Nell’ambito del dibattito sulla necessità di un approccio globale alla tassazione delle multinazionali tecnologiche, il 9 ottobre 2019 il Segretariato dell’OCSE ha pubblicato un documento di consultazione pubblica che delinea le caratteristiche principali del cosiddetto “Unified Approach” alle sfide che derivano dalla digitalizzazione dell’economia.
Vedremo come il nuovo “approccio unificato”, illustrato nel seguito, comporterà conseguenti dispute in materia di politica dei prezzi di trasferimento di molti gruppi multinazionali nonché con riferimento alla possibilità di ottenere una soluzione di consenso sul lungo termine.
L’architettura prevista
Sfruttando i punti in comune più significativi delle tre proposte formulate nel programma di lavoro adottato dall’Inclusive Framework su BEPS nel mese di maggio 2019, il Segretariato delinea l’architettura che mira ad introdurre un nuovo nexus digitale, basato su una soglia di ricavi realizzati nel paese di destinazione (il cui ammontare dovrà essere definito sulla base della dimensione del mercato coinvolto), accompagnato da una nuova regola di allocazione forfettaria su tre pilastri (“Approccio per ammontare A-B-C”) che travalica deliberatamente il principio di libera concorrenza.
Sulla base delle tre proposte formulate nel programma di lavoro e nel processo di consultazione pubblica in corso, il Segretariato ha cercato di sviluppare un approccio praticabile per una possibile soluzione unificata. I tratti salienti dell’architettura proposta includono:
- Ambito di applicazione: le imprese che si rivolgono ai consumatori (in particolare i modelli di business altamente digitali), ma con l’esclusione di aziende operanti in determinati settori (per es., industrie estrattive e materie prime, servizi finanziari);
- Nuovo Nexus: un nuovo nesso “digitale basato sulle vendite” che non dipenda dalla presenza fisica, ma sia ampiamente basato sulle vendite;
- Nuova regola di allocazione degli utili: regola di allocazione basata su formule che va oltre il principio di libera concorrenza e oltre le limitazioni dei diritti di imposizione determinati dalla presenza fisica;
- Meccanismo a tre livelli: l’approccio unificato assegna gli utili alle giurisdizioni di mercato in base a tre componenti:
- Importo A: una quota dell’utile residuo presunto assegnato alle giurisdizioni di mercato utilizzando un approccio basato su formule (i.e., il nuovo nexus);
- Importo B: una remunerazione fissa per le funzioni di marketing e distribuzione di riferimento esercitate nella giurisdizione del mercato; e
- Importo C: procedure efficaci e giuridicamente vincolanti per la prevenzione e la risoluzione delle controversie relative a tutti gli elementi della proposta, compreso un eventuale rendimento aggiuntivo laddove le funzioni svolte nella giurisdizione vadano oltre le attività di riferimento di cui all’importo B.
Supponendo che “P Co” (residente nel Paese 1 e avente diritto a tutti gli utili non ordinari “X”) stia vendendo servizi di streaming nel Paese 2 (attraverso una controllata “Q Co” residente nel Paese 2) e anche nel Paese 3 (dove il Gruppo non ha alcuna forma di presenza imponibile secondo le norme vigenti), l’applicazione dell’approccio unificato potrebbe portare ai seguenti risultati.
Dalla proposta al consenso: un passo indietro?
La proposta solleva alcune problematiche aggiuntive che richiedono ulteriori lavori tecnici. Da un punto di vista razionale, il principio alla base della proposta sembra mirare all’eliminazione del principio di libera concorrenza, introducendo una remunerazione fissa per le funzioni di marketing e distribuzione di riferimento che si svolgono nelle giurisdizioni di mercato. Questo approccio è stato proposto a causa dell’elevato numero di controversie tributarie relative alle funzioni di distribuzione e dell’insoddisfazione generale nei confronti dell’applicazione delle attuali norme sui prezzi di trasferimento.
