Con la riforma Cartabia, il percorso per esercitare il diritto all’oblio potrebbe diventare più semplice. L’Italia si dota di una disposizione nazionale in tema di deindicizzazione di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento, sentenza di non luogo a procedere o decreto di archiviazione: potrebbe avere notevoli effetti e diffusione, se gli strumenti attuativi e la prassi giudiziaria ed amministrativa ne favoriranno l’uso. È la conseguenza della definitiva entrata in vigore del decreto Cartabia (dal nome dell’ex guardasigilli Marta Cartabia) a cui la legge delega numero 134 del 2021 per la riforma del processo penale, all’art. 1 comma 25, aveva delegato il compito di stabilire in quali casi, al fine di garantire in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati, “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione”.
La disposizione era stata pubblicata nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 all’interno del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, ed era poi stata sospesa quanto all’entrata in vigore, al pari di tutte le altre disposizioni contenute nel decreto, sino al 30 dicembre, dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che è stato successivamente convertito in legge senza modifiche.
Diritto all’oblio, sì alla deindicizzazione di informazioni inesatte: la sentenza
Diritto all’oblio, cosa cambia con la riforma Cartabia
L’art. 41, comma 1, lett. h), D. Lgs n.150 del 2022, nella parte delle “Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale” aveva introdotto l’art. 64-ter rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”. La disposizione era stata introdotta su iniziativa, sin dall’origine, del Deputato Enrico Costa, che si era fatto carico di seguire la vicenda sino alla naturale conclusione. La norma in questione prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Come funziona in pratica
Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione «ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.».
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive un’altra annotazione: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.
Perché servono ulteriori chiarimenti
I rigidi tempi di varo del decreto legislativo di riforma del processo penale prima, giunto in “zona Cesarini” all’approvazione, come ultimissimo atto del governo Draghi e di conversione del decreto di sospensione dell’entrata in vigore poi, non hanno consentito di mettere mano in realtà all’emendamento approvato, come sarebbe stato forse utile, al fine di precisare alcuni ambiti della disposizione e di coordinarne l’applicazione con la disciplina comunitaria. Innanzitutto va sgomberato il campo da alcuni equivoci: la norma non introduce o stabilisce princìpi sostanziali in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi a stabilire una disciplina processuale conseguente al provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato.
E, del resto la delega aveva ad oggetto disposizioni “organizzative” di carattere processuale-penale. Come corollario vi è che la disciplina processuale non dovrebbe applicarsi ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della norma. Ci si può quindi rivolgere alla cancelleria a partire dal 30 dicembre 2022.
Le critiche alla norma
La norma in verità è stata oggetto, già nel corso dell’iter, a qualche critica, che si può riassumere in alcuni punti principali. Manca nella disposizione il riferimento alla fase successiva all’apposizione della formula da parte della cancelleria, non si comprenderebbe in altre parole quale sia l’iter da seguire da parte di chi ha ottenuto l’annotazione favorevole, se il ricorso al Garante o al giudice, o la possibilità di ottenere coattivamente la mancata indicizzazione o de-indicizzazione da parte dei siti o motori. Senz’altro però la provenienza giudiziale dell’annotazione non potrà essere ignorata, per le conseguenze risarcitorie o di inosservanza di un provvedimento del giudice, che ne potrebbero scaturire, diversamente da una semplice diffida inviata al sito o al motore di ricerca.
Il rapporto con la cronaca giudiziaria
Altra critica riguarda la predeterminazione del contenuto del provvedimento di annotazione, che è finalizzato a conseguenze prefissate: si è infatti ritenuto che l’aggiornamento dei provvedimenti giudiziari sia, visto il provvedimento favorevole, preferibile alla mancata indicizzazione di un contenuto (in caso il provvedimento giudiziario sia sconosciuto) o, alla sua deindicizzazione.
Questo salverebbe da un lato il diritto-dovere di cronaca giudiziaria e dall’altro consentirebbe all’interessato di far conoscere, se lo desidera, il provvedimento favorevole, che altrimenti finirebbe, in una nemesi ontologica, nell’oblìo. In realtà non sembra che la critica possa cogliere nel segno quanto al primo comma della disposizione approvata, quella che preclude l’indicizzazione preventiva dei contenuti giudiziari, a seguito di provvedimento favorevole.
Questo perché tra le tecniche suggestive su internet sfruttate anche in sede di indicizzazione di contenuti c’è sicuramente quello di enfatizzare determinate parole a scapito di altre, per esempio quelle relative alle imputazioni per cui si procede, lasciando poi le parole “assoluzione” e “archiviazione” come strumento residuale nel contesto tecnico di una pagina web, ecco perché chi intende proteggere la propria reputazione sceglie sempre l’opzione di cancellazione, laddove possibile, e mai quella dell’aggiornamento. La deindicizzazione dei contenuti già presenti potrebbe invece far ritenere preferibile un aggiornamento con i contenuti favorevoli, se non fosse che l’aggiornamento è pur sempre una notizia data due volte, con la riemersione dei contenuti originari che, a questo punto riacquisterebbero forza in sede di indicizzazione.
Presunte incompatibilità in ambito UE
Alcuni hanno voluto vedere nella norma un principio di territorialità incompatibile con la diffusività delle notizie sulla rete, ipotizzando anche una mancata applicazione al di fuori dei confini nazionali o della UE. Premessa la possibilità per i singoli Stati membri dell’UE, di stabilire princìpi nazionali di tutela dei diritti dell’interessato, purché non in contrasto con le disposizioni comunitarie, va detto che in realtà le pronunce della Corte di Giustizia, e di recente anche dalla Cassazione, sul punto della deindicizzazione globale, sembrano andare verso un obbligo di deindicizzazione generalizzato per i motori, seppur attraverso la mediazione di un provvedimento giudiziale o dell’Autorità Garante.
Bisogna vedere se tra i princìpi stabiliti dall’art 17 del GDPR, ve ne sono alcuni che consentono di ritenere automaticamente realizzato il diritto alla cancellazione (come più propriamente si esprime la norma) a prescindere da una valutazione discrezionale da parte dell’organo successivo giudiziale o amministrativo ( rispetto al giudice che già ordina di ottenere un provvedimento di de-listing).
In definitiva solo la prassi e l’atteggiamento delle autorità garanti ci potranno dire se questa rilevante innovazione è destinata ad avere la fortuna che si merita oppure a essere relegata nell’oblìo delle norme non attuabili.