processo penale

Intercettazioni, verso il taglio dei server: ecco cosa cambia



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Dovrebbero passare da 140 a 4 i sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione. Una misura, non l’unica del Dl n.105, che mira a mettere a disposizione delle Procure una struttura informatica dedicata alle intercettazioni senza intaccarne l’autonomia ed indipendenza

Pubblicato il 29 ago 2023

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal



Infrastruttura di comunicazione: un approccio open source

Con il Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, il Governo ha iniziato l’opera di razionalizzazione dello stoccaggio delle intercettazioni per fini di Giustizia ampliando, anzitutto, il catalogo dei reati per i quali è possibile autorizzare le intercettazioni più agevolmente; ma l’intervento più importante riguarda l’istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate con competenza interdistrettuale, consentendo il passaggio dalle attuali 140(ogni Procura possiede e gestisce server ad hoc, quasi sempre gestiti da privati) ad un massimo di quattro, stando a quanto dichiarato dal Ministro della Giustizia.

Le misure ed il rinvio ai regolamenti ministeriali

Anzitutto, l’art. 1 D.L. 105/2023 amplia il catalogo dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni con i soli sufficienti indizi, in deroga all’art. 267 c.p.p (gravità indiziaria ed assoluta indispensabilità a fini investigativi) ivi includendo il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. ed il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) altresì commessi con finalità di terrorismo ovvero con modalità mafiose o per agevolare le consorterie criminali.

Tuttavia, il nucleo più importante dell’intervento normativo è contenuto nell’art. 2 D.L. 105/2023 che al comma 1 precisa che “Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali”.;l’art. 2 co. 2 D.L. 105/2023 demanda ad un successivo decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L., il compito di definire “i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi”.

Gli assi principali che hanno ispirato l’intervento sono:

  • Uniformità e massimizzazione degli standard di sicurezza;
  • Facilitazione degli aggiornamenti (c.d. “security patching”);
  • Adozione dei migliori standard qualitativi dei sistemi da implementare;
  • Interoperabilità dei sistemi;
  • Efficientamento dei processi;
  • Economicità in relazione ai costi di gestione dei server;
  • Risparmio energetico.

Lo spirito della riforma

Tuttavia, l’intenzione del legislatore è quella di normare nel dettaglio il funzionamento delle infrastrutture interdistrettuali a supporto delle Procure, ragion per cui, il comma 3 art. 2 D.L. 105/2023 , stabilisce che entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (ossia 150 giorni dall’entrata in vigore del D.L.) un ulteriore decreto ministeriale dovrà individuare i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati delle intercettazioni che ne assicurino l’autenticità, l’integrità e la riservatezza anche in relazione al conferimento (dei dati) e ai sistemi di ripristino (c.d. backup), aspetti questi che investono il GDPR (Reg. Privacy) pertanto non si comprende la ragione per cui il legislatore non abbia vincolato l’adozione del D.M. ad un parere del Garante, aspetto, questo, che, ad avviso dello scrivente, dovrebbe essere corretto in sede di conversione.

Il D.M. dovrà, oltretutto, stabilire i dettagli tecnici relativi ai collegamenti fra le infrastrutture e le centrali d’ascolto delle singole Procure, garantendo i massimi standard di sicurezza e riservatezza.

L’individuazione dei responsabili del trattamento

Un’importante precisazione va fatta in relazione all’individuazione dei responsabili del trattamento, difatti, il successivo comma 4 precisa che i requisiti tecnici (di cui al comma precedente, ndr) «garantiscono l’autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché’ sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. », chiarendo, di fatto, qualche dubbio sollevato in relazione al possibile accesso dei dati relativi alle intercettazioni da parte dell’esecutivo.

In buona sostanza, lo spirito della riforma è quello di mettere a disposizione delle Procure una struttura informatica dedicata alle intercettazioni senza intaccarne l’autonomia ed indipendenza.

La sicurezza dei dati

In ogni caso, fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza del dato, il Ministero della Giustizia assicura il funzionamento dell’infrastruttura telematica mediante l’implementazione e la manutenzione della stessa, con lo specifico divieto di trattare i dati in chiaro, il che fra presupporre che gli stessi dovranno essere crittografati assicurando che decriptazione possa avvenire solo con chiavi a disposizione delle singole Procure.

Detto ciò, i successivi commi 5, 6 e 7 disciplinano la fase transitoria relativa alla tenuta delle intercettazioni, demandando, sempre ad un D.M. da adottare entro il 1° marzo 2024, l’istituzione dell’archivio digitale delle intercettazioni e dei relativi atti da mettere a disposizione delle parti secondo le tempistiche e modalità del codice di procedura penale; in ogni caso, dalla data di entrata in vigore del D.M. succitato, dovrà essere iniziata la fase di migrazione e conferimento dei nuovi dati , tutto ciò sotto la sorveglianza del DSGIA e dei singoli Procuratori della Repubblica.

Fra l’altro, il comma 7 attua l’art. 89 bis disp. att. c.p.p. nella misura in cui specifica che le operazioni di consultazione debbano avvenire presso la Procura che ha disposto l’intercettazione.

In ultimo, il comma 8 stabilisce che «le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1» definendo la tappa finale della road map che dovrebbe rendere pienamente operativa l’infrastruttura concepita dal legislatore.

Conclusioni

Va detto che è prematuro poter prevedere i risvolti pratici dell’intervento normativo anche perché l’effettiva operatività, subordinata al rilascio di decreti ministeriali scanditi temporalmente che, come già avvenuto in passato, non è detto che vengano adottati nei termini prestabiliti; oltretutto, l’intervento è stato inserito in un contesto emergenziale e non coerente con la materia procedurale (il D.L. disciplina anche, fra le altre, la proroga dei contratti dei Dirigenti Pubblici) e non è improbabile che verranno adottate modifiche in sede di conversione.


Fonti: Intercettazioni, privacy rafforzata con meno server di G. Negri – Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2023.

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