Mai dire “udienza a distanza“. La caotica normativa dettata per il contenimento dell’epidemia da coronavirus ha dato una sferzata al processo di rinnovamento della giustizia italiana. Importante approfondire come le cose sono cambiate nella gestione di ogni tipologia di processo, considerando vantaggi e problemi.
Il contesto giustizia digitale
Gli sviluppi tecnologici, così come hanno cambiato profondamente il modo di fare le cose nella vita quotidiana, hanno cambiato il modo di amministrare la Giustizia, il modo di giudicare e il modo di esercitare la professione forense. Lo svolgimento a distanza delle udienze può agevolare e rendere più veloci i processi (garantendone la ragionevole durata ex art. 111 Cost), riducendone i costi. In effetti, la digitalizzazione della Giustizia implica, fra l’altro, il bilanciamento di due princìpi sanciti dalla Costituzione:
- il diritto di difesa (art. 24);
- il principio del buon andamento dell’amministrazione (art. 97) e, in particolare, della Giustizia.
La maggiore effettività di un processo dematerializzato sembra essere diventata un dogma incontestabile. La telematizzazione dei processi può essere letta come un capitolo della più ampia opera di digitalizzazione della Giustizia e, più in generale, della pubblica amministrazione, di cui lo svolgimento delle udienze a distanza mediante collegamento da remoto costituisce un ulteriore sviluppo. Nel contesto della giustizia elettronica europea, l’utilizzo della videoconferenza nei procedimenti giudiziari è parte del Piano d’azione in materia di giustizia elettronica europea fin dal 2008.
Giustizia digitale, gli aspetti privacy delle udienze da remoto: ecco le regole
Storicamente, l’assunzione delle prove costituisce l’utilizzo più importante della videoconferenza nei procedimenti transfrontalieri ma lo stesso è utilizzato per l’audizione di testimoni vulnerabili oppure oggetto di intimidazioni e per le audizioni di esperti. Nell’organizzazione della Giustizia italiana, la videoconferenza è consolidata da diversi anni per celebrare i processi penali che coinvolgono detenuti ritenuti pericolosi e, per i quali, è opportuna la detenzione in carcere, evitando i problemi di sicurezza legati agli spostamenti in aule giudiziarie.
Le udienze digitali penali e deliberazioni in camera di consiglio digitale
La Corte di Strasburgo ha stabilito che la partecipazione dell’imputato all’udienza tramite videoconferenza, di per sé, non viola l’art. 6 par. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Invece, in Francia, il Conseil constitutionnel ha riconosciuto l’importanza della garanzia che si collega alla comparizione fisica dell’interessato dinanzi al Giudice nel quadro di una procedura di detenzione provvisoria, imponendo un limite alla partecipazione a distanza in quanto eccessivamente lesiva del diritto di difesa. In Italia, il dibattito è stato rinfuocato dalla normativa emergenziale che estende la partecipazione a distanza nel procedimento penale. Tuttavia, il diritto dell’indagato o imputato alla partecipazione fisica all’udienza penale sembra essere solo una delle questioni oggetto di dibattito.
Dopo le novità introdotte nella prima fase dell’emergenza da pandemia, con la seconda ondata di contagi è stata riproposta la possibilità di celebrare da remoto alcune udienze penali. Infatti, fra le novità introdotte dal “pacchetto giustizia” del c.d. decreto ristori (d.l. n. 137/2020 conv. con modif. con l. n. 176/2020) vi sono, fra l’altro, disposizioni in materia di udienze penali digitali (mediante collegamento da remoto o in videoconferenza) e di deliberazioni in camere di consiglio digitali (mediante collegamento da remoto o in videoconferenza).
L’art. 23 comma 5 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) prevede che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell’udienza
Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’art. 284, comma 1, c.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’art. 137, comma 2, c.p.p. o di vistarlo, ai sensi dell’art. 483, comma 1, c.p.p.
Le disposizioni di cui al comma 5 art. 23 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
Cosa succede nella pratica
Le nuove disposizioni escludono la celebrazione da remoto per la maggior parte delle udienze penali, anche in considerazione del fatto che gli uffici giudiziari attualmente non sono dotati degli strumenti tecnologici necessari per il corretto funzionamento della giustizia digitale penale. In effetti, nella pratica si celebrano da remoto le prime udienze, le direttissime e le convalide di arresto; gli imputati detenuti o in custodia cautelare partecipano mediante collegamenti video.
Il comma 9 dell’art. 23 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) contiene una previsione di carattere generale, applicabile nei procedimenti collegiali sia civili che penali nei quali le camere di consiglio possono svolgersi mediante collegamenti da remoto. Tale norma prevede che, nei procedimenti civili e penali, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Non viene richiesto che quanto meno un componente del collegio partecipi alla deliberazione essendo presente nell’ufficio giudiziario. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le indicate disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.