Gli operatori sanitari sono esentati dal fare fattura elettronica per prestazioni sanitarie svolte verso persone fisiche, ma per altri tipi di servizi e prestazioni devono comunque fatturare in elettronico.
Di qui i dubbi che assillano in questa fase molti professionisti: non sanno in quali casi in cui debbano per forza fatturare in elettronico; non riescono insomma a valutare con certezza se un servizio è considerabile o no “prestazione sanitaria”.
Di fondo, il primo dubbio da chiarire è che il divieto di fatturazione elettronica, imposto dal Garante per la privacy con il provvedimento del 20 dicembre 2018, non prevede di evitare a prescindere di emettere fattura elettronica per ogni lavoro svolto dall’operatore sanitario.
Per esempio – uno dei casi più frequenti – per le consulenze è necessario fare l’e-fatture: “Bisogna distinguere tra le fatture escluse dal provvedimento e quelle no. Qui sta il vero dubbio tra gli operatori, quando fare la fattura elettronica e quando non farla”, spiega ad AgendaDigitale.eu Michele Gentili, Associate partner Fatto24. Importante dunque fare chiarezza, presentando anche esempi concreti.
Cerchiamo di rispondere ai diversi dubbi dei professionisti.
Il contesto normativo
A dicembre, il Garante aveva rilevato che le fatture emesse dagli operatori sanitari riportano nella descrizione “informazioni specifiche sulle prestazioni eseguite riferibili anche a patologie”. Nel documento dell’autorità si legge che in alcuni casi sono state notate descrizioni come “percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile per disturbo specifico dell’apprendimento, puntuale indicazione dei servizi prestati nell’ambito di un intervento chirurgico di asportazione di un organo, con l’indicazione della durata del ricovero, dell’organo asportato e degli esami istologici effettuati”. Di conseguenza, il Garante nella conclusione del suo provvedimento ha ingiunto “all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema Tessera sanitaria”.
L’invio dei dati al sistema tessera sanitaria riguarda le seguenti categorie:
- farmacie pubbliche,private e parafarmacie;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari,
- medici e odontoiatri,
- iscritti all’Albo degli psicologi (Legge n. 56/89),
- iscritti all’Albo degli infermieri (DM n. 739/94),
- iscritti all’Albo delle ostetriche/i (DM n. 740/94),
- iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94),
- ottici con comunicazione al Ministero della salute (artt. 11, co . 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97),
- iscritti all’Albo dei veterinari.
Successivamente, come racconta Daniele Tumietto, commercialista esperto di standard “in sede di conversione del Decreto Semplificazioni il legislatore ha esteso il divieto di emissione della fattura elettronica a tutti gli esercenti professioni sanitarie anche se non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria limitatamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti della persone fisiche“. Rimane in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le altre operazioni che non hanno carattere sanitario come le cessioni di beni, l’attività di partecipazione a corsi di formazione, i servizi di consulenza.
Da qui i dubbi dei professionisti, che “prima di emettere una fattura elettronica devono valutare la natura della prestazione: se questa ha carattere sanitario verso persone fisiche non deve emettere la fattura elettronica, mentre, la fattura elettronica va fatta per tutte le altre operazioni, diverse da quelle sanitarie”, precisa Tumietto.
Il caso delle visite aziendali
Oltre ai professionisti, anche le strutture sanitarie si trovano a dover fatturare. Gentili, che tratta con aziende sanitarie medio grandi, ha presentato un problema concreto che suscita dubbi: “Capita che le imprese mandino i lavoratori a fare le visite aziendali, poi di solito la struttura che eroga il servizio attraverso un proprio medico manda fattura non ai pazienti visitati, ma all’azienda di cui sono dipendenti”.
Da lì il dubbio se fatturare elettronicamente o no: “A mio avviso conviene farla perché non risulta il dettaglio della prestazione, per esempio basterebbe mettere visite dei lavoratori – sottolinea Gentili -. I parametri di quella fattura non sono incluse dalla deroga che il Garante ha previsto: il destinatario non è un privato cittadino ma un’azienda, non è una singola prestazione ma un servizio”. E precisa: “Bisogna stare attenti, non si è esonerati per tutto quanto”.
La copia degli esami
Al paziente che chiede una copia su formato digitale degli esami va fatta fattura elettronica? Gentili racconta un caso: “Facendo un esempio, nel caso dopo aver fatto una radiologia il paziente torni e chieda il CD con la lastra, molti non fanno fattura elettronica”.
Tuttavia “leggendo bene nel merito, in realtà bisognerebbe farla, perché non è una prestazione sanitaria e non va a Tessera sanitaria. Soprattutto ai grandi enti capita di fare tante copie.
Il fisioterapista
Il fisioterapista non è tenuto all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria, come il podologo e il logopedista. Dunque è esentato per l’anno 2019 all’emissione di fattura elettronica. Al dubbio ha risposto anche l’Agenzia delle entrate attraverso una FAQ sul tema: “L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS”, spiega l’ente pubblicamente, indicando la prescrizione che prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Gentili sottolinea: “Il fisioterapista rientra pienamente nell’esclusione dall’obbligo, se fa una fattura a privati cittadini non deve”. Tuttavia, “se per esempio collabora con una squadra di calcio professionista e la squadra manda da lui i giocatori a fare le visite, se lui fa un’unica fattura a fine mese alla squadra per le prestazioni che ha erogato a mio avviso dovrebbe fare fattura elettronica, a meno che non sia esentato per altri motivi”.
Agopuntura e parafarmacie
Parlando di cure differenti, non canoniche o naturali, le parafarmacie, come le farmacie, non sono tenute all’emissione della tessera sanitaria. Ma un agopuntura per esempio deve farla oppure no? “Il decreto semplificazioni ha ampliato la platea del mondo sanitario includendo anche i soggetti che non inviano dati tessera sanitaria – ha spiegato Gentili -. Il provvedimento di novembre citava tutti i soggetti sanitari coinvolti, deducendoli dai soggetti che dovevano inviare per legge i dati alla Tessera sanitaria. Ma poi il Dl semplificazioni ha incluso anche gli altri quindi è rimasto solo la definizione operatore sanitario che è ampia e non perimetrabile”.
Sta quindi al soggetto capire se quella che ha erogato al paziente fisico è una prestazione sanitaria oppure no.
Le altre spese
Tumietto precisa un altro aspetto: “Nel caso in cui la fattura che si deve emettere contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa , come per esempio i servizi alberghieri, non occorre emettere fattura elettronica in relazione a tali spese”. Inoltre, più approfonditamente, “se nel documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Tessera Sanitaria salvo opposizione del paziente”. In questo caso va indicato:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione al sistema TS;
- l’importo delle spese non riferite alle spese non sanitarie con il codice “AA” altre spese.
Se però dal documento non sia possibile distinguere i diversi tipi di spese, la totalità dell’importo deve essere trasmesso al Sistema TS con la denominazione Altre spese.