previsione è contenuta nel comma 1 lettera a) dell’articolo 11 DL 119/2018 che prevede l’inserimento del comma g-bis) nell’art. 21 DPR 633/1972: “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. L’obbligo di spedire la fattura il giorno stesso dell’operazione che tanto timore ha causato nei contribuenti e che è stato disinnescato con la moratoria da sanzioni prevista dal “Decreto fiscale” in vigore per il periodo “transitorio” e cioè fino al 30 giugno 2019, deriva dallo stesso art. 21 DPR 633/1972 nella parte in cui dispone che: “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

Con l’avvicinarsi del termine del periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 14/E/2019 del 17 giugno “rimescolando le carte in tavola” in maniera radicale seppur non del tutto inattesa. Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate conferma che la data di trasmissione viene costantemente tracciata dallo SdI e “trasversalmente” comunicata ad emittente, ricevente e Amministrazione Finanziaria e di conseguenza nel campo “Data” all’interno della sezione “Dati Generali” della fattura non si dovrà più indicare la classica “Data fattura” bensì la data di effettuazione dell’operazione, obbligatoria nel caso, peraltro assai frequente, in cui la data di emissione differisca dalla data di effettuazione dell’operazione. Se trasliamo queste indicazioni in contenuto obbligatorio della fattura come previsto dall’art. 21 c.2 DPR 633/1972 otteniamo che:

  • La lettera “a) data di emissione” non è necessariamente indicata in fattura ma desumibile da notifiche di esito e metadati di trasmissione;
  • La lettera “g-bis) “data di effettuazione dell’operazione” è sempre riportata in fattura nel campo “data” della sezione “Dati generali”

Quindi, ribadiamo il concetto, dal primo luglio 2019 in fattura non riporteremo la data di emissione, ma sempre e soltanto la data di effettuazione dell’operazione (cessione del bene, incasso del corrispettivo). Attenzione però: la fattura andrà spedita allo SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione (termine originario di 10 giorni modificato a 12 dalla legge di conversione al Decreto Crescita). A guardar bene, si tratta in realtà di ciò che gli operatori economici hanno sempre fatto con le fatture immediate cartacee, il che dovrebbe sostanzialmente lasciare immutate le preesistenti attività amministrative. Portata più innovativa (questa volta per una scelta forse poco felice, o quantomeno incompleta dell’Agenzia) hanno invece le considerazioni in tema di fattura differita riepilogativa (art. 21 c.4 lett. A): l’Agenzia delle Entrate conferma che la fattura differita può essere emessa (=spedita) entro il 15° giorno del mese successivo.

In questo caso però, quale data operazione (ovvero la data da riportare in fattura) si potrà indicare la data dell’ultima operazione (es: DDT, incasso, etc.). Tale disposizione, ha gettato un po’ di scompiglio negli operatori, abituati da sempre ad emettere fatture differite datate fine mese e, in effetti, potrebbe generare difficoltà applicative e problemi procedurali alle aziende senza peraltro alcun impatto in termini di liquidazione IVA o ostacoli all’attività di verifica (la fattura differita deve comunque riportare analiticamente gli estremi delle operazioni effettuate e dei DDT). Peraltro è opinione di chi scrive che nella fattura differita riepilogativa non esista un’unica data operazione, ma che esista un mese di effettuazione delle operazioni ricomprese nella fattura. Di conseguenza, a nostro parere, indicare il fine mese è un comportamento legittimo.

Ci auguriamo che l’Agenzia delle Entrate, magari anche solo con una FAQ (strumento giustamente criticato dalla dottrina per la limitata valenza giuridica, ma ben applicabile al caso di specie) espliciti la legittimità di tale comportamento evitando a tante aziende spese inutili per adeguamenti alle procedure. Va anche detto che anche nel caso in cui indicare fine mese quale data operazione nella fattura differita riepilogativa fosse effettivamente da considerare una violazione, essa non avrebbe alcun impatto in materia di liquidazione del tributo (si rimane comunque all’interno dello stesso mese/trimestre di liquidazione) né potrebbe essere di alcun ostacolo all’attività di controllo (va comunque indicato in fattura il dettaglio delle operazioni e gli estremi dei DDT ricompresi).

Particolarità in tema di numerazione

Poiché la numerazione riguarda le fatture e non le operazioni, essa perderà lo stretto legame che ha avuto fino ad oggi con la data indicata in fattura, che oggi ha assunto il significato di “data operazione” e non più “data emissione”. Secondo un’interpretazione molto rigida della norma, il numero progressivo attribuito alla fattura dovrebbe seguire la data di emissione (=data di invio).

