Dal primo luglio 2021 con i Registri IVA precompilati parte la nuova frontiera della Digital Tax. La novità prevista è un ulteriore passo verso l’evoluzione del rapporto tra Agenzia delle entrate e contribuenti, sempre più improntato sulla digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti. Vediamo di cosa si tratta.
Registri IVA precompilati, come funziona la sperimentazione
Il decreto legislativo n. 127 del 2015, all’articolo 4 prevede che l’Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dal primo luglio 2021 (il Decreto Sostegni – D.L. 41/2021 ha spostato l’avvio inizialmente previsto il primo gennaio 2021) mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, utilizzando i dati provenienti dai flussi delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Il legislatore ha evidenziato il carattere della sperimentalità dell’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, in quanto l’esperienza della precompilata 730 ha suggerito la necessità di gradualizzare la predisposizione e la messa a disposizione del modello precompilato. La platea oggetto di sperimentazione, stimata in circa 2,3 milioni di soggetti passivi, sarà composta dai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione e saranno esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio).
Per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite di intermediari convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Chiaramente i contribuenti avranno la possibilità di limitarsi a consultare le bozze dei registri precompilati senza convalidarli e quindi operando con le modalità finora adottate.
Il processo operativo
Dal punto di vista operativo, i documenti Iva precompilati saranno resi disponibili all’interno del portale Fatture e corrispettivi, dove sarà presente un’apposita sezione dalla quale il contribuente li potrà visualizzare, modificare e integrare, e infine scaricarli in formato elaborabile. Le informazioni necessarie per i registri Iva saranno prelevate, in via sperimentale: dai dati delle operazioni, acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (soprattutto, operazioni intracomunitarie e servizi Ue o extra-Ue); dai dati dei corrispettivi, acquisiti telematicamente (articolo 4, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Le modifiche al tracciato della fatturazione elettronica obbligatorie dal 1 gennaio 2021, previste dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml, consentono, con i nuovi tipi documento, di acquisire i dati dell’imposta negli scambi intracomunitari e internazionali e, con i nuovi codici natura, di riuscire a distinguere, riportandole negli specifici campi della dichiarazione annuale IVA, le operazioni soggette a reverse charge interno, non soggette o non imponibili.
Bisogna precisare comunque l’esigenza di integrazione della bozza dei registri IVA per quanto non ancora recepito in quanto i dati presenti nelle fatture elettroniche attengono il punto di vista del soggetto emittente. Mancano alcune informazioni essenziali, quali ad esempio l’inerenza dell’operazione all’attività svolta o la parziale o totale indetraibilità dell’IVA, che dovranno essere inserite in fase di modifica delle bozze dei registri considerato che solo il cessionario/committente ne ha conoscenza. In fase di modifica il contribuente può variare la percentuale di detrazione delle fatture già ricevute e rinviare la stessa ai mesi successivi. Il sistema riproporrà ogni mese le fatture ricevute nei mesi precedenti non annotate, fino alla scadenza della dichiarazione dell’anno di riferimento.
La convalida dei registri IVA precompilati
Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) e se è effettuata per tutti i dodici mesi dell’anno d’imposta, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale. Se le bozze dei registri non sono validate viene visualizzato, nell’area web riservata, un messaggio per comunicare che per il mese di riferimento non è possibile usufruire dell’esonero dalla tenuta dei registri.
Qualora l’utente dovesse procedere alla validazione delle bozze dei registri delle fatture emesse e delle fatture acquisti con riferimento all’intero anno d’imposta, l’agenzia delle Entrate, utilizzando i dati dei registri con le eventuali integrazioni e delle liquidazioni periodiche, metterà a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2022, la bozza della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta precedente.
Conclusione
Sicuramente alla fine del 2021, al termine del primo semestre di sperimentazione, potremmo verificare se effettivamente i registri Iva precompilati si potranno tradurre in un’effettiva semplificazione per il contribuente sia dal punto di vista degli adempimenti, sia in termini di presidio della compliance IVA grazie all’utilizzo della digitalizzazione dei dati oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.