La guida

Tracciati fattura elettronica, tutte le novità dell’Agenzia delle entrate

Tutto sulle nuove codifiche Tipo Documento e Natura della fattura elettronica, che diventeranno obbligatorie dal 30 settembre 2020. L’opzionalità dell’indicazione dell’importo dell’imposta di bollo a partire dal 4 maggio 2020.

Pubblicato il 12 Mar 2020

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

fattura elettronica

Nuove regole legate ai tracciati per la fattura elettronica. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 modifica gli schemi ed i controlli introducendo nuove codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che fino al 30 settembre 2020 saranno alternative alle attuali, per diventare obbligatorie (ed uniche) dal primo ottobre 2020, definendo quindi nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato A dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, poi modificato dal successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018.

Gli obiettivi

La modifica dello schema XML della fattura elettronica ha l’obiettivo di implementare il tracciato file fattura grazie all’introduzione di nuovi codici natura, che dovranno essere utilizzati per identificare le ragioni di mancata applicazione dell’IVA, e nuove tipologie di documenti, il tutto per i seguenti motivi:

  • recepire le richieste pervenute dagli operatori al fine di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali;
  • rendere più efficienti i processi di assistenza e controllo dell’Amministrazione finanziaria.

La decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove codifiche osserverà la seguente tempistica:

  • a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
  • dal primo ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

Tipo documento: le modifiche

Per quanto riguarda i “TipoDocumento” l’aggiunta di nuove tipologie di documento è funzionale e riferito alla corretta contabilizzazione, permettendo le giuste integrazioni IVA nel caso in cui l’operazione transiti da SdI, nonchè alla corretta precompilazione dei registri IVA. Pertanto, i codici documento e delle relative informazioni di integrazione, dopo l’emanazione del predetto provvedimento del 28 febbraio, sono:

<TipoDocumento>
TD01fattura
TD02acconto/anticipo su fattura
TD03acconto/anticipo su parcella
TD04nota di credito
TD05nota di debito
TD06parcella
TD16integrazione fattura reverse charge interno
TD17integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21autofattura per splafonamento
TD22estrazione beni da Deposito IVA
TD23estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Le numerose modifiche sono state introdotte per favorire l’integrazione e l’interoperabilità dei dati che transitano dal Sistema di Interscambio verso i gestionali delle aziende e degli studi professionali, sia vero l’Agenzia delle entrate, per avviare l’elaborazione automatica dei dati ai fini della messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata (ancorché incompleta) e dell’esterometro.

I codici ritenute

Il provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, che sono più dettagliate rispetto al passato.

Infatti, ora i codici sono:

<TipoRitenuta>
RT01ritenuta persone fisiche
RT02ritenuta persone giuridiche
RT03contributo INPS
RT04contributo ENASARCO
RT05contributo ENPAM
RT06altro contributo previdenziale

Codici natura IVA

Un’altra importante novità del provvedimento in esame riguarda la definizione dei codici che sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l’IVA. Per permettere l’elaborazione delle dichiarazioni IVA precompilate è stato necessario individuare nuovi codice che semplificano l’identificazione della spiegazione per la quale non si addebita l’imposta. I codici natura delle operazioni senza addebito d’imposta diventano pertanto:

<Natura>
N1escluse ex art. 15
N2non soggette
N2.1non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2non soggette – altri casi
N3non imponibili
N3.1non imponibili – esportazioni
N3.2non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4esenti
N5regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9inversione contabile – altri casi
N7IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

L’imposta di bollo, opzionalità dell’indicazione dell’importo

A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml  della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.

Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo con introduzione opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo con l’importo dell’imposta dovuta.

Pertanto la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Proroga per l’adesione al servizio di consultazione

Come è noto, l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Per regolamentare tale attività sono stati emanati il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che è stato poi parzialmente modificato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018.

In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 è stato spostato anche il termine entro cui effettuare l’adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle entrate è fissato al 4 maggio 2020.

Verso lo standard europeo EN16931

A poco più di un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, si possono verificare se gli obiettivi strategici individuati al momento dell’introduzione della norma attuativa, sono raggiunti dall’Agenzia delle entrate che nel periodo gennaio-dicembre 2019 ha registrato un transito dal Sistema di Interscambio di circa 2,054 miliardi di fatture elettroniche, di cui il 55% è rappresentato da FE B2B, il 44% da FE B2C e l’1% da FE B2G, con una percentuale di scarto pari a 2,4% per un totale di oltre 3,9 milioni di cedenti/prestatori. Grazie a questo sistema, in materia di monitoraggio della spesa pubblica, so sono raggiunti i seguenti obiettivi:

  • certezza dell’originalità dei dati fiscali contenuti in fattura per il fornitore, il cliente e l’Agenzia delle entrate,
  • individuazione tempestiva di frodi o omessi versamenti IVA prima della presentazione della dichiarazione,
  • riduzione e semplificazione di adempimenti fiscali e contabili per gli operatori IVA,
  • servizi di precompilazione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle entrate,
  • riduzione dei controlli post dichiarazione e aumento dei confronti pre-dichiarativi tra Agenzia delle entrate e contribuenti,
  • automazione dei processi contabili e amministrativi delle imprese con conseguente riduzione di costi ed errori.

