La legislazione di emergenza ci ha ormai abituato ad una costante incertezza, chiamando gli operatori a soluzioni interpretative che definire “creative” è limitante e che in molti casi hanno comportato errori od omissioni commesse nella più completa buona fede. Questa dinamica si è riproposta nei suoi caratteri meno edificanti da ultimo nell’introduzione (con D.L. 1/2022) della modifica all’art. 9-sexies del D.L. 52/2021 che disciplina l’“Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari”. Senza curarsi di modificare la rubrica dell’articolo, il D.L. 1/2022 interviene sui suoi contenuti estendendo l’obbligo di Green Pass rafforzato (già previsto per magistrati, giudici onorari e giudici popolari) a “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”.
La disciplina precisa che l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce legittimo Impedimento alla comparizione in udienza.
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Green Pass in tribunale, come funziona
Restano esclusi dall’obbligo di esibire il Green Pass solamente testimoni e parti. Questa norma si intreccia poi con l’introduzione (al comma 1-bis dell’art. 9-bis D.L. 52/21) dell’obbligo di Green Pass per l’accesso agli uffici pubblici (tra cui rientrano corti e tribunali) a far data dal primo febbraio 2022 (ad esempio un soggetto che dovesse accedere al tribunale non come teste né come parte ma ad esempio per richiedere un certificato di casellario, potrà farlo solo con il Green Pass). Di fatto quindi gli unici soggetti che potranno accedere ai tribunali senza Green Pass dal primo febbraio sono i testimoni e le parti del processo, tutti gli altri saranno tenuti a possedere la certificazione verde.
Questo salvo intervenga il DPCM previsto e disciplinato sempre dal nuovo comma 1bis dell’art. 9-bis D.L. 52/21 chiamato ad individuare i servizi “necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” (DPCM che dovrebbe essere emanato entro il 23 gennaio e che a quanto pare dovrebbe legittimare l’accesso agli uffici giudiziari senza Green Pass solo nel caso in cui questo sia finalizzato presentazione di una denuncia/querela). Il problema che però ha fatto molto discutere riguarda però la data di entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per difensori, consulenti, periti e altri ausiliari, che secondo molti andava fatta coincidere con quella prevista per l’accesso ai pubblici uffici (primo febbraio).
Consiglio nazionale forense contro Ministero: perché
Subito, quindi, il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense hanno diffuso una nota chiedendo chiarimenti al Ministero circa la data di entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass nei tribunali. Secondo gli organismi rappresentativi dell’Avvocatura, infatti, la normativa andava interpretata nel senso che l’entrata in vigore della disciplina che introduce l’obbligo del Green Pass nelle aule di giustizia fosse differita al primo febbraio.
Il ragionamento degli organismi forensi è quello per cui sistematicamente l’introduzione dell’obbligo di cui al D.L. 1/2022 per avvocati, periti e ausiliari deve essere sussunta nell’obbligo più generalizzato previsto per tutti i cittadini, questo sia per ragioni di ordine sistematico che per ragioni di ordine pratico (altrimenti fino al primo febbraio sarebbe sufficiente per il soggetto tenuto al possesso del Green Pass affermarsi mero “utente” dell’ufficio giudiziario -e non difensore, perito o ausiliario- per sottrarsi ai controlli).
CNF e OCF hanno quindi chiesto al Ministero un intervento che confermasse l’entrata in vigore differita del Green Pass nei tribunali, in quanto molti presidenti delle corti italiane avevano nel frattempo iniziato a diramare circolari per il controllo del certificato verde già a far data dall’8 gennaio. Il Ministero ha però risposto in senso diametralmente opposto rispetto a quello proposto dall’Avvocatura, con una nota diffusa il 13 gennaio 2022 secondo cui la data entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass nei tribunali decorre dall’8 gennaio.
La roadmap
Il Ministero chiarisce la scansione temporale dell’entrata in vigore del Green Pass nelle aule di giustizia:
- per quanto riguarda dipendenti, magistrati, giudici onorari e giudici popolari l’obbligo di Green Pass era già in vigore prima dell’avvento del D.L. 1/2022;
- per quanto riguarda difensori, periti e ausiliari l’obbligo di Green Pass entra in vigore l’8 gennaio;
- per quanto riguarda la generalità degli utenti (salvo quelli esclusi dal DPCM che individuerà i servizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) l’obbligo di Green Pass entra in vigore il primo febbraio;
- per quanto riguarda gli ultracinquantenni, il controllo degli accessi si estenderà alla presentazione del Green Pass c.d. “Rafforzato” a partire dal 15 febbraio.
