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Intercettazioni, cosa cambia con la legge “Nordio” e i risvolti privacy



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Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto intercettazioni Omnibus con voto di fiducia: un modo per dare più tutele ai cittadini indagati, in conformità alle normative europee ed un sostanziale riordino delle infrastrutture digitali utilizzate per le indagini

Pubblicato il 29 set 2023

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017



intercettazioni

Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto intercettazioni Omnibus con voto di fiducia, che significa, nell’ordine: una vittoria politica del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, un modo per dare più tutele ai cittadini indagati – in conformità alle normative europee – ed un sostanziale, quanto doveroso, riordino delle infrastrutture digitali utilizzate per le indagini.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i passaggi più rilevanti.

Passa la linea Nordio: basta gogna mediatica sulle intercettazioni

Il Guardasigilli ha incassato una vittoria rilevante, conquistata su uno dei campi di battaglia storicamente più difficili: le intercettazioni.

La limitazione delle intercettazioni a strascico, il limite alle trascrizioni delle conversazioni inutili per le indagini per evitare che vengano divulgate per finalità meramente giornalistiche è un caposaldo che difficilmente, ora, potrà essere abbattuto.

Le intercettazioni erano diventate, ormai da anni, uno strumento la cui eterogenesi dei fini era chiarissima agli operatori del diritto: da strumento di indagine, erano passate a mezzo di pressione sull’opinione pubblica, pressione a volte finalizzata a puntellare procedimenti penali sostanzialmente “deboli” sotto il profilo del materiale accusatorio.

Sotto la sferza delle norme dell’Unione e delle sentenze della Corte di Giustizia UE e della Corte EDU, questo modo di procedere è stato, sostanzialmente, limitato alle sole ipotesi di procedimenti legati ad associazioni mafiose e terroristiche.

In questo senso va letto il nuovo comma 2 dell’articolo 268 del Codice di procedura penale che, all’entrata in vigore della legge di conversione, reciterà così: “2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l’espressa dicitura: “La conversazione omessa non è utile alle indagini”».

Sulla carta il testo è “bellissimo”: nella pratica sarà la storia – giudiziaria e giornalistica – a dire se siamo garantisti a fatti o a parole.

Un’ombra: le trascrizioni non rilevanti ai fini delle indagini, spesso, sono rilevanti per scagionare l’indagato.

I difensori dovranno ascoltare tutte le conversazioni per essere sicuri che non sia stato omesso qualcosa di rilevante a favore dei propri assistiti.

Questa attività dovrebbe, però, essere facilitata dall’imminente avvento del processo penale telematico, che dovrebbe permettere agli avvocati di accedere al fascicolo delle indagini – e quindi anche ai file audio delle intercettazioni – direttamente da remoto, tramite il Portale dei servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Limitato di molto, infine, l’utilizzo del captatore informatico per i reati meno gravi – ed era, francamente, ora.

Infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni

L’articolo 2 della legge di conversione è rubricato “Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni”.

Il primo comma della norma dispone quanto segue: “Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali”.

Meno male: tutti i fascicoli di tutti i processi d’Italia online richiedono misure straordinarie di gestione ordinaria IT e di protezione in termini di sicurezza dei dati, sia da aggressioni esterne che da atti di pirateria interna.

Si spera che, tra le altre cose, le agenzie che impiegano i captatori informatici ed effettuano le intercettazioni telefoniche restino in house, se non addirittura di proprietà e diretta gestione ministeriale, dati gli scandali degli anni passati.

Conclusioni

La magistratura inquirente deve rassegnarsi a non poter più utilizzare il binomio media-intercettazioni come mezzo di pressione; i media dovranno adeguarsi sul piano del mercato.

I costi di questo meccanismo ormai sono diventati insostenibili e le sfide cyber a cui l’infrastruttura del sistema giustizia deve far fronte non permettono più una gestione anni Novanta.

La disciplina europea in materia di data protection, infine, impone una gestione garantista dei dati personali, soprattutto delle conversazioni private, telefoniche, ambientali o via chat.

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