La relazione al parlamento

Riforma della riscossione, lo scambio di dati cambierà tutto in Italia: ecco come

Puntare a una maggiore condivisione dei dati, partendo dal potenziare l’utilizzo dei dati disponibili con l’Anagrafe dei rapporti finanziari e dalla Banca dati fatturazione elettronica: è il cardine principale per attuare la riforma della riscossione dei tributi, come evidenziato di recente da Agenzia Entrate e Riscossione

Pubblicato il 28 Lug 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

fattura elettronica Aruba

Una riforma della riscossione da attuare attraverso una serie di interventi caratterizzati da una sempre maggiore integrazione e scambio di dati già a disposizione dell’amministrazione finanziaria, potenziando l’utilizzo delle informazioni disponibili con l’Anagrafe dei rapporti finanziari e dalla Banca dati fatturazione elettronica.

Questi gli strumenti ritenuti in grado di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’attività di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione, secondo quanto delineato nella relazione presentata il 21 luglio 2021 al Parlamento da Agenzia delle entrate e Agenzia Riscossione – Ader.

Le norme di riferimento

Il documento, nel suggerire i criteri per la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti non riscossi nell’ottica della più generale riforma del sistema della riscossione nazionale, dà attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 10 del Decreto Sostegni. Tale disposizione, infatti, con l’obiettivo di procedere ad una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione, ha delegato al Ministro dell’economia e delle finanze la trasmissione alle Camere una relazione contenente proprio i criteri per procedere alla revisione del sistema.

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La relazione in commento precisa e sviluppa alcune delle linee guida, che dovranno informare la riforma della riscossione, come anticipate dalle Commissioni finanze riunite di Camera e Senato nella “Indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario” del 30 giugno 2021.

Riforma della riscossione, perché serve una rivoluzione manageriale

Elemento cardine è stato indicato nella realizzazione di una vera e propria “rivoluzione manageriale”, in grado di perseguire una gestione del processo di riscossione interamente orientata ai principi di efficienza ed efficacia, accompagnandosi ad una riforma del sistema della riscossione coattiva nazionale dei tributi, dei contributi e delle entrate locali. Proprio in quest’ottica, gli interventi da realizzare dovrebbero rendere maggiormente efficace ed efficiente l’attività di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione.

I principi della riforma della riscossione

I principi cardine, indicati come necessari e fondamentali per la realizzazione concreta del piano di riforma, si strutturano essenzialmente nel potenziamento dello scambio dati tra AdE e AdER con, tendere, la maggiore integrazione tra i due enti sino alla possibile definitiva incorporazione della seconda nella prima; nella rivisitazione e nel prolungamento del termine di efficacia della notifica della cartella e dell’avviso di intimazione per le conseguenti attività di esecuzione; nella rimodulazione del meccanismo della remunerazione dell’Agente della riscossione (“aggio”); nella revisione dell’attuale disciplina delle diverse forme di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti, oggi prive di coerenza sistematica nonché della disciplina alla determinazione degli interessi che vengono liquidati a carico dei cittadini per i loro debiti verso l’Erario e degli interessi corrisposti dalla pubblica amministrazione per debiti di quest’ultima verso i cittadini e le imprese.

Gli interventi necessari

Tuttavia, per valorizzare e rendere effettivamente più efficace il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate, anche ai fini della riscossione, vengono indicate due direttrici di intervento, la prima caratterizzata da una modifica dell’attuale disciplina della banca dati dei rapporti finanziari, la seconda dalla possibilità, per Ader, di utilizzare la banca dati della fatturazione elettronica oggi nella esclusiva disponibilità delle Entrate. Quindi un aumento dello scambio dati tra Entrate e Riscossione, pur tenendo conto dell’iter autorizzativo da completare anche attraverso il confronto con il Garante della Privacy, in ragione della distinta identità delle due Agenzie e della titolarità delle banche dati in capo all’Agenzia delle entrate.

