Il Fondo nuove competenze consente al datore di lavoro del settore privato il diritto a beneficiare di un contributo riconosciuto per la formazione dei lavoratori durante la rimodulazione dell’orario di lavoro. Il progetto formativo sarà volto a qualificare i lavoratori sul piano professionale, agevolando sia il processo di transizione a nuovi modelli organizzativi e produttivi dell’impresa che i processi di mobilità e ricollocazione di ciascun lavoratore partecipante.
Che cos’è il Fondo nuove competenze
Con determinazione 4 novembre 2020, n. 461, l’Anpal ha approvato l’avviso volto a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze (FNC) istituito ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 al fine di:
- “innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro”;
- dare la possibilità ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze professionali, perché sia in tal modo agevolato il processo di adattamento alle nuove condizioni del mercato del lavoro;
- sostenere l’impresa ad adeguarsi a modelli organizzativi e produttivi inediti e determinati dall’emergenza epidemiologica (articolo 1, comma 1 del D.I. 9 ottobre 2020).
La citata disposizione prevede che, al fine di raggiungere tali obiettivi, possa essere stipulato un accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro, prevedendo appunto che parte della prestazione dei lavoratori coinvolti sia dedicata allo svolgimento di un progetto formativo. Previo accoglimento dell’istanza telematica e nei limiti delle risorse stanziate, lo svolgimento di tale progetto formativo è finanziato dal Fondo in misura pari all’importo della retribuzione e della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza dovute in relazione a ciascun lavoratore partecipante per la durata dell’attività di formazione . Del suddetto accordo aziendale o territoriale il progetto formativo costituisce parte integrante; esso individua, oltre alle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, gli obiettivi:
- d’apprendimento in termini di competenze in relazione ai soggetti destinatari del progetto;
- concordati con i soggetti erogatori dei servizi di formazione, deducendone gli oneri.
Come funziona l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro
Il citato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e l’articolo 2 del D.I. 9 ottobre 2020 stabiliscono che, al fine di agevolare la realizzazione delle finalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) nel corso degli anni 2020 e 2021, il datore di lavoro del settore privato (e le associazioni datoriali) possa stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un contratto collettivo di lavoro a livello aziendale (o territoriale) (CCL) al fine di rimodulare l’orario di lavoro alla luce delle mutate esigenze organizzative e produttive, favorendo al contempo la realizzazione di percorsi di qualificazione e ri-qualificazione professionale dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro allo svolgimento di progetti formativi.
Per effetto dell’articolo 3 del richiamato D.I. 9 ottobre 2020 il CCL deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2020 e deve contemplare la realizzazione di un progetto formativo volto a sviluppare competenze professionali, individuando i lavoratori coinvolti e il numero di ore previste per lo svolgimento del progetto formativo, considerando il già menzionato limite massimo individuale pari a 250 ore. Fermo restando quanto sopra e in considerazione delle precisazioni offerte da ultimo dall’Agenzia, nell’accordo devono dunque essere formalmente dedotti i seguenti elementi:
- indicazione delle innovazioni di natura organizzativa, tecnologica, di processo e di prodotto ovvero eventuali servizi innovativi realizzati in risposta allo stato di crisi determinato dall’emergenza sanitaria;
- individuazione dei fabbisogni formativi derivanti dall’introduzione del processo d’innovazione di cui alla precedente lettera a);
- previsione di un progetto formativo strutturato sulla base delle azioni d’intervento ritenute necessarie al fine di garantire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di qualificazione (o ri-qualificazione) professionale;
- indicazione del numero di lavoratori coinvolti nel progetto formativo e il numero di ore di lavoro complessivamente previste per la realizzazione del progetto.
Con riguardo all’accordo di rimodulazione dell’orario, gli orientamenti espressi dall’Agenzia inducono a ritenere sussista una sorta d’incompatibilità tra i periodi d’integrazione salariale e l’intervento finanziario del Fondo. Tale incompatibilità, di cui però non si rinviene traccia nella norma istitutiva del Fondo, pare valere quando il programma di formazione debba svolgersi nella medesima settimana (ovvero in più ampio periodo) nel corso della quale è stata disposta la riduzione dell’orario di lavoro e richiesto l’intervento di un trattamento d’integrazione salariale per i lavoratori coinvolti. Nonostante né il richiamato articolo 88, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 24 né il D.I. 22 ottobre 2020 dispongano alcunché in materia, l’Agenzia ha precisato a più riprese che un lavoratore non possa essere destinatario di interventi di sostegno al reddito e al contempo essere coinvolto in attività formativa volta allo sviluppo di competenze professionali finanziata dal Fondo.
