Ad oggi la digitalizzazione del processo, in Italia, è molto distante dalla meta e sconta i momenti diversi in cui sono partite le sperimentazioni dei diversi sistemi (il primo a partire è stato il settore civile, nel 2006): emerge, in particolare, la necessità di una piattaforma digitale unica per la gestione dei procedimenti. Una svolta potrebbe arrivare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Infatti, il 22 marzo 2021 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole con osservazioni alla proposta di PNRR con riferimento al settore giustizia: tra i temi affrontati, la digitalizzazione dei vari tipi di processo.
PNRR e processo telematico, il contesto
Digitalizzazione e telematizzazione sono parole bellissime che nel settore giustizia, a condizioni date, potrebbero suonare come note di maggior efficienza e velocizzazione dei vari tipi di processo. Ciò che è sotto gli occhi degli operatori del diritto più avvezzi ad operare in maniera contigua ai settori tecnologici è che la giustizia italiana è ancora plantigradica e la maggior parte degli operatori – magistrati, avvocati, cancellieri – è molto restia ad un cambio di passo in termini di maggior utilizzo di tecnologia. Ciò che appare irrazionale, ad un osservatore esterno, è che la infrastruttura di uno Stato dell’Unione Europea facente parte del G7 non sia minimamente equiparabile a quella dei grandi operatori del digitale: la giustizia, in Italia, incide per il 1% del Pil.
Processi telematici: lo stato dell’arte su progressi e ostacoli
La lentezza e la farraginosità dei procedimenti civili allontanano potenziali investitori esteri da almeno due decenni e l’imprevedibilità del sistema penale determina un eccesso di rischio per molte realtà aziendali. Il PNRR costituisce certamente una grande occasione per un balzo in avanti necessario a partire dalla gestione della giustizia in epoca pandemica, per proiettare il sistema giudiziario italiano, per una volta, all’avanguardia rispetto a quelli tedesco e francese.
Processo telematico: lo stato dell’arte
La telematizzazione del processo, oggi, vede i settori dell’ordinamento utilizzare sistemi diversi, con linguaggi diversi e piattaforme diverse. La prima ad essere implementata, a partire dal 2006, è la piattaforma del processo civile telematico (pct), che consente il deposito di tutti gli atti e provvedimenti del giudice da remoto. Posto che il sistema è datato, il deposito avviene mediante la creazione di una “busta pesante” non più di 30 mega: in caso di allegati che occupino spazi maggiori, è necessario effettuare un deposito “multiplo”.
Molto diverse, operativamente e proceduralmente, le piattaforme del processo tributario telematico (ptt) e del processo amministrativo telematico (pat).L’ultimo nato è il processo penale telematico (ppt); come concept è il più evoluto: si depositano gli atti tramite upload sull’infrastruttura del Ministero della Giustizia e si riceve certificazione dell’avvenuto deposito in tempo reale (con il deposito cartaceo la certificazione di “depositato” avviene solo verso il versamento di 3,84 euro in marche da bollo – preistoria).
La struttura è talmente futurista da funzionare solo…nel futuro. Gli avvocati hanno proclamato un’astensione dalle udienze dal 29 al 31 marzo per protestare contro i malfunzionamenti del portale. Chi scrive ne ha usufruito due volte: in entrambi i casi i disservizi, in termini di connessione e tempistiche, sono stati notevoli, anche se sotto il profilo funzionale il sistema è destinato ad abbattere in maniera molto significativa adempimenti sostanzialmente inutili (le code agli sportelli per il deposito atti su tutti).
Giustizia digitale, cosa prevede il PNRR
Secondo alcuni membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che ha espresso il proprio parere sul punto lunedì 22 marzo scorso, la digitalizzazione del processo è un tema proposto come centrale e strategico nel PNRR ma senza che, ad oggi, vi sia una progettazione specifica su punto. Nelle proprie osservazioni, infatti la Commissione ritiene opportuno valutare l’integrazione della Componente 1 della Missione 1 del PNRR chiedendo, “con riferimento agli interventi in materia di digitalizzazione, la realizzazione di una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un’unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementandole dotazioni informatiche, in modo da con-sentire l’accesso ai registri da remoto”.
Udienze a distanza causa coronavirus, come vanno e i problemi
Le osservazioni sono sacrosante, e dimostrano lo stato piuttosto arretrato della digitalizzazione della giustizia italiana – peraltro tra le più digitali in Europa. La frammentazione dei vari riti processuali ha portato, in passato, a impostare la digitalizzazione del processo su basi specializzanti: in altri termini, si è badato più alle peculiarità del tipo processuale che all’esigenza di una uniformità futuribile.
D’altra parte, l’Italia è un Paese in cui si possono portare avanti contenziosi di anni solo per “capire” davanti a quale giudice va presentata la controversia: questa patologia è presente, soprattutto, nel rapporto tra giustizia civile e amministrativa. Chiaro, quindi, che un sistema di processo digitale uniforme sia culturalmente molto lontano dalla mentalità degli operatori del diritto, dagli uffici ministeriali fino alle cancellerie dei tribunali.
Le priorità: formazione, hardware e software
Questa è la ragione per cui, correttamente, la Commissione Giustizia ha ritenuto necessario focalizzarsi sulla formazione delle risorse umane e sulla contestuale dotazione di hardware e software adeguati. L’estensione del processo telematico alle fasce non coperte dalla digitalizzazione, poi, è indicata correttamente tra le priorità ma risulta, oggi come oggi, una necessità urgente. Per fare un esempio: in alcune realtà può essere più semplice gestire un ricorso per decreto ingiuntivo per un importo superiore ai 5.000 euro perché, per valore, sarebbe competente il tribunale (con conseguente possibilità di deposito telematico) anziché uno da 3.000, da depositare in cartaceo presso la cancelleria del giudice di pace territorialmente competente.
Esempi di manifesta irrazionalità giudiziaria di questo tipo potrebbero farsene a decine: l’uniformità dei sistemi, quindi diventa un’urgenza imprescindibile e deve essere accompagnata dal riordino delle procedure giudiziarie.