La guida

Fondo di garanzia 2020 per le pmi, come fare la domanda e le regole

Mediocredito Centrale ha rilasciato le istruzioni per avanzare la domanda di accesso al Fondo di garanzia PMI 2020, parte delle misure previste dal Decreto Liquidità per sostenere le imprese nell’emergenza coronavirus

Pubblicato il 20 Apr 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

fattura elettronica

Fondo di garanzia PMI 2020, si può fare domanda. Dalle 18 di venerdì 17 aprile 2020 il Mediocredito Centrale ha comunicato di aver messo a disposizione sul sito la procedura online, che consente alle banche di caricare le richieste di garanzia su finanziamenti alle PMI e ai lavoratori autonomi di importo fino a 25.000 euro che godono di garanzia automatica da parte del Fondo al 100%, come previsto dalle misure del Decreto Liquidità.

Fondo di garanzia PMI 2020, le regole

Mediocredito Centrale ribadisce che le banche, che possono caricare sul portale del Fondo tutte le domande raccolte e lavorate a partire da martedì 14 aprile 2020 (data nella quale era stato reso disponibile il modulo online) senza attendere la conclusione dell’istruttoria del Fondo che non prevede alcuna valutazione del merito di credito. Ricordiamo che i finanziamenti potranno avere una durata massima di 72 mesi, con rimborso del capitale non prima di 24 mesi.

Il Decreto Liquidità ha stabilito un tetto massimo per il costo del finanziamento: tassi di interesse e commissioni che verranno applicate da Banche e Confidi dovranno considerare solo la copertura dei costi di istruttoria e gestione dell’operazione finanziaria. A questo punto, come si suol dire, la palla passa alle banche. Se è vero che non gli Istituti Bancari non sono tenuti ad attendere la conclusione dell’istruttoria è altrettanto vero che, probabilmente, nessuna erogazione verrà effettuata senza avere ricevuto la comunicazione di presa in carico della richiesta da parte del Fondo. In caso contrario l’Istituto Bancario dovrebbe assumere in proprio il rischio di concedere il finanziamento sino a 25.000 senza avere la certezza della garanzia al 100% da parte del Fondo.

Fondo di garanzia PMI 2020, la domanda

Cosa deve fare il richiedente il finanziamento al più presto (se non l’ha già fatto)? Occorre compilare l’Allegato 4-bis (Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Liquidità, nel quale il richiedente dichiara:

  • che il soggetto beneficiario finale richiede l’ammissione all’intervento del Fondo di garanzia;
  • che il soggetto beneficiario finale, sulla base dei dati riportati nella scheda 2, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it) – (N.B. La presente dichiarazione è valida solo per i soggetti beneficiari “Impresa”)
  • che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
  • che il soggetto beneficiario finale non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
  • di accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riguardo all’impossibilità di opporre al Gestore le eccezioni derivanti dal rapporto originario con il soggetto richiedente, per la natura pubblica della Garanzia del Fondo ex L. 662/96, ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge n. 449/97 e dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/98;
  • di accettare le Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 – artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;
  • di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
  • di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
  • di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123;
  • di prendere atto che il Gestore del Fondo inoltrerà la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l’ammissione alla garanzia al soggetto richiedente (Banca o altro intermediario finanziario, in caso di Garanzia Diretta; Confidi o altro fondo di garanzia, in caso di Controgaranzia);
  • di prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome dell’impresa, i relativi dati fiscali, e l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell’art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
  • che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata (inserire codice di classificazione ATECO 2007)
  • che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità (indicarle). Si precisa che in questo campo potrà essere semplicemente indicato “liquidità”;
  • che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19
  • che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:

□ ultimo bilancio depositato

□ ultima dichiarazione fiscale presentata

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il primo gennaio 2019

□ autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

□ altra idonea documentazione (specificare quale):

  • che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
  • di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni): inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di Garanzia.

La Scheda 2 due del modulo

Il modulo prosegue con la Scheda 2 nella quale il richiedente deve fornire informazioni relativamente a:

  • Tipo di impresa
  • Dimensione dell’impresa

Il modulo potrà essere anche trasmesso da un indirizzo di posta non certificata purché sia accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Nel punto 18 dovrà anche essere fornito un indirizzo email che il Gestore del Fondo di Garanzia potrà utilizzare per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell’invio a mezzo di raccomandata postale e fax, impegnandosi altresì a comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo fornito.

Tempi incerti

Quando la Banca avrà acquisito la documentazione potrà inserire le informazioni ricevute sul Portale del Fondo di Garanzia, presumibilmente attenderà la presa in carico della pratica da parte del Fondo e procederà all’erogazione del finanziamento. Quali saranno i tempi della procedura? Le risorse finanziarie stanziate saranno sufficienti in relazione alle domande presentate? Come si comporteranno gli Istituti Bancari? Sarà interessante verificare se la procedura descritta potrà essere sufficientemente rapida per mettere a disposizione delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi che ne abbiano fatto richiesta il finanziamento richiesto, soprattutto se, come sembra. le risorse promesse (e stanziate) non dovessero essere sufficienti per tutti.

Fondamentale diventa in questa fase il comportamento dell’istituto bancario cui ci si rivolge. Risulta infatti che, in alcuni casi, le banche stiano comunque effettuando la propria istruttoria chiedendo ulteriore documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci) e rallentando di fatto l’intera procedura. A seguito del comunicato di ieri del Mediocredito Centrale, le banche si accontenteranno della presa in carico della domanda da parte del Fondo di Garanzia? Sarebbe fortemente auspicabile una risposta positiva e condivisa sull’intero territorio nazionale.

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