Le regole

Consultazione fatture elettroniche, prorogato servizio dell’Agenzia delle entrate: ecco perché è utile

Sarà possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate fino al 30 giugno. La proroga, dipendente da interlocuzioni con garante privacy, ci permette di aderire a un servizio utile. Ecco cosa bisogna fare

Pubblicato il 10 Mar 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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Arrivata sul filo di lana la proroga al 30 giugno 2021 del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

La proroga del termine di adesione allo specifico servizio di consultazione risulta motivata, nel provvedimento direttoriale, proprio sulla necessità di completare, con il Garante privacy, l’interlocuzione necessaria per definire le misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati considerata la memorizzazione integrale, per la durata di otto anni a decorrere da quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, di tutti i dati, non solo fiscali, contenuti nei file xml delle fatture elettroniche. Dati utilizzabili dall’amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio e di controllo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

In concomitanza con la scadenza del 28 febbraio 2021 è intervenuto il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate numero 56618 con cui è stato ampliato il periodo transitorio. L’adesione o meno al servizio di consultazione rileva esclusivamente per i contribuenti, i quali in caso di mancato esercizio dell’opzione non avranno più la disponibilità integrale dell’intero set informativo di cui le fatture elettroniche si compongono, ma esclusivamente di quelli di rilevanza fiscale e non anche, ad esempio, quelli relativi a natura, quantità e qualità dell’operazione documentata.

Conservazione delle fatture elettroniche, ecco le scadenze

L’Agenzia delle entrate, infatti, a prescindere dal comportamento tenuto dal contribuente, manterrà per otto anni la disponibilità integrale di tutti i dati della fattura elettronica come previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale disposizione, intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto tali nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. È stato inoltre stabilito come l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottino idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del GDPR.

Modalità di adesione al servizio ed effetti

Attraverso l’introduzione di una specifica funzionalità, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate, gli operatori IVA, l’intermediario appositamente delegato oppure il consumatore finale potranno aderire espressamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

L’adesione è di assoluta importanza, in quanto garantisce ai contribuenti la disponibilità dell’intero set di informazioni che costituisce la fattura elettronica emessa o ricevuta. Se al servizio aderisce almeno una delle parti, l’Agenzia delle entrate procederà alla memorizzazione dei dati dei file fattura, rendendoli disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Per il contribuente che non ha aderito al servizio, sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura, con esclusione di quelli relativi a natura, qualità e quantità, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Se invece non aderisce nessuna delle parti, le Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancelleranno i dati dei file memorizzando esclusivamente i dati fattura. Nel corso del periodo transitorio, e quindi sino al 30 giugno 2021, si potrà comunque continuare a consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Come funziona la consultazione elettronica

La proroga del periodo transitorio per l’adesione al servizio di consultazione non ha alcun effetto, se non mediato, circa la scadenza del prossimo 10 marzo 2021 per completare il processo di conservazione elettronica delle e-fatture ricevute o emesse nel corso del 2019. In tale giorno, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, scade infatti il terzo mese successivo al 10 dicembre 2021, data ultima di presentazione delle dichiarazioni annuali secondo la tempistica riprogrammata in ragione dell’emergenza epidemiologia Covid-19.

Per i contribuenti che hanno deciso di avvalersi del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dalle Entrate, la proroga del termine per aderire alla consultazione permetterà tuttavia, e questo è l’effetto indiretto della proroga, l’eventuale recupero dei duplicati dei file transitati da SdI così da poterli inviare al sistema di conservazione stesso: solo infatti a seguito dell’adesione al servizio di conservazione, e non a quello di consultazione, tutte le fatture elettroniche e le relative note di variazione transitate da Sdi saranno automaticamente acquisite ai fini della conservazione, mentre sarà necessario procedere al caricamento manuale delle stesse nel caso in cui si intenda inviare in conservazione i documenti emessi/ricevuti in data antecedente all’attivazione del servizio.

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