Nuove regole legate ai tracciati per la fattura elettronica. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 modifica gli schemi ed i controlli introducendo nuove codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che fino al 30 settembre 2020 saranno alternative alle attuali, per diventare obbligatorie (ed uniche) dal primo ottobre 2020, definendo quindi nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato A dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, poi modificato dal successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018.
Gli obiettivi
La modifica dello schema XML della fattura elettronica ha l’obiettivo di implementare il tracciato file fattura grazie all’introduzione di nuovi codici natura, che dovranno essere utilizzati per identificare le ragioni di mancata applicazione dell’IVA, e nuove tipologie di documenti, il tutto per i seguenti motivi:
- recepire le richieste pervenute dagli operatori al fine di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali;
- rendere più efficienti i processi di assistenza e controllo dell’Amministrazione finanziaria.
La decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove codifiche osserverà la seguente tempistica:
- a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
- dal primo ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.
Tipo documento: le modifiche
Per quanto riguarda i “TipoDocumento” l’aggiunta di nuove tipologie di documento è funzionale e riferito alla corretta contabilizzazione, permettendo le giuste integrazioni IVA nel caso in cui l’operazione transiti da SdI, nonchè alla corretta precompilazione dei registri IVA. Pertanto, i codici documento e delle relative informazioni di integrazione, dopo l’emanazione del predetto provvedimento del 28 febbraio, sono:
<TipoDocumento> | |
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Le numerose modifiche sono state introdotte per favorire l’integrazione e l’interoperabilità dei dati che transitano dal Sistema di Interscambio verso i gestionali delle aziende e degli studi professionali, sia vero l’Agenzia delle entrate, per avviare l’elaborazione automatica dei dati ai fini della messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata (ancorché incompleta) e dell’esterometro.
I codici ritenute
Il provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, che sono più dettagliate rispetto al passato.
Infatti, ora i codici sono:
<TipoRitenuta> | |
RT01 | ritenuta persone fisiche |
RT02 | ritenuta persone giuridiche |
RT03 | contributo INPS |
RT04 | contributo ENASARCO |
RT05 | contributo ENPAM |
RT06 | altro contributo previdenziale |
Codici natura IVA
Un’altra importante novità del provvedimento in esame riguarda la definizione dei codici che sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l’IVA. Per permettere l’elaborazione delle dichiarazioni IVA precompilate è stato necessario individuare nuovi codice che semplificano l’identificazione della spiegazione per la quale non si addebita l’imposta. I codici natura delle operazioni senza addebito d’imposta diventano pertanto:
<Natura> | |
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
L’imposta di bollo, opzionalità dell’indicazione dell’importo
A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.
Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo con introduzione opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo con l’importo dell’imposta dovuta.
Pertanto la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Proroga per l’adesione al servizio di consultazione
Come è noto, l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Per regolamentare tale attività sono stati emanati il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che è stato poi parzialmente modificato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 è stato spostato anche il termine entro cui effettuare l’adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle entrate è fissato al 4 maggio 2020.
Verso lo standard europeo EN16931
A poco più di un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, si possono verificare se gli obiettivi strategici individuati al momento dell’introduzione della norma attuativa, sono raggiunti dall’Agenzia delle entrate che nel periodo gennaio-dicembre 2019 ha registrato un transito dal Sistema di Interscambio di circa 2,054 miliardi di fatture elettroniche, di cui il 55% è rappresentato da FE B2B, il 44% da FE B2C e l’1% da FE B2G, con una percentuale di scarto pari a 2,4% per un totale di oltre 3,9 milioni di cedenti/prestatori. Grazie a questo sistema, in materia di monitoraggio della spesa pubblica, so sono raggiunti i seguenti obiettivi:
- certezza dell’originalità dei dati fiscali contenuti in fattura per il fornitore, il cliente e l’Agenzia delle entrate,
- individuazione tempestiva di frodi o omessi versamenti IVA prima della presentazione della dichiarazione,
- riduzione e semplificazione di adempimenti fiscali e contabili per gli operatori IVA,
- servizi di precompilazione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle entrate,
- riduzione dei controlli post dichiarazione e aumento dei confronti pre-dichiarativi tra Agenzia delle entrate e contribuenti,
- automazione dei processi contabili e amministrativi delle imprese con conseguente riduzione di costi ed errori.
Questo ha portato ad avere una riduzione del Tax Gap e del conflitto, mentre si è avuto un miglioramento della Tax compliance, della Collaborazione e della digitalizzazione. È noto che la Direttiva 2014/55 specifica che essa si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano: la Direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di determinati appalti di lavori, contratti di fornitura e appalti di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici o enti nei settori della difesa e della sicurezza, Direttiva 2014/23/UE relativa alla aggiudicazione di contratti di concessione, Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici o Direttiva 2014/25/UE sugli appalti enti che operano nel settore idrico, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, si applicano.