Per cui sarebbe necessario attribuire il numero della fattura non al momento della generazione del documento, ma all’effettivo inoltro allo SdI della stessa, ricordandoci che abbiamo a disposizione 12 giorni dall’operazione per inviare/emettere la fattura. D’altro canto, è opinione di chi scrive che obiettivo della numerazione delle fatture, sia per l’art. 21 DPR 633/72 (“numero progressivo che la identifichi in modo univoco”) sia per l’art. 226 della direttiva 2006/112/CE (“un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”), pare essere l’identificazione univoca delle fatture piuttosto che un ordine rigidamente progressivo, oltretutto inutile in quanto già tracciato e certificato da SdI con l’identificativo univoco idFile. Negli esempi riportati nella Circolare 14/E/2019, l’Agenzia esamina il caso di una fattura “immediata” per un’operazione del 28 settembre, che potrà:

  • essere emessa (generata e inviata) il giorno stesso (in questo caso data operazione e data emissione coincidono);essere generata il giorno stesso, indicando in fattura data 28 settembre (data operazione) e emessa/inviata entro il 10 ottobre;
  • essere generata ed emessa/inviata in qualunque giorno tra il 28 settembre e il 12 ottobre, mantenendo come data indicata in fattura quella di effettuazione dell’operazione (28 settembre).

L’Agenzia delle Entrate prosegue scrivendo: “La predetta impostazione, peraltro, è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI…(omissis)… anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura.”

A nostro parere, il fatto che l‘Agenzia citi, evidentemente considerandolo significativo, il momento di “generazione” della fattura, nonché l’evitare costi in termini di revisione dei sistemi gestionali (es. l’assegnazione del numero fattura all’atto dell’invio e non della formazione del documento) è una evidente indicazione che anch’essi ritengano accettabile continuare ad attribuire il numero fattura in sede di formazione del documento ma senza che sia strettamente necessario seguire rigidamente ne l’ordine di invio allo SdI (=data emissione) né la data di indicata nella sezione “Dati generali” della FE (=data operazione).

È quindi legittimo adottare criteri di numerazione ordinata delle fatture, anche, ma non necessariamente su più sezionali, non necessariamente vincolati alla data operazione. Detto questo, è sempre opportuno ricordare che non sono state eliminate le norme di ordinata tenuta della contabilità e che molto probabilmente dovremo assicurarci che i nostri sistemi contabili siano in grado di registrare ordinatamente una fattura emessa il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e liquidare correttamente l’imposta. Teniamo anche presente che queste modifiche sono state congegnate per ridurre l’impatto della fatturazione elettronica: se le nostre procedure amministrative hanno sempre previsto la raccolta periodica (es. settimanale) delle operazioni fatte, il loro riordino cronologico e la successiva emissione delle fatture, si può tranquillamente continuare come si è sempre fatto. Lo stesso dicasi per chi ha sempre emesso le fatture giorno per giorno. Sono tutti casi tipici in cui è possibile mantenere le preesistenti procedure amministrative.

La data della fattura elettronica differita

Un po’ più complicate le considerazioni in tema di fattura differita. Se da un lato si crea una “separazione” tra i numeri progressivi attribuiti alle fatture e le date in esse riportate (che sono “date operazione” e non “date fattura”) e quindi è del tutto ammissibile che ad una fattura “immediata” datata fine mese segua una differita magari datata inizio mese, dall’altro lato ci rendiamo conto che ciò può creare confusione e difficoltà nella ordinata gestione delle attività (ribadiamo però il fatto che riteniamo possibile, seppur non ancora confermato dall’AdE, datare la differita a fine mese, superando alla nascita questo problema). Sarà quindi possibile, e probabilmente anche consigliabile, adottare sezionali e numerazioni distinte per fatture immediate e fatture differite.

Come già evidenziato prima, è anche opinione di chi scrive che l’indicare quale data operazione nelle fatture differite riepilogative quella dell’ultima operazione effettuata nel mese (la data dell’ultimo DDT o incasso) sia solo un esempio ammissibile e che sia possibile continuare a datare fine mese le fatture differite, esattamente come praticamente tutti gli operatori hanno fatto negli ultimi decenni. Ci auguriamo che l’Agenzia delle Entrate, anche solo con una risposta ad una FAQ, prenda atto della correttezza di quest’ultima posizione evitando spese inutili per l’adeguamento delle procedure alle aziende interessate.

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