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Regime forfettario 2020, costi e cause di esclusione: ecco tutte le regole

Regime forfettario 2020, vediamo cosa cambia alla luce delle disposizioni normative introdotte con la nuova Legge di bilancio: un vademecum per i professionisti e gli aspiranti autonomi

Pubblicato il 27 Gen 2020

Mariangela Cistaro

avvocato esperto in diritto fiscale, diritto del lavoro e diritto digitale. Formatore e speaker aziendale

efattura

Regime forfettario 2020, le regole sono state in parte modificate alla luce della Legge di Bilancio 2020. Dalla relazione tecnica sul provvedimento emerge che 300.000 dei beneficiari del 2019 quest’anno non potranno usufruire dell’adozione di tale regime.Vediamo i requisiti di accesso e le cause ostative oltre che l’applicazione della disciplina della fattura e dello scontrino elettronico.

Regime forfettario 2020, che cos’è e come accedere

Sono stati nuovamente introdotti due vincoli ostativi che erano stati rimossi dalla precedente Finanziaria:

  • Limite redditi extra partita IVA non superiori a 30.000 euro (misura introdotta per evitare fenomeni elusivi)
  • Spese per collaboratori e dipendenti non eccedenti l’importo di 20.000 euro

Possono accedere a tale regime, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, i contribuenti che nell’anno precedente hanno:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco diversi, occorre vagliare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate). Il superamento della soglia di euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento. Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Per i datori di lavoro che applicano il regime forfettario è confermato l’obbligo di ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti, entrato in vigore con la legge di conversione del decreto Crescita. Ciò significa che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si ricorda che, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Non ci sono invece limiti che riguardano le spese per i beni strumentali.

Diritto d’autore e regime forfettario 2020

Un caso particolare è rappresentato dal diritto d’autore, che se è connesso all’attività di lavoro autonomo corrisposto al professionista che applica il regime forfetario, concorre al raggiungimento della soglia dei 65.000 euro. In merito, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 12 dicembre 2019 n. 517 ha stabilito che “tali proventi, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo; b)qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR. In altri termini, i proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) , del TUIR, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista”. Il sostituto d’imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto sui compensi, per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario. A tal fine, il contribuente ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.

Regime forfettario 2020 e beni strumentali

Il requisito dell’assenza di limiti per le spese di beni strumentali è stato introdotto con la Legge di bilancio, mentre non era previsto sotto la vigenza della disciplina previgente. La soglia è comunque più elevata rispetto al 2018, quando il limite era fissato in 5 mila euro, in modo da rendere questo requisito coerente con il limite fissato per i ricavi (65mila euro).

RequisitiDal 2020
Limite dei ricavi e compensi€ 65.000 per tutte le attività
Spese per lavoro dipendente e assimilati€ 20.000 lordi
Beni strumentaliAbrogato dal 2019

Le cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio l’iva per l’editoria);
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche che possono essere ricondotte a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo, non rileva il superamento della soglia fissata, eccetto il caso in cui ne venga intrapreso uno nuovo prima del 31 dicembre, rilevando anche un solo giorno di attività;
  • chi va in pensione in quota 100: ciò in quanto Quota 100 prevede espressamente l’incumulabilità con altri redditi (se non con quelli da lavoro occasionale fino a 5mila euro annui) per tutto il periodo che va dall’uscita anticipata dal lavoro al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Non solo, l’Agenzia delle Entrate è specificatamente intervenuta su tale questione, specificando che tale forma di pensionamento è opzionale quindi non ha il carattere di obbligatorietà richiesto espressamente dalla normativa. Infatti con la risposta all’interpello 161 del 28 maggio 2019, ha chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

Si tenga presente che il regime forfettario blocca la sua efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si realizza una delle cause di esclusione. Occorre segnalare che il requisito 6) è stato aggiunto dalla Legge di Bilancio del 2020, mentre non era stato previsto per gli anni precedenti. Di conseguenza si pone l’interrogativo di comprendere la data di operatività di tale modifica, al fine di comprendere quando rileva il momento in cui si verifica la causa ostativa che determina l’espulsione dal regime agevolato del contribuente. In base ad una prima interpretazione si deve considerare il 1° gennaio come linea di discriminazione tra la nuova e la vecchia normativa, secondo un’altra, invece, rileva il momento in cui si verifica la causa ostativa (cioè si producono redditi da lavoro dipendente superiori a 30 mila euro) nell’anno in corso e non in quello precedente.

Tale tesi è avvalorata da un’interpretazione sistematica dello Statuto dei contribuenti che stabilisce il termine di 60 giorni tra l’approvazione di una modifica normativa e la sua applicazione e la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate che prevede espressamente che “in considerazione della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dell’articolo 3, comma 2 della Legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della cause ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019”. Di conseguenza si dovrebbe applicare in via analogica all’anno 2020, con uscita dal regime a partire dal 2021.

Determinazione del reddito e coefficienti di redditività

Il reddito imponibile si individua mediante l’applicazione del coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata al totale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti. Dal reddito così determinato vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. A tale somma così determinata viene applicata un’imposta del 15% che sostituisce globalmente tutte quelle previste per la tassazione ordinaria, cioè imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario

Gruppo di settoreCod. Attività ATECO 2007Valore soglia ricavi/compensiCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande(10-11)65.00040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.965.00040%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8165.00040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8965.00054%
Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)65.00086%
Intermediari del commercio46.165.00062%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)65.00040%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)65.00078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)65.00067%

Si tenga presente che ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna importanza le spese sostenute nel periodo di riferimento, siano esse inerenti o meno all’attività posta in essere dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati. Inoltre, si applica il principio di cassa, di conseguenza assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

Esempio di regime forfettario e attività di avvocato

Facciamo un esempio. Il signor Rossi esercita l’attività di avvocato e presenta nel 2020 i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell’anno ha percepito compensi per € 15.000 e versato contributi previdenziali per € 3.000.