L’obbligo di ricevere ed elaborare significa che il destinatario deve farlo quando un fornitore invia una fattura elettronica. In altre parole, il fornitore avrà la possibilità di inviare fatture elettroniche al destinatario e, in tal caso, si dovrà garantire che la fattura sia ricevuta ed elaborata, con conseguente pagamento o altra risposta possibile dal destinatario all’acquirente (integrazione informazioni, rifiuto…). La Direttiva non impone ai mittenti di inviare fatture elettroniche, ma gli Stati membri o i singoli destinatari possono imporre tali requisiti come parte dell’adozione della Direttiva.
Cosa prevede la normativa
La norma EN16931-1:2017 specifica quali sono i processi aziendali che sono supportati dallo standard, il che significa che un destinatario pienamente conforme alla EN riceverà ed elaborerà tutte le fatture che richiedono uno dei processi supportati. Lo standard non specifica come devono essere elaborate le fatture, il che lascia al destinatario decidere in merito al livello di automazione che desidera adottare. L’articolo 3 della Direttiva imponeva l’emanazione di una norma europea per le fatture elettroniche il cui riferimento fosse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I termini entro i quali le stazioni appaltanti devono essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard decorre da 18 mesi dalla data di pubblicazione di tale riferimento, con un possibile rinvio di 12 mesi per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
Tali termini sono il 18 aprile 2019 per le autorità governative centrali, di cui all’art. 3 comma 1 lettera b del Codice dei contratti e il 18 aprile 2020 per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori. Il comitato CEN/TC 434 ha stabilito di inserire nella specifica tecnica TS 16931-2:
- ISO/IEC 19845:2015 / OASIS Universal business language (UBL v2.1),
- UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML.
Tutte le stazioni appaltanti dovranno quindi supportare solo le sintassi elencate nella specifica tecnica TS 16931-2. Dopo la pubblicazione della norma europea EN16931, con le relative sintassi, in ambito nazionale è partito un lavoro che si è sviluppato principalmente nel comitato tecnico UNINFO CT 522 “eBusiness e servizi finanziari”, coordinato con il lavoro svolto nel comitato europeo CEN TC 434 “eInvoicing”. L’obiettivo dei lavori è stato quello di armonizzare le norme legislative e regolamentari allo standard europeo di fatture elettronica, per avere un insieme di elementi di informazioni per garantire la conformità legale e fiscale consentendo anche l’interoperabilità per il commercio transfrontaliero, intersettoriale e nazionale.
Il modello di fattura core contiene elementi di informazione comunemente utilizzati e accettati, comprese quelle che sono richieste per legge, in pratica contiene una sezione legale più una sezione comune. La fattura core va vista come un elemento chiave per l’efficienza aziendale fungendo da base per raggiungere l’interoperabilità con costi e complessità minimi perché i dati semantici saranno in grado di viaggiare senza rischio di essere rielaborati per ottenere la loro interpretazione che così è univoca e non equivoca, grazie al fatto che il modello di dati è neutro (dal punto di vista tecnologico).
La specifica CIUS Italia
Tuttavia, non tutti i destinatari hanno bisogno tutte le funzionalità disponibili e per questo lo standard definisce il concetto della specifica di utilizzo della fattura (CIUS) che consente al destinatario della fattura elettronica di definire quali elementi facoltativi sono consentiti o necessari per l’elaborazione automatica delle fatture, come devono essere compilati e per specificare ulteriori regole aziendali. Tale lavoro ha portato alla creazione della CIUS (Core Invoice Useage Specification) Italia, emanata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 Aprile 2019, che ha tenuto conto anche delle specifiche tecniche (Peppol BIS Billing 3.0, IMR, ecc.), del eDelivery AS4, e degli accordi di servizio basati sulle regole di OpenPEPPOL. Queste attività sono state realizzate anche attraverso delle azioni co-finanziate dal CEF (Connecting Europe Facility), che ha approvato i seguenti progetti di implementazione coordinati da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale:
- eIGOR, periodo 2017-2018,
- EeISI, periodo 2018-2019,
- SCALES, periodo 2019-2021.
Quello che sta accadendo è che il formato europeo di fattura elettronica sta interessando alti paesi extraeuropei che vedono, grazie alla sintassi ISO/IEC 19845:2015 / OASIS Universal business language (UBL v2.1), lo strumento che a loro manca per l’implementazione di un sistema di fatturazione elettronica nazionale. Probabilmente la norma EN16931 sarà riconosciuta come formato valido per la fatturazione elettronica in quei paesi dove UBL è utilizzato largamente.