Il Ministero chiarisce anche che la disposizione relativa ai difensori, consulenti e periti debba essere intesa in senso ampio, coinvolgendo i legali (la circolare parla poi di liberi professionisti, anche se probabilmente in questo caso va oltre l’intenzione, è evidente che un architetto che acceda per un certificato di casellario non debba essere sottoposto al controllo del Green Pass almeno fino al primo febbraio) che abbiano necessità di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente la loro professione.
Il Green Pass “rafforzato” dal 15 febbraio
Non c’è condivisione nemmeno riguardo all’obbligo per gli ultracinquantenni (n.b.: ultracinquantenni alla data di entrata in vigore del D.L. 1/2022 e quindi dall’8 gennaio 2022) di esibire il Green Pass c.d. “rafforzato” dal 15 di febbraio. Il Ministero, infatti, chiarisce che il personale di sicurezza a presidio degli uffici giudiziari dovrà effettuare il controllo del Green Pass “rafforzato” per tutti gli ultracinquantenni a far data dal 15 febbraio. Quest’onere introduce alcune evidenti complicazioni (una su tutte l’accertamento dell’età dei soggetti all’atto del controllo) che potranno però essere risolte (ci si augura) in via informatica (soluzione che eviterà quindi ai soggetti incaricati dei controlli di conoscere il dato relativo all’età del soggetto controllato).
L’onere di controllo della vaccinazione, con disposizione invero poco comprensibile per quello che dovrebbe essere un obbligo di legge, resta escluso per i testimoni e le parti (non è chiaro cosa accadrà invece ai soggetti che saranno esentati dall’obbligo di esibire un Green Pass base con il DPCM che individuerà i servizi necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, anche loro verosimilmente non saranno controllati per analogia rispetto alla situazione di testimoni e parti). Non è però chiara la disposizione che fa discendere dall’obbligo vaccinale l’impedimento all’accesso alle aule di giustizia. Se è chiaro che il Green Pass rafforzato sarà richiesto agli ultracinquantenni per l’accesso ai luoghi di lavoro e per altri servizi, non è esente da dubbi il fatto che gli stessi debbano essere “lasciati fuori” dai tribunali ove in possesso di regolare Green Pass base (venendo però loro comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa). Anche sul punto sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del Governo.
La manifestazione di dissenso a Roma
Nel frattempo, il 20 gennaio un gruppo di avvocati si è recato presso la Corte di Cassazione a Roma per protestare contro l’introduzione del Green Pass per accedere ai tribunali, ma è stato bloccato dalla Polizia. In quelli che con enfasi giornalistica sono stati definiti “scontri” fra avvocati e polizia, si è giunti ad una mediazione e componimento che ha permesso l’accesso di due “delegati” per presentare una petizione e una denuncia al Segretario Generale della Suprema Corte.
Green Pass e lesione del diritto di difesa
Le proteste davanti al Palazzaccio sono frutto di una voce di dissenso che da più parti si è levata a fronte dell’”ingresso” del Green Pass nelle aule di giustizia italiane, per due ordini di ragioni: la prima di ordine pratico (il controllo Green Pass creerebbe code e disservizi, andando ad incidere negativamente sull’amministrazione della giustizia), la seconda di ordine “costituzionale”: si afferma infatti che subordinare l’accesso agli uffici giudiziari al possesso di un Green Pass finirebbe per minare il ruolo delle parti professionali del processo (avvocati, consulenti e periti), essenziale esplicazione del diritto di difesa garantito ad ogni cittadino italiano.
C’è da dire che questa posizione non è condivisa dalle organizzazioni rappresentative della classe forense, che hanno anzi manifestato di comprendere la necessità della misura, contestandone però le modalità di introduzione. Quel che è certo infatti è che, ancora, in un settore delicato come quello dell’amministrazione della giustizia (e analogo discorso può estendersi ad altri settori altrettanto delicati) sarebbe stato opportuno introdurre una normativa di questo genere dopo averne concertato modalità e criteri con le parti coinvolte (e il tempo c’era) ma il Governo ha deciso nuovamente di calare dall’alto novità incisive e scritte male.