Le indicazioni

Firma grafometrica, come fare la perizia forense: ecco le linee guida per non sbagliare

Il passaggio dal mondo analogico a quello digitale in ambito forense ha comportato una serie di cambiamenti sul fronte della perizia della firma grafometrica, con impatti sia sia sul fronte tecnico dell’accertamento che sulla prassi procedurale: per evitare confusione, sono state redatte apposite linee guida

Pubblicato il 03 Nov 2022

Giovanni Manca

consulente, Anorc

Daniela Mazzolini

Criminalista esperta in grafologia forense, Tribunale di Tivoli, Membro del Dipartimento Peritale A.G.I.

Patrizia Pavan

Criminalista esperta in grafologia forense, Tribunale di Treviso, Coordinatore del Dipartimento Peritale e membro del Comitato Tecnico scientifico A.G.I.

PEC, firma

Con il processo di dematerializzazione che ormai interessa tutti i settori della società, sono stati introdotti dei dispositivi di firma in grado di catturare e registrare una serie di parametri del gesto grafico, quali pressione, tempo, velocità e coordinate geometriche, restituendo un’esperienza di scrittura estremamente verosimile anche da un punto di vista visivo a quella convenzionale (su carta).

Si è riusciti, infatti, a replicare su un dispositivo un comportamento usuale, come quello di scrivere con una penna su un foglio di carta, favorendo il passaggio dal mondo analogico a quello digitale. Tale innovazione, in ambito forense, ha comportato una serie di cambiamenti che interessano sia la parte più tecnica dell’accertamento, sia la prassi procedurale.

Nel 2020 l’A.G.I. (Associazione grafologica Italiana), grazie al Dipartimento Peritale, si è impegnata in un progetto, approdato nella stesura delle Linee guida operative per la verifica della firma biometrica con tecnologia grafometrica, che ha visto coinvolti, oltre ad A.G.I., anche la Polizia Scientifica di Roma, la Namirial Spa e un importante istituto bancario. Si tratta di un documento unico nel panorama nazionale, che diviene quindi punto di riferimento non solo per i professionisti del settore come i grafologi forensi, ma anche per giudici e pubblici ministeri.

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Le nuove modalità operative

La procedura inizia dal conferimento dell’incarico da parte dell’esperto designato dal tribunale, fino al deposito dell’elaborato finale del perito. Queste nuove modalità operative colgono spesso impreparati sia i grafologi, che i giudici e i pubblici ministeri, in quanto il codice di procedura civile non contempla alcuna norma di riferimento per quanto riguarda le procedure di acquisizione dei dati da parte dell’Esperto. In sostanza il giudice non consegna più all’Esperto incaricato un documento analogico, contenente la firma da verificare, ma un documento informatico con i dati biometrici della firma, la cui struttura deve rispondere ad adeguati requisiti di sicurezza e conservazione.

A tal fine è sorta la necessità di descrivere un percorso comune, che potesse fungere da guida non solo agli Esperti incaricati, ma anche ai Magistrati che devono conferire l’incarico. Da qui l’esigenza di definire alcuni passaggi pratici che potessero “guidare” gli operatori in ambito forense. Tale innovazione ha fornito un nuovo strumento di indagine ai grafologi che sono chiamati ad acquisire nuove competenze e soprattutto a rimanere aggiornati nell’ambito dei costanti e rapidi sviluppi che coinvolgono il settore del digitale.

La verifica della firma biometrica

L’A.G.I. da tempo si occupa di scrittura biometrica non solo con iniziative di ricerca, ma anche proponendo corsi di approfondimento volti a formare professionisti specializzati. Già nell’anno 2017, durante il primo corso di formazione sulla grafometrica tenuto da A.G.I., è stato elaborato un primo documento contenente delle indicazioni per il trattamento dei dati biometrici nelle varie fasi operative. Tale documento è stato condiviso, discusso ed integrato con gli altri attori del progetto di cui stiamo oggi parlando.

