Il rinvio della fattura elettronica per i benzinai (acquisti di carburante) è legge e ora bisogna chiedersi tre cose: che succede adesso, quali punti sono da chiarire e a quali rischi andiamo incontro.
La proroga a gennaio 2019
L’aveva promesso e l’ha fatto: il Governo ha varato un Decreto Legge che ha stabilito uno spostamento del termine dell’avvio delle fatture elettroniche per gli acquisti di carburante che ora è definito al 31/12/18, mentre la Manovra 2018 aveva individuato all’articolo 1, comma 917 come decorrenza il 1° luglio 2017.
Cosa succede ora? Gli acquisti di carburante potranno essere documentati ancora con la scheda carburante che ha introdotto disposizioni in merito alla deducibilità dei costi inerenti all’acquisto di carburanti e alla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita. In particolare è stata confermata la piena validità del contenuto del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.73203 del 4/4/18 e quindi devono essere utilizzati specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art.7, co.6, DPR n. 605/1973. Quindi non potrà essere utilizzato denaro contante e la fattura elettronica sarà emessa facoltativamente o su richiesta dal cliente.
Che c’è da chiarire
Sembra restare in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica dal 1/7/18 per i sub-appalti che si riferiscono ad un appalto principale avente quale committente un soggetto appartenente alla PA. Sul punto è in corso di pubblicazione una nuova Circolare dell’Agenzia delle entrate relativa alle subforniture PA. È auspicabile che, in tale provvedimento sia indicato che saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica solo quelli per i quali l’impresa appaltante della PA comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi e chiederà di avere l fatture elettroniche con CIG e CUP indicate.
A poche ore dalla scadenza tale provvedimento attuativo preannunciato, è assolutamente urgente!
Tra l’altro andrebbe chiarito se l’abolizione dello split payment varrà per i professionisti e quale sarà la modifica del termine di presentazione dello spesometro annuale sarà confermata.
Resta un’incognita collegata alla possibile mancanza di coperture, in considerazione che le previsioni d’incasso relative alle operazioni oggetto di proroga sono state stimate in circa 100 milioni di euro.
Fatturazione elettronica, tra favorevoli e contrari
Teniamo conto che grandi speranze erano riposte nell’avvio, dal prossimo primo luglio, della fattura elettronica per la cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Chi è a favore di questa novità vede nell’avvio della fatturazione elettronica per la cessione di carburanti e la subfornitura un’opportunità di iniziare a lavorare con una modalità di fatturazione nuova e che pertanto necessita di cambiamenti nei processi gestionali. L’avvio graduale consente a tali contribuenti di sperimentare anche nel settore privato quanto già a regime dal 2014 per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.
Dall’altra parte chi sostiene la necessità di un rinvio, specificatamente riferito ai carburanti, motiva tale richiesta con la mancanza di tempo utile per procedere all’adeguamento della rete stradale dei distributori di carburante.
Ma tanti dubbi si sono fatti avanti, anche dopo la pubblicazione avvenuta il 30 aprile 2018 della Circolare 8/E/2018 e del Provvedimento n. 89757 con i quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per adempiere a quanto contenuto nei commi 916 e 917 della Manovra per l’anno 2018.
Premesso che i predetti provvedimenti sono stati emanati dopo una riunione di confronto con i principali stakeholders nell’ambito del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica tenutasi a Roma il 26 marzo 2018, successivamente si è reso necessario da parte dell’Agenzia delle entrate un webinar in cui sono state forniti dei chiarimenti integrativi alle disposizioni contenute nei provvedimenti del 30 aprile 2019.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Il disallineamento temporale tra il momento di emissione della fattura elettronica e quello di effettuazione dell’operazione. In base alle disposizioni dell’Iva, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 DPR 633/1972, in formato cartaceo od elettronico, e si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente. Giova rammentare che la Direttiva CE/112/2006 in materia di IVA non contiene regole applicative ma indica un principio di proporzionalità che sancisce il divieto di applicare obblighi troppo gravosi, se ingiustificati. SDI genera una ricevuta in un tempo che può arrivare fino a 5 giorni, pertanto è chiaro che il SDI non è stato pensato per ottenere la contemporaneità tra spedizione e ricezione del documento digitale, non garantisce neanche concomitanza tra spedizione e ricezione del documento, conseguentemente l’imposta è pretesa prima che al cliente ne sia consentita la detrazione. Tale fattispecie genera una disparità di trattamento ingiustificata tra contribuente e Fisco, si dovrebbe concedere al fornitore la possibilità di trasmettere la fattura entro un ragionevole lasso temporale dalla data cessione, ed al cliente di registrare la fattura in corrispondenza della data di emissione;
- le regole richiamate da Circolare e Provvedimento del 30 aprile 2018 portano a ritenere che la fattura elettronica deve essere trasmessa al SDI (Sistema Di Interscambio) al momento dell’effettuazione dell’operazione, ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, DPR 633/1972 nell’ipotesi della fatturazione differita. In questo caso il fornitore deve emettere, nel giorno della consegna, un documento anche cartaceo, che poi dovrà essere richiamato nella fattura elettronica riepilogativa mensile che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In un recente documento di approfondimento Confindustria chiede all’Agenzia delle entrate di uniformare i processi di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e verso i privati perchè le specifiche tecniche della fatturazione elettronica tra privati non ammettono che il cessionario/committente possa notificare tramite SDI un rifiuto o un’accettazione della fattura ricevuta, e tali comunicazioni possono essere effettuate su base volontari al di fuori del SDI;