Da un punto di vista di policy, sembra difficile comprendere la logica che porta l’OCSE a rivolgersi solo alle “imprese che si rivolgono ai consumatori”. A tal fine, ogni multinazionale, dalle più digitalizzate alle tradizionali imprese di costruzioni, deve occuparsi delle attività di distribuzione. Di conseguenza, un tale riferimento sembra alquanto poco chiaro, in particolare se accompagnato dalle eccezioni previste (in quanto il nuovo sistema non si applicherebbe al settore delle materie prime e dei servizi finanziari).
Pertanto, le autorità fiscali continuerebbero a cercare di applicare il principio di libera concorrenza parallelamente al nuovo diritto di imposizione fiscale per gran parte dell’economia. Tale coordinamento nell’attuazione della nuova regola del nesso, pur mantenendo il “normale” principio dei prezzi di trasferimento, costituirà di fatto una delle maggiori sfide che l’OCSE dovrà affrontare.
Il sistema risultante potrebbe essere in contrasto con il mandato iniziale del G20 del 2013 per il progetto BEPS, al fine di garantire che le multinazionali possano essere tassate “laddove si verificano attività economiche e viene creato valore“, oltre a considerare le esigenze espresse dai paesi in via di sviluppo di un sistema fiscale più semplice ed efficace. Inoltre, il campo di applicazione della proposta sembra non riuscire a dimostrare l’interazione tra gli importi A, B e C. In particolare, alcune problematiche importanti potrebbero influire sul calcolo della remunerazione associata alle funzioni di marketing e distribuzione svolte nelle giurisdizioni di mercato se confrontata con la presunta redditività forfettaria calcolata ai fini del nuovo nexus.
Potrebbe sussistere una potenziale discrepanza laddove le attività nelle giurisdizioni di mercato rimangono imponibili secondo le norme attuali (e.g., sulla base dei prezzi di trasferimento basati sul principio di libera concorrenza e l’allocazione dei profitti di una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 7), mentre, ai fini della determinazione dell’importo A, viene dedotto un ammontare di reddito forfettario.
Allo scopo di delineare delle considerazioni, l’approccio generale sembra complesso nella pratica e, sulla base dell’analisi economica e della valutazione d’impatto realizzate dall’OCSE, avrebbe un modesto effetto sul gettito fiscale nella maggior parte delle giurisdizioni, mentre riscriverebbe da zero il modo in cui sono attribuiti i diritti di imposizione fiscale. L’applicabilità circoscritta (e le esclusioni esplicite) unita al requisito di redditività “anomala” (ossia, “la proposta si rivolge alle imprese con utili non standard significativamente al di sopra sia della media del mercato sia di quelli dei loro concorrenti“) costituisce una grande sfida per un corretta attuazione della proposta.
Conclusioni
L’ambito di applicazione della proposta sembra essere relativamente limitato in considerazione del fatto che il nuovo diritto di imposizione fiscale potrebbe essere identificato nella misura in cui le imprese altamente digitalizzate sono altamente redditizie (presupposto, questo, già fortemente confutabile) e in grado di operare in remoto senza alcuna presenza fisica nella giurisdizione dell’utente e/o del mercato. Per questo motivo, i requisiti proposti sembrano rivelare che l’approccio unificato potrebbe essere considerato un primo grande passo verso l’introduzione di un approccio basato su formule, indipendentemente dagli effetti sul sistema fiscale internazionale e sulla riscossione delle imposte nella maggior parte delle giurisdizioni.
L’allontanamento dal principio di libera concorrenza e l’approccio dell’entità separata potrebbe portare a un clima di incertezza, nonostante il programma BEPS 1.0 in alcuni paesi non sia stato ancora pienamente attuato. Infatti, le implicazioni di questa proposta dalla portata così ampia potrebbero andare ben oltre le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia, le imprese multinazionali dovrebbero seguirne da vicino gli sviluppi e assumersi la responsabilità effettiva di apprendere il nuovo linguaggio fiscale, poiché il nuovo approccio richiederà, probabilmente, la riconsiderazione dei modelli di filiera attualmente adottati.