L’articolo 13 del Decreto Liquidità potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI pensato dal decreto Cura Italia per il covid e crea un percorso veloce e semplificato per PMI, artigiani, autonomi e professionisti che potranno beneficiare di una garanzia dello Stato pari al 100% dell’importo erogato dalle banche, e che non prevede una procedura di valutazione. Si fa una domanda tramite un apposito modulo. Ma la questione è più complicata di quanto appare: approfondiamo.
Fondo di garanzia PMI, come accedere: il modulo
I soggetti interessati alla possono trovare il modulo di richiesta denominato “Allegato 4 – bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” reperibile qui. La notizia è stata data dal Ministero dello Sviluppo Economico sottolineando che si è in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. Il beneficiario deve essere in possesso delle credenziali di accesso al portale del Fondo di Garanzia che, se non si è già in possesso, vanno richieste contestualmente alla presentazione del suddetto Allegato 4 – bis. In tal caso l’impresa Beneficiaria riceverà le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo nella casella PEC indicata nell’allegato 4.
Nel caso in cui l’impresa Beneficiaria sia già in possesso delle credenziali di accesso al Portale del Fondo, contestualmente alla comunicazione di avvio dei controlli documentali, l’“Utente” associato all’impresa riceve una e-mail per l’aggiornamento delle credenziali. Si evidenzia che per la presentazione del modulo è sufficiente utilizzare un indirizzo e-mail semplice senza dover ricorrere alla PEC, a cui va allegato il documento di identità del sottoscrittore.
Il contenuto della domanda
La domanda è un’autocertificazione, ex articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attraverso la quale il soggetto richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL 23/2020, di cui i principali sono:
- rispetto dei parametri dimensionali dell’impresa fino a 500 dipendenti, come indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003, e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005. Questa dichiarazione è valida solo per i soggetti beneficiari individuabili come Impresa;
- il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs 231/2001;
- danneggiamento dell’attività d’impresa del soggetto beneficiario dovuto all’emergenza COVID-19;
- ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dichiarazione presentata, ai fini del calcolo dell’importo massimo erogabile coperto da garanzia (pari al 25%);
- a che tipologia appartiene il soggetto richiedente, cioè se impresa indipendente, associata e/o collegata;
- la dimensione secondo i parametri dell’Unione Europea, cioè micro, piccola, media o grande impresa;
- il numero di occupati, ovvero il numero di unità lavorative anno;
- il fatturato per le imprese in tenuta della contabilità ordinaria o che redigono obbligatoriamente il bilancio, diversamente il dato dei ricavi, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- il totale di bilancio, rappresentato dal totale dell’attivo patrimoniale per le imprese in contabilità ordinaria o che redigono il bilancio, diversamente il dato ricavato dal prospetto delle attività e delle passività, redatto ai sensi del DPR n. 689/74 ed agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il ruolo delle banche per il fondo di garanzia
Lo spirito delle disposizioni contenute nel DL 23/2020 sono identificabili nella volontà del Governo di semplificare al massimo la concessione da parte del sistema bancario di finanziamenti fino a 25.000 euro che sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI, restituibile in 36 mesi a tasso agevolato e con un preammortamento di 24 mesi.
Il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico trasmesso ieri indica che “Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi. Il ministero sta anche lavorando per accelerare le istruttorie bancarie “con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente”.
Tale auspicio non è però allineato alle regole del sistema bancario che, il giorno stesso della pubblicazione del DL 23/2020 in Gazzetta Ufficiale, per il tramite del presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha chiarito che le tempistiche di risposta delle domande presentate alle banche non potranno essere immediate in considerazione del fatto che l’istruttoria che predispongono per ogni domanda di finanziamento sarà quella ordinaria già in essere in ogni banca sul territorio nazionale. Questo perché la banca deve verificare i dati dichiarati nella domanda dal soggetto beneficiario, acquisire l’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, ovvero l’ultima dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle entrate. Inoltre, il soggetto beneficiario non deve avere posizioni identificabili come sofferenze, inadempienze probabili, scadute o posizioni deteriorate.
Fondo di garanzia PMI, limiti e sito in tilt
Anche lo strumento dei 25.000 euro, pensato per le PMI per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e il suo impatto economico sull’economia nazionale, sembra essere viziato dall’insieme del contenuto del Decreto liquidità, come anche il Decreto Cura Italia, che non dà soldi immediatamente disponibili per le PMI costrette a fare nuovi debiti, a tasso quasi zero, che:
- sono erogati dalle banche previo rilasciato della Garanzia dello Stato e
- sono condizionati dall’esito positivo che l’istruttoria della banca dovrà certificare anche ricorrendo a banche dati esterne (Registro Imprese e Agenzia delle entrate.
Infine, si aggiunge che ieri, primo giorno di avvio della procedura online di presentazione delle domande, il sito è stato non raggiungibile per quasi tutto il giorno.