Tutte le regole per la dematerialiazzione del fascicolo nell’ambito del processo civile telematico: un’importante approfondimento, per comprendere il framework narrativo, il contesto di attuazione e le specifiche tecniche.
Il quadro normativo
Il processo civile telematico (“p.c.t.”) è disciplinato da un corpus legislativo composto da una normativa generale e una normativa specifica[1]. A livello di disciplina generale, il decreto legislativo n. 82/2005 (recante il Codice dell’Amministrazione Digitale o “CAD”) detta regole sui documenti digitali e sulla loro trasmissione per via telematica, le quali si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni. La regolamentazione generale contenuta nel CAD fa salve le disposizioni sul processo telematico contenute in diverse disposizioni oltre che nel Regolamento eIDAS[2] e nel Codice di procedura civile. Pertanto, il quadro normativo è composito ed è composto da: normativa primaria, secondaria e regolamentare. Inoltre, il p.c.t. dipende dal Ministero della Giustizia e la sua realizzazione pratica è demandata alla sua Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati o “DGSIA”. Il sistema del p.c.t. si basa su due sistemi:
- il Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale o “SICID”;
- il Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali o “SIECIC”.
Per quanto di interesse in questa sede, oltre al CAD, ci limitiamo a ricordare:
- il d.P.R. n. 68/2005 (recante il Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
- il Decreto Ministero della Giustizia n. 44/2011 (recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24);
- il d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Provvedimento DGSIA 16.4.2014 (recante Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei princìpi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) e successivi aggiornamenti.
In sintesi, il p.c.t. viene regolamentato, dettagliatamente, dalle specifiche tecniche dettate dal suddetto Provv. DGSIA 16.4.2014 (e successive modifiche) oltre che da una Circolare del D.A.G. nel testo consolidato e aggiornato al 23.10.2015. Per le notifiche a mezzo posta elettronica certificata (“p.e.c.”), la normativa di riferimento è la legge n. 53/1994, integrata dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate.
La dematerializzazione del fascicolo processuale
Una delle novità introdotte con il p.c.t. è la dematerializzazione del fascicolo processuale: il fascicolo tradizionale cartaceo si è trasformato in fascicolo informatico o telematico[3]. Quest’ultimo è la “versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.”[4] Il sistema informatico di gestione del fascicolo informatico è disciplinato dall’art. 9 del D.M. n. 44/2011, stabilendo che il Ministero della Giustizia “gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo” (cfr. comma 1 art. 9 D.M. n. 44/2011)[5].
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale “alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente” (cfr. comma 3 art. 9 D.M. n. 44/2011). Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità e il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, e alle finalità dei singoli documenti (comma 5 art. 9 D.M. n. 44/2011). Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico (comma 6 art. 9 D.M. n. 44/2011).
Per tutti i collegamenti con il fascicolo processuale, è necessario infine avere un Punto di Accesso, tramite iscrizione online. L’elenco di tutti i Punti di Accesso disponibili è presente sul portale della giustizia telematica del Ministero al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/. Per creare gli atti del processo telematico è necessario un c.d. redattore atti, una casella di PEC e una firma digitale.
Fascicolo processo civile telematico, il contenuto
Il contenuto del fascicolo informatico del p.c.t. è regolato dal comma 4 dell’art. 9 D.M. n. 44/2011, il quale dispone che lo stesso reca l’indicazione:
- dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- dell’oggetto del procedimento;
- dell’elenco dei documenti contenuti.
La disciplina del fascicolo informatico del p.c.t. è contenuta altresì all’art. 11 del Provvedimento DGSIA 16.4.2014 (recante Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel pro-cesso civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei princìpi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24)[6]. L’art. 11 Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone, fra l’altro, che il fascicolo informatico “raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo” (cfr. comma 1)[7]. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate “in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: 1. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso; 2. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento nell’ambito del sistema documentale); 3. la data e l’ora dell’accesso. Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre nell’ambito del sistema documentale, per cinque anni” (cfr. comma 3 art. 11 Provv. DGSIA 16.4.2014).
L’art. 12 (rubricato Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento) Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone che “l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
- è in formato PDF;
- è privo di elementi attivi;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
- è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CA-dES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple”.
L’art. 13 (rubricato Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento) dispone che “i documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
- .rtf
- .txt
- .jpg
- .gif
- .tiff
- .xml
- .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
- .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
- .zip
- .rar
- .arj
Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione”.