Compensi percepiti€ 15.000
Spese
Reddito imponibile lordo€ 15.000*78% = € 11.700
Contributi previdenziali€ 3.000
Reddito imponibile netto€ 11.700– € 3.000 = € 8.700
Imposta sostitutiva15%
Imposta sostitutiva totale dovuta€ 8.700* 15% = € 1.305

Per i soggetti che applicano tale regime, i ricavi e compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; conseguentemente, i contribuenti dovranno rilasciare una specifica dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Per quanto concerne le modalità e i termini di versamento la norma stabilisce che l’imposta sostitutiva deve essere versata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Nel caso di inizio attività, dovrà essere espressa la scelta per il nuovo regime mediante l’utilizzo del modello di cui all’art. 35 del d.P.R. 633/1972. Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice per manifestare l’adesione al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato.

Nel caso di prosecuzione di attività, il regime forfettario potrà essere applicato senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrate da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare la sussistenza dei requisiti nel 2019 per l’accesso al regime dal 2020) rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.

Infine, nel caso in cui il contribuente non voglia adottare il regime forfettario, potrà comunque optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, anche per fatti concludenti.

Case Study - Pro-Gest e Sirio, un esempio di eccellenza nella transizione 4.0 del settore cartario

Startup e regime forfettario 2020

La legge prevede un’agevolazione ulteriore per chi avvia una nuova attività, ovvero l’applicazione dell’aliquota al 5% invece che del 15% per i primi 5 anni di attività, solo se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • non aver esercitato nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività intrapresa non deve rappresentare, in nessuna maniera, mera continuazione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccetto il caso del periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di professioni (consulente del lavoro, avvocato, psicologo, ecc. ).

La documentazione e gli adempimenti previsti

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati di una serie di adempimenti previsti dalla normativa. In particolare, sulle fatture, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’IVA a titolo di rivalsa e non può essere esercitato neanche il diritto di detrazione dell’IVA. I contribuenti sono poi esonerati dalla registrazione e tenuta di registri e documenti che sono propri del regime ordinario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione delle fatture di acquisto; esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”), ecc.

Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. I contribuenti sono tenuti a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali e a certificare i corrispettivi, mediante l’emissione (e la conservazione) della fattura (senza addebito dell’iva a titolo di rivalsa) o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014“ e se di importo superiore a € 77,47 dovranno avere una marca da bollo.  Non solo, non essendo soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi percepiti, occorre una dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all’imposta sostitutiva. Pertanto in fattura, oltre a riportare la dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva” e il riferimento normativo deve essere riportato anche che si tratta di “un’operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto“.

Dovrà invece essere comunque indicato in fattura l’addebito del contributo previdenziale previsto a seconda della posizione previdenziale del soggetto forfettario, quale il contributo soggettivo dovuto alle casse professionali di appartenenza dei professionisti, oppure l’indicazione della rivalsa INPS nel caso di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. I professionisti e i lavoratori autonomi per i quali non esiste una Cassa previdenziale di categoria hanno, invece, l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata Inps. Il contributo alla Gestione separata è uguale per tutti gli iscritti, qualunque sia la tipologia di attività svolta, ed è calcolato applicando al reddito imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento. La rivalsa INPS è facoltativa e non obbligatoria e consta del 4%. Le fatture dovranno contenere i seguenti dati: a) il nome e il cognome di chi effettua la prestazione e relativa partita IVA; b) i dati del cliente; c) la data e il numero della fattura; d) l’importo del compenso e degli eventuali contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente; e) la dichiarazione che la prestazione è esclusa dall’IVA e dalla ritenuta d’acconto.

Esempio di fattura

FATTURA Numero: 6      Data: 30/01/2020

Compenso per attività professionale          € 2000,00

IVA                                                                       € 0,00

contributo integrativo (4%) [o

rivalsa Inps (sempre al 4%)]        € 80,00

totale  documento                                           € 2080,00

+ imposta di bollo                                            € 2,00

netto a pagare                                                 € 2082,00

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n.145. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro

Regime forfettario 2020 e fatturazione elettronica

La Legge di Bilancio 2020 non introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che applicano il regime forfettario ma lo favorisce con una norma incentivante al suo utilizzo, prevedendo all’art. 88 che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno.” Pertanto, per le partite IVA che emettono solo fatture elettroniche, viene ridotto di un anno il termine di accertamento, scendendo da cinque a quattro anni.

Si tenga presente che il contribuente forfettario non è obbligato ad emettere fattura elettronica con l’unica eccezione per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione. Nell’ipotesi in cui un soggetto decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato – cioè quello forfettario – e nel campo descrizione dell’e-fattura che le somme non sono soggette a ritenuta.

Scontrino elettronico e regime forfettario 2020

È previsto l’obbligo dell’emissione dello scontrino elettronico anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario. La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

  • comprando un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus);
  • adeguando il proprio registratore di cassa;
  • utilizzando i servizi online gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri di ogni singola operazione effettuata tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Come per la fatturazione elettronica, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata entro 12 giorni, da calcolare in relazione alla data di effettuazione delle operazioni. Essendo i contribuenti forfettari non soggetti ad IVA ad anche il Registratore telematico dovrà essere impostato tenendo conto di tale caratteristica. Si tenga presente che è stato previsto un periodo transitorio che va dal primo gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione: in questo lasso di tempo si potrà ancora rilasciare lo scontrino ma, entro la fine del mese successivo, i corrispettivi dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità messe a disposizione per questi adempimenti. Sono previste sanzioni pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro) e nei casi più gravi la sospensione della licenza.

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