- coordinando la predetta casistica con le disposizioni del Provvedimento del 30 aprile 2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il SDI, per ogni file della fattura elettronica (o lotto di fatture elettroniche) ricevuta, poi effettua controlli del file stesso e, nel caso di mancato superamento, recapiti entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file, determinando quindi che la fattura è da considerare non emessa, e quindi vada riemessa. In caso di superamento dei controlli e consegna, o messa a disposizione nell’area riservata del cessionario/committente, la fattura elettronica si considera emessa e la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis DPR 633/1972;
- per le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, che dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse con cadenza mensile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’obbligo comunicativo potrà essere adempiuto trasmettendo al SDI l’intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti. Tale regola vale solo per le fatture attive;
- per quanto riguarda gli operatori che si avvalgono del sistema EDI per il trasferimento dei dati l’Agenzia delle entrate ha chiarito che essi possono continuare ad utilizzarlo, ma questa modalità di trasmissione non è alternativa a quella del SDI, pertanto ai fini fiscali la fattura valida è quella trasmessa al SDI, con la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata. Pertanto dovranno essere pianificati interventi per integrare i i flussi delle fatture elettroniche e le relative ricevute trasmesse al fine di consentire la corretta gestione delle fatture sia per l’emittente che per il destinatario;
- l’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005 attribuisce alle copie e agli estratti informatici del documento informatico la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Quindi anche per il prossimo anno sarà possibile continuare a conservare le fatture in formato PDF in alternativa al formato XML, a condizione che il contenuto sia identico;
- l’Agenzia è intervenuta in merito alle carte carburante emesse da soggetti stabiliti all’estero, privi di identificazione ai fini Iva in Italia;
- l’Agenzia delle entrate con la Circolare 8/E/2018 ha previsto l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori “uso autotrazione”, pertanto ogni rifornimento di carburante destinato all’autotrazione deve essere documentato con fattura elettronica. In un primo momento la Manovra 2018 prevedeva tale modalità di fatturazione solo per l’acquisto da distributori stradali, ora la Circolare 8/E/2018 lo estende a tutte le operazioni. Non si deve emettere la fattura elettronica in presenza di carburanti utilizzati con scopi diversi dall’autotrazione, quali i casi di impianti per riscaldamento o impianti industriali o per il funzionamento di attrezzi per il giardinaggio o per l’irrigazione. Nel caso in cui la fattura comprenda, oltre alla cessione di carburante per autotrazione, anche altro carburante oppure servizi diversi, la presenza di operazioni che siano soggette all’obbligo impone la forma elettronica per tutte le prestazioni;
- contrariamente a quanto indicato in un primo momento dall’Agenzia delle entrate, i dati identificativi della targa possono essere inseriti nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” e non, nel campo “mezzo di trasporto”. Inoltre è stata ribadita la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita sulla base degli scontrini rilasciati dai self e la facoltà di indicazione della targa del veicolo. Quest’ultimo aspetto ritengo che rappresenti un’opportunità vantaggiosa per il contribuente per riconciliare la contabilità con il controllo di gestione della propria attività o, una necessità nel caso in cui esso possa fare ricorso al credito d’imposta accise.
L’Agenzia delle Dogane nella Nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 ha ribadito che, al fine di poter beneficiare dell’agevolazione “caro petrolio” è necessario rispettare le condizioni di consumo di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 e le disposizioni di cui al DPR n. 277/2000 che impongono, tra l’altro, l’invio telematico all’Agenzia delle Dogane dell’apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento nella quale indicare la targa degli automezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di trasporto;come indicato in un primo momento dall’Agenzia - non sono previsti su eventuali errori o imperfezioni dei dati anagrafici, e per quanto riguarda il diritto alla detrazione è stato annunciato che si sta studiando una soluzione che dia la possibilità anche in regime di fatturazione elettronica di applicare le regole della Circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate con quelle del DPR 100/98, che non essendo mai state abrogate sono tutt’ora vigenti;
- Confindustria, in un recente documento, chiede un pronunciamento in merito alla conservazione delle fatture elettroniche realizzata direttamente dall’Agenzia delle entrate relativamente al fatto che essa sia efficace sia sul piano fiscale che civile. Questo perchè la lettura integrata dei riferimenti riportati nel Provvedimento del 30 aprile 2018, nel DM del 17 giugno 2014, le regole tecniche contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013 e sulla base delle indicazioni che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso degli incontri del Forum Italiano sulla Fattura Elettronica, è valida sia civilmente che fiscalmente. Ora appare importante conoscere il testo del nuovo accordo di servizio che l’Agenzia delle entrate richiede di attivare per erogare il servizio di conservazione.
Che succede ora
È probabile che nel prossimo provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 55/2016, la cui pubblicazione è prevista per la fine dell’anno, sarà trattato anche il tema della marca temporale per adeguare le norme nazionali alla Direttiva CE/112/2006.
Ma questa è un’altra storia…