Può accadere che il fascicolo informatico del p.c.t. contenga anche documenti analogici o non informatici. Al riguardo, l’Art. 15 (rubricato Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento) Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone che “i documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l’individuazione dell’atto di riferimento, i seguenti dati:
- numero di ruolo della causa;
- progressivo dell’allegato;
- indicazione della prima udienza successiva al deposito”.
La busta telematica
I soggetti abilitati esterni e degli utenti privati (es. avvocati, consulenti tecnici e i vari attori del processo) che vogliono depositare un atto telematico devono utilizzare un software “imbustatore”, che crea una c.d. busta telematica con formato *.enc (encripted). Tale busta telematica viene inviata all’Ufficio Giudiziario in modalità sicura. Il Ministero mette a disposizione di chiunque sul proprio sito le specifiche tecniche di interfaccia e le modifiche in modo che il mercato possa fornire il necessario software per il deposito.
L’art. 14 (rubricato Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento) Provv. DGSIA 16.4.2014 stabilisce che l’atto e gli allegati sono contenuti “nella cosiddetta ‘busta telematica’, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici)”. Segnatamente, la busta telematica contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
- IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).
- DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5.
- <nome file (libero)>: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell’articolo 12 comma 2
- AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all’articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.
La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario; l’algoritmo utilizzato per l’operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici)”.
La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 megabyte (comma 3). La “busta telematica” viene trasmessa all’Ufficio Giudiziario destinatario in allegato a un messaggio di PEC che “rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell’Allegato 6” (comma 4). Il gestore dei servizi telematici “scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
- T001: l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
- T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
- T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita” (comma 5).
Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, “effettua l’operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia ‘attivo’, viene segnalato alla cancelleria” (comma 6). Il gestore dei servizi telematici effettua, altresì, “i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie:
- Warn (Warning): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo);
- Error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);
- Fatal: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione)” (comma 7)[8].
All’esito dei controlli di cui ai commi precedenti, “il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate” (comma 9). Infine, all’esito dell’intervento dell’ufficio, il gestore dei servizi telematici invia al depositante “un messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell’ufficio giudiziario destinatario” (comma 10).
Il deposito telematico
Il deposito di un atto in formato elettronico nel p.c.t. avviene in conformità con le regole tecniche di cui al D.M. n. 44/2011 e alle specifiche tecniche emanate con Provv. DGSIA 16.4.2014. Come appena accennato, i depositi telematici dei soggetti esterni vengono veicolati attraverso l’invio di messaggi di PEC (ex art. 1 lett. v bis CAD: “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”).
Per fare in modo che tali messaggi vengano correttamente indirizzati a un determinato Ufficio Giudiziario e in un determinato fascicolo e che l’acquisizione del deposito aggiorni anche i dati del fascicolo informatico, è necessario che, a corredo del deposito, vi sia anche un documento contenente i dati necessari all’uno e all’altro scopo: tale documento si chiama DatiAtto.xml ed è redatto in un particolare linguaggio informatico, l’XML (eXtensible Markup Language). L’utilizzo di tale linguaggio presuppone però che i dati vengano inseriti in una struttura del documento dettata da regole ben precise. Tale struttura, però, cambia a seconda del tipo di procedimento e dello stato in cui esso si trova.
Per rispondere alle molteplici esigenze, quindi, i documenti xml devono essere a loro volta conformi a degli schemi: questi ultimi sono costituiti dagli XSD, che sono la parte più tecnica delle “specifiche” rilasciate dal Ministero (v. Provv. DGSIA del 16.4.2014 e con i relativi periodici aggiornamenti). Quando si crea una busta telematica per un deposito, nel DatiAtto.xml le prime righe del documento (in genere) contengono l’indicazione di quali schemi xsd siano stati richiamati: in questo modo, il sistema ricevente può verificare che il documento xml ricevuto (il DatiAtto.xml, appunto), sia conforme a questi schemi: questa operazione viene detta “validazione”. Il sistema informatico del processo civile telematico funziona secondo una logica ben precisa: gli atti depositati devono, in linea di principio, corrispondere a uno stato del procedimento; il deposito di un atto genera sempre un “evento”; il deposito di determinati atti deve implicare un mutamento dello stato del procedimento.
Nel p.c.t. il deposito telematico si effettua esclusivamente tramite p.e.c. agli indirizzi p.e.c. degli Uffici Giudiziari utilizzando un software apposito fornito dal mercato delle software house. L’art. 13 (rubricato Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati) D.M. n. 44/2011 dispone che i “documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34” (comma 1).