Questo ha portato ad avere una riduzione del Tax Gap e del conflitto, mentre si è avuto un miglioramento della Tax compliance, della Collaborazione e della digitalizzazione. È noto che la Direttiva 2014/55 specifica che essa si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano: la Direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di determinati appalti di lavori, contratti di fornitura e appalti di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici o enti nei settori della difesa e della sicurezza, Direttiva 2014/23/UE relativa alla aggiudicazione di contratti di concessione, Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici o Direttiva 2014/25/UE sugli appalti enti che operano nel settore idrico, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, si applicano.

L’obbligo di ricevere ed elaborare significa che il destinatario deve farlo quando un fornitore invia una fattura elettronica. In altre parole, il fornitore avrà la possibilità di inviare fatture elettroniche al destinatario e, in tal caso, si dovrà garantire che la fattura sia ricevuta ed elaborata, con conseguente pagamento o altra risposta possibile dal destinatario all’acquirente (integrazione informazioni, rifiuto…). La Direttiva non impone ai mittenti di inviare fatture elettroniche, ma gli Stati membri o i singoli destinatari possono imporre tali requisiti come parte dell’adozione della Direttiva.

Cosa prevede la normativa

La norma EN16931-1:2017 specifica quali sono i processi aziendali che sono supportati dallo standard, il che significa che un destinatario pienamente conforme alla EN riceverà ed elaborerà tutte le fatture che richiedono uno dei processi supportati. Lo standard non specifica come devono essere elaborate le fatture, il che lascia al destinatario decidere in merito al livello di automazione che desidera adottare. L’articolo 3 della Direttiva imponeva l’emanazione di una norma europea per le fatture elettroniche il cui riferimento fosse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I termini entro i quali le stazioni appaltanti devono essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard decorre da 18 mesi dalla data di pubblicazione di tale riferimento, con un possibile rinvio di 12 mesi per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Tali termini sono il 18 aprile 2019 per le autorità governative centrali, di cui all’art. 3 comma 1 lettera b del Codice dei contratti e il 18 aprile 2020 per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori. Il comitato CEN/TC 434 ha stabilito di inserire nella specifica tecnica TS 16931-2:

  • ISO/IEC 19845:2015 / OASIS Universal business language (UBL v2.1),
  • UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno quindi supportare solo le sintassi elencate nella specifica tecnica TS 16931-2. Dopo la pubblicazione della norma europea EN16931, con le relative sintassi, in ambito nazionale è partito un lavoro che si è sviluppato principalmente nel comitato tecnico UNINFO CT 522 “eBusiness e servizi finanziari”, coordinato con il lavoro svolto nel comitato europeo CEN TC 434 “eInvoicing”. L’obiettivo dei lavori è stato quello di armonizzare le norme legislative e regolamentari allo standard europeo di fatture elettronica, per avere un insieme di elementi di informazioni per garantire la conformità legale e fiscale consentendo anche l’interoperabilità per il commercio transfrontaliero, intersettoriale e nazionale.

Il modello di fattura core contiene elementi di informazione comunemente utilizzati e accettati, comprese quelle che sono richieste per legge, in pratica contiene una sezione legale più una sezione comune. La fattura core va vista come un elemento chiave per l’efficienza aziendale fungendo da base per raggiungere l’interoperabilità con costi e complessità minimi perché i dati semantici saranno in grado di viaggiare senza rischio di essere rielaborati per ottenere la loro interpretazione che così è univoca e non equivoca, grazie al fatto che il modello di dati è neutro (dal punto di vista tecnologico).

La specifica CIUS Italia

Tuttavia, non tutti i destinatari hanno bisogno tutte le funzionalità disponibili e per questo lo standard definisce il concetto della specifica di utilizzo della fattura (CIUS) che consente al destinatario della fattura elettronica di definire quali elementi facoltativi sono consentiti o necessari per l’elaborazione automatica delle fatture, come devono essere compilati e per specificare ulteriori regole aziendali. Tale lavoro ha portato alla creazione della CIUS (Core Invoice Useage Specification) Italia, emanata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 Aprile 2019, che ha tenuto conto anche delle specifiche tecniche (Peppol BIS Billing 3.0, IMR, ecc.), del eDelivery AS4, e degli accordi di servizio basati sulle regole di OpenPEPPOL. Queste attività sono state realizzate anche attraverso delle azioni co-finanziate dal CEF (Connecting Europe Facility), che ha approvato i seguenti progetti di implementazione coordinati da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale:

  • eIGOR, periodo 2017-2018,
  • EeISI, periodo 2018-2019,
  • SCALES, periodo 2019-2021.

Quello che sta accadendo è che il formato europeo di fattura elettronica sta interessando alti paesi extraeuropei che vedono, grazie alla sintassi ISO/IEC 19845:2015 / OASIS Universal business language (UBL v2.1), lo strumento che a loro manca per l’implementazione di un sistema di fatturazione elettronica nazionale. Probabilmente la norma EN16931 sarà riconosciuta come formato valido per la fatturazione elettronica in quei paesi dove UBL è utilizzato largamente.

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