Nell’ultima bozza del decreto “collegato fiscale” appena approvato dal Consiglio dei Ministri compare una norma (l’art. 15 “Utilizzo dei file delle fatture elettroniche”) che impatta significativamente sul trattamento dei dati e dei file xml delle fatture elettroniche da parte dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza). Vediamo come e perché.
Cosa dice l’articolo 15
In effetti, la norma istitutiva della fatturazione elettronica (il DLgs 127/2015 art. 1 c.5) nella sua versione precedente si limitava a prevedere “…nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate…”; è quindi da leggere in tale ottica il successivo intervento (15/11/2018) del Garante della Privacy che aveva inteso porre un limite al trattamento dei dati e dei file delle fatture elettroniche originariamente pensato dall’Agenzia delle Entrate in quanto sproporzionato rispetto agli obiettivi posti dalla legge.
In questo quadro normativo, il citato art. 15 aggiunge il comma 5bis all’art 1 del DLgs 127/2015 prevedendo esplicitamente la memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o successiva definizione di eventuali giudizi) affinché essi possano essere utilizzati dalla Guardia di finanza nelle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.
In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.).
Preso atto della modifica voluta dal governo, nell’ipotesi, ovviamente ancora da confermare, di una sua successiva conversione in legge da parte del Parlamento, si rendono però necessarie alcune importanti e urgenti considerazioni.
L’adesione al servizio di consultazione dell’AdE
Come descritto in un nostro precedente articolo, entro il 31 ottobre 2019 è necessario che ogni contribuente compia una scelta consapevole in merito all’opportunità di aderire al servizio di consultazione dei file delle fatture elettroniche fornito dall’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”. Già allora chi scrive aveva maturato la convinzione che l’adesione portasse principalmente vantaggi al contribuente (anche solo potenziali in termini di sicurezza di accesso ai dati) e che al tempo stesso non cambiasse significativamente le capacità di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.
Oggi, con l’attuale versione dell’art. 15 del collegato fiscale (ovviamente nell’ipotesi di una sua completa conversione in legge) questo ragionamento cambia. Il contenuto informativo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria non sarà minimamente toccato dalla decisione del contribuente di aderire o meno al servizio di consultazione dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso avrà a disposizione i file completi delle fatture per 9-10 anni dalla loro emissione ed utilizzabili sostanzialmente per tutte le proprie attività istituzionali.
A questo punto il contribuente non ha nessuna possibile motivazione di “tattica fiscale” per non aderire al servizio. Non aderire vuol dire semplicemente rischiare di porsi una situazione di “asimmetria informativa” in cui l’Amministrazione Finanziaria si trova in possesso di informazioni che, per i motivi più disparati (perdita o indisponibilità di dati, limiti dei sistemi informativi aziendali, etc.) potrebbero non essere della completa disponibilità del contribuente. L’adesione al sistema di consultazione e memorizzazione favorisce (almeno fino alla durata del servizio, ovvero il secondo anno successivo all’emissione delle fatture) la parità di condizioni tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, assicurando che le informazioni alla base dell’attività ispettiva siano a disposizione anche del contribuente (che potrà usarle per le proprie controdeduzioni).
I consigli per i contribuenti
Di conseguenza, il consiglio che ci sentiamo di dare, senza più alcuna riserva, è di aderire entro il 31 ottobre al nuovo servizio di consultazione, avendo questa decisione impatto esclusivamente sulla posizione del contribuente e non su quella dell’Agenzia delle Entrate. Per concludere vorremo anche aggiungere alcune considerazioni ulteriori, rivolte questa volta ai servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La prima considerazione è che la durata del servizio dall’Agenzie delle Entrate (2-3 anni dall’emissione) è troppo breve rispetto alla lunghissima durata di disponibilità a favore del Fisco (9-10 anni). Il servizio di conservazione a norma dell’Agenzia ha una durata sufficiente a coprire un simile lasso temporale, ma pone limiti operativi tali da renderlo sostanzialmente inutile quale strumento operativo. Di conseguenza, riteniamo che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe estendere la durata del servizio di consultazione disponibile al contribuente eliminando tale asimmetria, che potrebbe portare ad un ingiusto svantaggio per il contribuente.
La seconda considerazione invece riguarda i tempi di adesione. La necessità di aderire entro il 31 ottobre e la procedura di cancellazione entro i 60 giorni successivi in caso di mancata adesione cozza con la tempistica di un decreto legge in attesa di pubblicazione e che dovrà essere convertito in legge per mantenere la sua efficacia. Di conseguenza dovrebbe essere possibile per i contribuenti più restii poter legittimamente attendere la conversione della norma (quindi ben oltre il 31 ottobre) per poter prendere una decisione ragionata. Chi dovesse attendere la conversione in legge dell’art. 15 (ipotizziamo, ad esempio, nel mese di dicembre) si troverebbe quasi certamente a perdere la disponibilità di pressoché tutte le fatture 2019. Sarebbe quindi opportuno che una adesione “tardiva” al servizio, almeno in questa fase iniziale, permettesse di rendere disponibili tutte le fatture transitate da SdI e non solo quelle successive all’adesione, esattamente come succede con l’adesione effettuata entro il 31 ottobre.