Le ricevute
Come già accennato, a seguito dell’invio del messaggio di p.e.c. relativo a un deposito, il mittente riceve le seguenti ricevute:
- Ricevuta di Accettazione (RdA): il gestore della p.e.c. del mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati che provano l’avvenuta spedizione (ex art. 6 d.P.R. n. 68/2005)
- Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC): il gestore della p.e.c. del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce prova che il suo messaggio di p.e.c. è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna (ex art. 6 d.P.R. n. 68/2005); la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali;
- Esito controlli automatici: è un messaggio di p.e.c. in cui viene riportato l’esito dei controlli eseguiti dal gestore dei servizi telematici al momento di ricezione del messaggio p.e.c. contenente la c.d. “busta telematica” (ex artt. 13 d.m.n. 44/2011 e 14 Provv. DGSIA)
- Accettazione deposito della Cancelleria: è un messaggio di p.e.c. in cui viene riportato l’esito dell’intervento di controllo della Cancelleria e dell’accettazione del deposito: determina l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico e la sua visibilità da parte dei soggetti del processo.
Il comma 2 dell’art. 13 D.M. n. 44/2011 precisa che i documenti informatici “di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”. In tal caso la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, “l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente”. Secondo la giurisprudenza, la RdAC fa fede fino a prova contraria dell’avvenuto deposito. Pertanto, il deposito si perfeziona con il ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna delle p.e.c., rimanendo condizionato nella definitiva accettazione dal positivo superamento dei controlli automatici operato dai sistemi e dall’accettazione materiale del deposito da parte della cancelleria. L’ultima PEC conferma l’accettazione del deposito da Parte del Cancelliere e, quindi, la regolarità del deposito del documento informatico corrispondente alle specifiche tecniche.
_
Note
- Più approfonditamente sul quadro normativo, v. V. Carollo-M. Reale, Processo Civile Telematico: che si può fare e cosa resta, 19.10.2018, in AgendaDigitale.eu. La normativa che regola il p.c.t. consiste essenzialmente in disposizioni contenute in decreti-legge (“d.l.”). Il riferimento va innanzitutto al d.l. n. 193/2009, convertito con modificazioni in legge n. 24/2010 e al d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012. ↑
- Si tratta dal Reg. (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.7.2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’UE e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle dir.98/26/CE e 2014/65/UE e del Reg. (UE) n. 236/2012. ↑
- Il p.c.t. non è ancora completamente attivo in Corte di Cassazione e dinanzi al Giudice di Pace. Dal 15.2.2016, è attivo limitatamente alle comunicazioni e alle notificazioni telematiche da parte delle Cancellerie delle Sezioni Civili della Corte di Cassazione (cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 19.1.2016). La Corte di Cassazione con un comunicato del 2019 ha annunciato che è possibile effettuare i test per il deposito telematico dei ricorsi presso il sistema di Model Office della stessa Corte. Il 17.6.2019, il SIGP (registro Informatico degli Uffici dei Giudici di Pace) è stato integrato con un modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e le comunicazioni telematiche alle parti e agli ausiliari del Giudice. V. M. Reale, Il giudice di pace si avvia al processo telematico, in Il Quotidiano Giuridico, 25.7.2019.
- La definizione è data alla lett. h) dell’art. 2 del D.M. n. 44/2011. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 41 CAD, il fascicolo informatico è “realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’ articolo 71 , di concerto con il Ministro della funzione pubblica.” Il comma 2-ter del medesimo art. 41 CAD, il fascicolo informatico “reca l’indicazione: a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell’oggetto del procedimento; e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater; e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo”. Il comma 2-quater dell’art. 41 CAD stabilisce che il fascicolo informatico può “contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990”. ↑
- Il sistema di gestione del fascicolo informatico è “la parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia dedicata all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 34” (cfr. comma 2 art. 9 D.M. n. 44/2011). ↑
- Il Provv. DGSIA 16.4.2014 stabilisce “le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” (cfr. art. 1). ↑
- V. comma 2 art. 11 Provv. DGSIA 16.4.2014, a norma del quale il sistema di gestione del fascicolo informatico, “realizzato secondo quanto previsto all’articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno che all’esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei magistrati) tutti i metodi – esposti attraverso appositi web service – necessari per il recupero, l’archiviazione e la conservazione dei documenti informatici, secondo la normativa in vigore; l’accesso al sistema di gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.” ↑
- La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici (comma 8). ↑