normativa

Come cambia il processo civile, passo per passo: la roadmap della riforma Cartabia

La Legge di bilancio 2023 anticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma Cartabia relative al processo civile: resta però il nodo dei fondi tagliati per la transizione digitale, mentre sarebbe stato auspicabile un maggiore stanziamento di risorse. Vediamo i dettagli

Pubblicato il 23 Feb 2023

Ione Ferranti

Studio legale Ferranti

Giustizia digitale

La legge di bilancio 2023 (l. n 197/2022), in vigore dal primo gennaio 2023, ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni della Riforma Cartabia in materia di processo civile. Il Legislatore, da un lato, anticipa l’entrata in vigore di alcune nuove disposizioni in materia di giustizia civile digitale e, dall’altro, taglia le risorse destinate alla transizione digitale. Il quadro che risulta a seguito delle numerose modifiche legislative è disorganico e contorto.

Infatti, l’anticipazione dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia in materia di giustizia civile digitale, operata dalla legge di bilancio 2023, avrebbe dovuto avere come corollario un maggiore stanziamento di risorse finanziarie in favore del Ministero della giustizia e, in particolare, della transizione digitale. Purtroppo, dalla Tabella 5 allegata alla legge di bilancio 2023 risulta il contrario.

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Riforma processo civile, le anticipazioni

Il comma 380 dell’art. 1 l. n. 197/2022 modifica l’art. 35 d.lgs n. 149/2022, riscrivendo la disciplina transitoria della c.d. Riforma Cartabia in materia civile. In primo luogo, il comma 380 dell’art. 1 l. n. 197/2022 dispone che le disposizioni del d.lgs n. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Deriva che:

  1. di regola le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia in materia civile si applicano a decorrere dal 28/02/2023 (salvo che non sia diversamente disposto);
  2. di regola le stesse si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (salvo che non sia diversamente disposto);
  3. ai procedimenti già pendenti al 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

In particolare, in materia di giustizia civile digitale è stata anticipata l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti: l’udienza mediante collegamenti audiovisivi (artt. 127 e 127 bis c.p.c. e art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.), il giuramento del c.t.u. con firma digitale (art. 193 c.p.c.), l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (art. 196 quater disp. att. c.p.c.), l’atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.), il perfezionamento del deposito dell’atto telematico (art. 196 sexies disp. att. c.p.c.), l’estrazione di copia cartacea di atti telematici (art. 196 septies disp. att. c.p.c.). Di seguito una tabella riepilogativa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La roadmap della riforma

Disposizioni come modificate dal d.lgs n. 149/2022A quali processi

si applicano

Entrata in vigoreRif. normativo
Art. 127 comma 3 c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

01/01/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 127 bis c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

01/01/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 127 ter c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

01/01/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 193 comma 2 c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

01/01/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Capo I del Titolo V ter disp. att. c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 30/06/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

30/06/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione

Processi instaurati successivamente al 01/01/2023 e processi civili pendenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

01/01/2023

01/01/2023

Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 35 comma 3 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Art. 196 quater disp att. c.p.c.Si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio personalmente28/02/2023Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 196 sexies disp. Att. c.p.c.Si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le P.A. per stare in giudizio personalmente28/02/2023Art. 35 comma 2 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Capi I e II del Titolo III del Libro II c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 283 c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 434 c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 436 bis c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 437 c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 438 c.p.c.Impugnazioni proposte successivamente al 28/02/202301/03/2023Art. 35 comma 4 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Capo III del Titolo III del Libro II c.p.c.

(salvo quanto disposto dal comma 6 Art. 35)

Ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 01/01/202301/01/2023Art. 35 comma 5 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Capo IV disp. att. c.p.c.

(salvo quanto disposto dal comma 6 Art. 35)

Ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 01/01/202301/01/2023Art. 35 comma 5 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 372 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 375 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 376 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 377 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 378 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 379 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 380 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 380 bis c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 380 bis.1 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 380 ter c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 390 c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 391 bis c.p.c.Giudizi instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio01/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 363 bis c.p.c.Procedimenti instaurati successivamente al 01/01/2023 e anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 01/01/202301/01/2023Art. 35 comma 6 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 475 c.p.c. (nuova formulazione)Ha effetto a decorrere dal28/02/2023Art. 35 comma 8 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Abrogazione art. 476 c.p.c.Ha effetto a decorrere dal28/02/2023Art. 35 comma 8 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 478 c.p.c.Ha effetto a decorrere dal28/02/2023Art. 35 comma 8 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022
Art. 479 c.p.c.Ha effetto a decorrere dal28/02/2023Art. 35 comma 8 d.lgs n. 149/2022 come modificato dall’art. 1 comma 380 l. n. 197/2022

Meno risorse finanziarie per la transizione digitale: l’impatto

La Tabella 5 allegata alla legge di bilancio 2023 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 303 del 29/12/2022 Suppl. ord. n. 43), dedicata agli stanziamenti per il Ministero della giustizia, mostra chiaramente una progressiva riduzione delle risorse finanziarie destinate alla transizione digitale nel 2023, nel 2024 e nel 2025. Di seguito uno stralcio della suddetta Tabella 5 della legge di bilancio 2023. Com’è evidente, le risorse stanziate per la “Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione” in favore del Ministero della giustizia ammontano a euro 314.074.158 nel 2023, a euro 245.345.405 nel 2024 ed euro 191.531.473 nel 2025.

Il de-finanziamento appena accennato conferma un trend che va avanti da un po’ di anni in Italia. Infatti, dall’analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2022 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall’1,7% del 2006 all’odierno 1,3%. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l’1,4% e l’1,6% per scendere all’1,3% a partire dall’esercizio 2013; si tratta di un dato confermato in tutta la XVII legislatura. In XVIII la percentuale ha oscillato dall’1,1 all’1,3%, dato confermato dalle previsioni per il 2023 (cfr. p. 78 Dossier n. 18 Legge di Bilancio 2023 A.C. 643 bis, Vol. III Stati di previsione dei Ministeri, Servizio Studi Senato della Repubblica).

Al contrario di quanto accade nel nostro Paese, le riforme del processo civile e della giustizia digitale necessitano di un maggiore stanziamento di risorse finanziarie in favore della transizione digitale e del Ministero della giustizia. In mancanza di risorse finanziarie adeguate, anche l’ultima riforma della giustizia rischia di naufragare, come è accaduto già in passato.

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