L’uso dell’anagrafe dei rapporti finanziari

Lo sviluppo delle interrelazioni per la gestione delle informazioni dei dati presenti in Anagrafe dei rapporti finanziari nasce dalla esigenza derivante dal fatto che, buona parte dei pignoramenti, non raggiunge alcun risultato in quanto i conti correnti dei debitori sottoposti a pignoramento non sono capienti o, addirittura, non hanno un saldo attivo. Sia Riscossione che Entrate non hanno infatti, ad oggi, la possibilità non solo di conoscere in anticipo, grazie ad informazioni più aggiornate, quali conti correnti siano capienti, dovendo di conseguenza agire con pignoramenti “al buio”, con dispendio di attività e di risorse.

Questo comporta, come inevitabile sviluppo, che possa essere assicurato un accesso massivo all’Anagrafe dei rapporti finanziari, in modo da verificare in anticipo, evitando attività manuali, quali dei soggetti iscritti a ruolo (18 milioni di soggetti) siano intestatari di rapporti finanziari capienti per procedere ai conseguenti pignoramenti. In questo, occorre integrare l’attuale disciplina (dettata dall’articolo 11 del D.L. n. 201/2011), la quale impone l’obbligo di comunicazione di informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e non anche di quelle necessarie ai fini dell’erogazione dei servizi fiscali (ad esempio, erogazione di rimborsi o contributi) o della riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

Il nodo della trasmissione dei dati

Il suggerimento proposto nella relazione richiederebbe, al fine di rendere più complete le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, di ampliare le finalità della trasmissione dei dati, imponendo la trasmissione di ulteriori informazioni, non solo ai fini del controllo (come attualmente previsto), ma anche ai fini dell’erogazione dei servizi da parte dell’Agenzia delle entrate. Ad esempio, gli operatori finanziari potrebbero dovere comunicare i codici IBAN, che l’Agenzia potrebbe utilizzare per l’erogazione di rimborsi o di contributi e della realizzazione proficua dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione. Inoltre, ad oggi, l’invio delle informazioni delle giacenze nei conti correnti avviene con cadenza annuale entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni. In questo modo le giacenze dei conti presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari possono essere molto diverse da quelle “reali”, riferendosi a un periodo di tempo anche molto lontano.

Utilizzo da parte di AdER della banca dati fatturazione elettronica

Parallelamente, anche per evitare o quanto meno limitare il fenomeno dei pignoramenti “al buio”, uno strumento utile consisterebbe nell’utilizzo della banca dati delle fatture elettroniche – attualmente nella sola disponibilità dell’Agenzia delle entrate. Se ne suggerisce l’estensione all’utilizzo anche all’Agente della riscossione allo scopo di reperire le info1mazioni utili all’ avvio, in modo mirato, di procedure presso terzi tese a contrastare la c.d. evasione da riscossione.

In particolare, con l’obiettivo di potenziare l’azione di riscossione, si potrebbe prevedere la possibilità per l’Agente della riscossione di utilizzare le informazioni presenti nella banca dati della fatturazione elettronica, permettendo così l’avvio mirato di procedure di pignoramento dei rapporti commerciali intrattenuti dal soggetto debitore con soggetti terzi. In questo modo si eviterebbe l’acquisizione – non sistematica e spesso intempestiva – di analoghe informazioni, mediante verifiche e ispezioni documentali eseguite dai dipendenti dell’Agente della riscossione nel corso di un accesso “fisico” ai locali dove il debitore esercita la propria attività. Dovrebbero essere garantire:

  • la possibilità di accesso alla banca dati solo per debiti superiori a determinate soglie (per es. 50.000 euro);
  • l’applicabilità a partire solo da una certa data e, in ogni caso, dalla fine della fase emergenziale;
  • l’applicabilità solo alle fatture che certificano rapporti continuativi (per es. almeno 10 fatture tra gli stessi soggetti).

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