Nelle Linee guida operative per la verifica della firma biometrica con tecnologia grafometrica vengono dettagliati i percorsi operativi e i possibili scenari che possono attuarsi nell’ambito di una verificazione, avente come oggetto un documento sottoscritto con tecnologia grafometrica. Tale materia infatti, non attiene più e solo all’Esperto in analisi e comparazione della grafia, il cui ambito è circoscritto al materiale cartaceo (documenti originali), ma richiede una formazione specifica.

Firma grafometrica, aspetti tecnici

I dati acquisiti durante il processo di scrittura, con l’ausilio di uno stilo e di una superfice dedicata (tablet), sono oggetto di analisi da parte del grafologo forense. Nelle linee guida vengono descritte le informazioni rilevabili dalla firma grafometrica secondo modalità tecniche specifiche della soluzione di firma adottata, quali:

  • Pressione
  • Posizione in termini di coordinate
  • Durata
  • Rappresentazione grafica
  • Tratti aerei a pressione zero

Questi dati vengono cifrati utilizzando la componente pubblica di una coppia di chiavi asimmetriche. La componente privata può essere utilizzata solo dopo autorizzazione del magistrato, dato che, tramite essa, si decifrano i dati biometrici della firma, i quali devono essere quindi gestiti con cautela, poiché “in chiaro”. In una operazione di sottoscrizione, la firma cifrata è contenuta nella struttura dati del documento informatico denominato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

La figura di una terza parte fidata, incaricata di conservare la chiave privata usata per decifrare i dati biometrici del firmatario, gioca un ruolo fondamentale in caso di contenzioso. La soluzione di firma grafometrica deve rispettare i vincoli imposti dalle norme sulla protezione dei dati personali (regolamento europeo GDPR e coordinamento nazionale con la il decreto 101/2018), seguendo le regole del Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

La verifica della firma grafometrica: i nuovi scenari per la periziabilità

La necessità di un aggiornamento delle Linee guida qui descritte è nata proprio per la difficoltà di elaborare dati biometrici di base non standard. Lo standard di riferimento è l’ISO/IEC 19794-7 che tratta specificamente dei formati di interoperabilità dei dati biometrici relativi alle sottoscrizioni. E’ utile sottolineare che viene utilizzata una versione non aggiornata dello standard, peraltro questo fatto non è critico sulla interoperabilità dei prodotti di mercato dato che lo standard più recente non è adottato dai fornitori. Non gestire dati in questo formato non è fuori dalle regole ma crea difficoltà di interazione con gli strumenti di perizia grafologica che, fisiologicamente, elaborano i dati proprietari acquisiti tramite il prodotto specifico.

Le stesse linee guida propongono una metodologia best effort che ha il vantaggio di essere condivisa dalla Polizia Scientifica a livello nazionale.

Conclusione

Concludendo è utile dire che in pratica lo scenario operativo varia a seconda che la verifica sia richiesta in ambito giudiziale o stragiudiziale. Nel primo caso (ambito giudiziale) l’Esperto incaricato può disporre dei dati biometrici con l’autorizzazione del magistrato, sui quali sono possibili elaborazioni di tipo qualitativo e quantitativo (statistico/matematico). Nel secondo caso (ambito stragiudiziale) l’esperto non dispone dei dati biometrici, ma è chiamato ad esprimersi su una firma “flat”, che consiste nella sola rappresentazione grafica (senza dati biometrici) e che quindi ha dei limiti di accertamento da specificare da parte dell’Esperto nell’elaborato peritale.

Nelle linee guida vengono date indicazioni sull’acquisizione del campione comparativo e su tutto ciò che riguarda il report finale. Inoltre si descrivono le possibili modalità operative relative all’acquisizione dei dati biometrici, da parte dell’Esperto, che possono avvenire in presenza o da remoto (tramite PEC)

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