Resta in ogni caso inteso che un accordo di rimodulazione dell’orario che riguardi lavoratori “diversi” dai lavoratori beneficiari di un trattamento d’integrazione salariale dà diritto a beneficiare dell’incentivo erogato dal Fondo. Fermo restando che l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali di queste operanti presso il datore di lavoro, il coinvolgimento di lavoratori appartenenti alla categoria di ‘dirigente’ deve essere disciplinato mediante apposito accordo stipulato con la rappresentanza che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro applicabile a tale categoria di lavoratori
Il progetto formativo
Il progetto formativo (articolo 5 del D.I. 9 ottobre 2020), che è stabilito debba aver inizio entro il 31 dicembre 2020 e, pur potendo protrarsi anche nell’anno 2021, debba concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda di accesso al contributo, è definito in base al fabbisogno formativo rilevato dal datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze professionali per i propri lavoratori e determinato:
- dall’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, prodotto o servizio,
- dal processo di adeguamento vòlto a qualificare (o ri-qualificare) il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati anche, eventualmente, al fine di conseguire una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Più precisamente, il progetto di sviluppo delle competenze professionali deve contenere una descrizione delle modalità di svolgimento dell’attività formativa, riportando espressamente i seguenti elementi:
- individuazione delle competenze possedute da ciascun lavoratore e definizione del percorso formativo personalizzato, correlato al sistema di qualificazione di cui al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (articolo 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
- modalità e termini di svolgimento delle attività formative ai fini di una compiuta valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore;
- il soggetto erogatore della formazione;
- modalità di attestazione delle competenze professionali acquisite dai lavoratori partecipanti al progetto.
Il progetto formativo è presentato in sede di stipulazione del CCL unitamente al soggetto prescelto per l’erogazione del servizio di formazione. Ha titolo ad offrire detto servizio:
- un ente accreditato a livello nazionale e regionale;
- un soggetto, anche privato, che per statuto o istituzionalmente ovvero sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (anche regionali) svolga attività di formazione. Sono comprese in tale categoria: i) le università, sia statali che non statali, purché legalmente riconosciute, ii) gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, iii) i centri per l’istruzione per adulti (CPIA), iv) gli Istituti Tecnici Superiori, v) i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma di reti di partenariato territoriali o settoriali.
Il ruolo di soggetto formatore può essere affidato al datore di lavoro istante a condizione che ciò sia espressamente previsto dal CCL e sempre che possa esserne dimostrata l’effettiva capacità formativa nonché il possesso dei requisiti i) tecnici, ii) fisici e iii) professionali.
Fondo nuove competenze, come fare domanda
Il contributo previsto dall’articolo 88, comma 1 del DL. 19 maggio 2020, n. 34 è riconosciuto al datore di lavoro privato che, abbia stipulato un apposito CCL di rimodulazione dell’orario di lavoro entro il 31 dicembre 2020. La domanda può essere trasmessa per il tramite di uno specifico applicativo al momento non ancora operante e al quale il richiedente potrà accedere solo se in possesso d’identità SPID. Sino a che detto applicativo non sarà in funzione, la domanda e i relativi allegati possono essere trasmessi mediante messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo, appositamente istituito: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.
L’Anpal svolge la fase istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, verificando in particolare:
- la sussistenza degli elementi essenziali stabiliti con riferimento al CCL e al progetto formativo ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 5 del D.I. 9 ottobre 2020. Per quanto concerne il progetto formativo, le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere un parere circa la congruità dello stesso;
- il requisito della regolarità contributiva da parte dell’istante (DURC).
L’eventuale rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentazione di una nuova domanda.
A quanto ammonta il contributo del Fondo nuove competenze
Come anticipato, è previsto che gli oneri correlati alle ore di formazione – e composti sia dagli elementi della retribuzione altrimenti spettante durante il percorso formativo che dalla correlata contribuzione obbligatoria – siano posti a carico del Fondo nuove competenze, costituito presso l’Anpal, nel limite di 250 ore per ciascun lavoratore coinvolto. Dalla nozione di retribuzione, si considerano a tal fine esclusi l’incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e dell’eventuale premio di produzione.
Il fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro – ivi inclusi i contributi di previdenza e assistenza obbligatoria – destinate alla frequenza del corso di formazione e dedotte, per ciascun lavoratore, nell’apposito CCL stipulato. Il finanziamento è erogato dall’INPS su richiesta dell’Anpal:
- la prima tranche nella misura del 70% del contributo erogabile;
- la seconda tranche è erogata a saldo previa presentazione di un apposito modello di richiesta (allegato 3a o 3b). La richiesta deve essere presentata entro 40 giorni dalla conclusione del progetto formativo, allegando le attestazioni delle competenze acquisite dai lavoratori coinvolti (allegati 4 e 5 all’Avviso pubblico). Il saldo è in ogni caso subordinato allo svolgimento dell’attività di verifica circa la congruenza dei dati trasmessi.
Aspetti privacy del Fondo nuove competenze
Stando alle precisazioni contenute nell’avviso pubblico, Anpal effettuerà, in qualità di titolare del trattamento dei dati afferenti ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, il trattamento di tali dati:
- unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- per le sole finalità stabilite dall’Avviso stesso nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti.