L’analisi

Ma quale riforma della giustizia digitale civile, i tribunali sono ancora in ritardo



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La riforma della giustizia digitale civile non è stata accompagnata né precorsa dalla riorganizzazione delle risorse e delle infrastrutture tecnologiche. E anche il nuovo intervento del legislatore non risolve i problemi

Pubblicato il 7 giu 2023

Ione Ferranti

Studio legale Ferranti



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L’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma della giustizia digitale civile non è stata accompagnata né precorsa dalla inevitabile organizzazione delle risorse (umane e finanziarie) e delle infrastrutture tecnologiche.

A tale discrasia ha fatto seguito un nuovo intervento del Legislatore con l’ennesima decretazione d’urgenza (c.d. decreto-legge PNRR 3) e altri provvedimenti volti a superare alcune problematicità legate all’attuazione della riforma della giustizia digitale civile. Ne deriva una digitalizzazione a macchia di leopardo.

Le disposizioni in materia di efficientamento del comparto giustizia

L’attuale situazione di scopertura dell’organico della magistratura ordinaria presenta connotazioni di assoluta gravità, ripetutamente denunciate negli ultimi anni sia dall’Avvocatura che dalla stessa Magistratura. Il PNRR individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell’Italia.

Per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto, oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell’intero sistema giudiziario. Per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR ha previsto anche un quadro di investimenti. Per ridurre la durata dei processi, il PNRR fissa, fra l’altro, i seguenti obiettivi:

  • portare a piena attuazione l’Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90/2014;
  • rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell’innovazione organizzativa;
  • potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dal PNRR in materia di giustizia è indispensabile garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti anche alla luce delle vacanze future del prossimo quadriennio, dovute al collocamento a riposo, per raggiungimento dei limiti di età, di oltre 640 magistrati. Le carenze nell’organico, infatti, rischiano di compromettere la realizzazione degli obiettivi assunti con il PNRR.

L’art. 10, comma 1, del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n.13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) si propone di far fronte alla situazione di grave scopertura dell’organico della magistratura ordinaria. Al dichiarato fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1, Asse 2 “Giustizia” del PNRR, in deroga alle norme di cui all’art. 8 comma 3 bis d.lgs n. 160/2006, l’art. 10 comma 1 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 01/12/2021 e del 18/10/2022.

L’art. 10 comma 2 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n.13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) modifica l’art. 11 comma 1 d.l. n. 80/2021; alla lett. a) si specifica che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento. Alla successiva lett. b), si precisa, con riferimento agli addetti all’ufficio per il processo nell’àmbito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente.

L’art. 10 comma 2 bis del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n.13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) interviene sul comma 1 dell’art. 13 d.l. n. 80/2021, in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati.

Le criticità legate all’ampliamento della portata dell’obbligo di deposito telematico degli atti

Il Legislatore nel 2023 è intervenuto di nuovo sull’obbligo del deposito telematico degli atti processuali, ampliandone la portata. L’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) modifica l’art. 196 quater disp. att. c.p.c., relativo all’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti.

Il Capo I (Degli atti e dei provvedimenti) del Titolo V-ter, dedicato alla giustizia digitale (introdotto dall’art. 4, comma 12, d.lgs. n. 149/2022) dà attuazione ai princìpi di delega (legge n. 206/2021) che impongono nei procedimenti civili il deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici.

La riforma riconduce alle disposizioni di attuazione del codice le previsioni sul processo civile telematico (“PCT”) contenute negli artt. 16 bis ss. d.l. n. 179/2012, abrogate. Segnatamente, l’art. 196 quater prevede che il deposito di tutti gli atti e i documenti delle parti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il comma 4 della stessa norma riserva la facoltà per il giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti al ricorrere di ragioni specifiche, e al capo dell’ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data adeguata e tempestiva conoscenza del malfunzionamento e dell’avvenuta riattivazione del sistema.

I commi 3 e 4 dell’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) hanno per oggetto l’obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile. Al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un’applicazione universale, il decreto-legge PNRR 3 estende la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 01/03/2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.

Più specificamente, con la lett. a) del comma 3 dell’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023), viene espunto dall’art.196 quater disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria. La lett. b) introduce l’obbligo di deposito telematico di provvedimenti e verbali di udienza per i magistrati, così da realizzare l’obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che in prevalenza ha lo scopo digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione mira ad estendere l’obbligo per i magistrati, modificando le previsioni del d.lgs n. 149/2022 nella parte in cui lo limita ai soli procedimenti monitori, come già in precedenza, salva in ogni caso la previsione che consente in talune circostanze di essere autorizzati al deposito cartaceo.

In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, fra l’altro, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31/12/2023. Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo.

Il comma 4 dell’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 3 abbiano effetto a decorrere dal 01/03/2023 e si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 3, secondo periodo, d.lgs n. 149/2022.

Per effetto del citato art. 35, comma 2, del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) la norma modificata dovrebbe applicarsi dal 01/01/2023 ai procedimenti civili pendenti dinnanzi al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dal 01/03/2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti.

Tuttavia, con provv. 01/03/2023, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dovuto rilevare che allo stato non è possibile provvedere al deposito dei verbali di udienza con modalità telematiche per indisponibilità del sistema informatico, non essendo ancora state sviluppate le relative funzionalità. Conseguentemente, con provv. 01/03/2023, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dovuto autorizzare (ai sensi dell’art. 196 quater comma 4 disp. att. c.p.c.) a decorrere dalla stessa data il deposito cartaceo dei verbali di udienza sino alla data di adeguamento del sistema informatico.

A complicare ulteriormente un quadro già molto articolato, il 01/03/2023 si è aggiunto un ulteriore Protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione intercorso fra la Corte di cassazione, la Procura generale della Corte di cassazione, l’Avvocatura dello Stato e il Consiglio nazionale forense, destinato a superare i precedenti protocolli d’intesa. Con tale Protocollo d’intesa, per quanto di interesse in questa sede, si prevede che i difensori delle parti, compresa l’Avvocatura dello Stato, provvedono a depositare telematicamente sulla piattaforma PCT le copie digitali di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già depositati in cartaceo, ove nella loro disponibilità (cfr. art. 4.2.). Infatti, attualmente pendono dinanzi alla Corte numerosi procedimenti civili introdotti nelle forme ordinarie, mediante il deposito degli atti esclusivamente in forma cartacea. Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato preferibile far intervenire il Legislatore con una norma ad hoc, con lo scopo di affidare l’incarico di digitalizzare gli atti analogici contenuti nei fascicoli cartacei dei procedimenti civili pendenti ante PCT a una società esterna a cui affidare il relativo appalto, anziché gravare di tale incombente le parti private e l’Avvocatura dello Stato.

Peraltro, l’art. 35 commi 1 e 2 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) si occupa della conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili, disciplinando la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del “cartaceo”). I commi 1 e 2 dell’art. 35 dispongono in ordine alla conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili, purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.

Il comma 4 dell’art. 35 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) fa in ogni caso salvo il disposto dell’art. 35, comma 3, secondo periodo, d.lgs n. 149/2022 in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. si applica dal 30/06/2023.

L’art. 36 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

L’art. 36 comma 1 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) prevede che nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione anche le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possano depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del successivo comma 4. Inoltre, viene stabilito che in tale evenienza il deposito si perfezioni esclusivamente con tali modalità e si specifica che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale vengano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.

Il comma 2 dell’art. 36 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) conferisce alla parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la possibilità di manifestare la volontà di ricevere comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale stesso. Il riferimento è al comma 7 dell’art. 16 d.l. n. 179/2012 (conv. l. n. 221/2012), in virtù del quale la parte, il cui indirizzo PEC non risulti da pubblici elenchi, nei procedimenti civili in cui sta in giudizio personalmente, possa indicare l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Il comma 3 dell’art. 36 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia l’individuazione dei procedimenti e degli uffici giudiziari in relazione ai quali sono destinate a trovare applicazione le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l’emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, per esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli obiettivi del PNRR (milestone con task “normativo” M1C1-38), è stata fissata al 01/01/2025.

Infine, il comma 4 dell’art. 36 del c.d. decreto-legge PNRR 3 (d.l. n. 13/2023 conv. con modif. con l. n. 41/2023) dispone che le specifiche tecniche di cui al comma 1 siano adottate con decreto DGSIA del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L’avvio del processo civile telematico dinanzi al Tribunale per i minorenni e al Giudice di pace

Per i Tribunali per i minorenni e i per i Giudici di pace la data del 30/06/2023 segna una svolta epocale, vista la perdurante assenza di un processo telematico e di un sistema informatico adeguato e dialogante con gli altri settori del mondo giudiziario (dove è operativo da tempo il PCT). La digitalizzazione della giustizia italiana, finora, è stata attuata per gradi e settori, risultandone un quadro disorganico ed eterogeneo, alle cui mancanze hanno cercato di porre rimedio protocolli d’intesa e altri provvedimenti dettati dalla necessità supplire alla fine della vigenza della normativa emergenziale emanata durante la pandemia (la quale aveva dato una forte spinta alla digitalizzazione al fine di evitare l’accesso fisico delle persone negli uffici giudiziari e di consentire il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale).

A titolo esemplificativo, basti pensare al Protocollo d’intesa, intercorso il 31/01/2023, fra il Tribunale per i minorenni di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano per i depositi e gli accessi al fascicolo nei procedimenti civili pendenti dinanzi al medesimo Ufficio. Tale Protocollo d’intesa, dato atto della lesione del diritto di difesa cagionata dal ritardo nella digitalizzazione della giustizia minorile, conviene di privilegiare il canale informatico per il deposito degli atti diversi da quello introduttivo e di costituzione in giudizio tramite PEC, non avendo tale modalità di deposito alcuna copertura legislativa una volta cessato il periodo connesso all’emergenza dovuta alla pandemia COVID-19.

Peraltro, dal 2024 il Tribunale per i minorenni è destinato a essere sostituito dal Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Per quanto concerne l’avvio del PCT dinanzi ai Giudici di pace, con provv. 09/05/2023, la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (“DGSIA”), Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, ha comunicato l’attivazione della procedura a valore legale per gli uffici dei Giudice di Pace elencati nel relativo allegato in sperimentazione – Settore civile.

Con riferimento alla partenza della fase sperimentale del deposito telematico presso gli Uffici dei Giudici di pace, con nota pubblicata il 26/05/2023 sul website dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Ministero della giustizia, Staff diffusione PCT per i Giudici di pace, ha invitato gli avvocati a cominciare subito a compiere i depositi telematici – in via sperimentale – al Giudice di pace. Data la fase sperimentale, il deposito telematico deve essere necessariamente accompagnato dal deposito tradizionale cartaceo e, pertanto, gli “Avvocati sperimentatori” procedono con il deposito telematico e il perfezionamento dello stesso con la produzione del deposito cartaceo entro i termini di legge. All’atto dell’accettazione del deposito telematico la cancelleria scarica l’evento di deposito sull’applicativo di registro (Sistema Informatico Giudici di Pace o “SIGP”). In tal modo all’evento risulta associato il deposito telematico (che deve essere, comunque, affiancato dal deposito cartaceo dagli avvocati). Il deposito anzidetto dovrà riportare in calce l’indicazione di copia conforme all’originale cartaceo redatta dall’avvocato depositante.

Gli Avvocati, per i depositi presso gli Uffici dei Giudici di Pace, devono utilizzare gli schemi atto (XSD) previsti per tale tipologia di ufficio, che sono stati già pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici. Non è possibile utilizzare gli stessi schemi atto già in uso presso i tribunali. L’utilizzo di questi ultimi viene riconosciuto come errore dal sistema. Pertanto, i depositi potranno essere effettuati utilizzando redattori o gestionali previsti per tale tipologia d’ufficio. Tali schemi XSD sono stati rilasciati anticipatamente, rispetto ai tempi di avvio in modalità sperimentale delle funzionalità di deposito telematico sui sistemi degli Uffici dei Giudici di Pace (SIGP), al fine consentire alle software house di adeguare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti.

Presso gli Uffici dei Giudici di pace non ancora abilitati al PCT:

  • dal 01/03/2023, il contributo unificato e il diritto di anticipazione forfetaria, il diritto di copia, il diritto di certificazione e le spese per le notifiche a richiesta dell’ufficio devono comunque essere corrisposti con pagamento telematico;
  • l’Avvocato non può procedere autonomamente all’attestazione di conformità del provvedimento di esecutorietà emesso dal Giudice di pace (agli effetti dell’art. 475 c.p.c.); pertanto, in tal caso, la Cancelleria rilascia la copia del provvedimento (in genere si tratta di un decreto ingiuntivo, ex artt. 647 e 654 c.p.c.) e ne attesta la conformità all’originale, con riscossione dei rispettivi diritti (cfr. provv. 24/04/2023 – risposta a quesito posto sul Canale Filo diretto dai Presidenti dei Tribunali di Bolzano e Rovereto – formazione del titolo esecutivo e diritti di copia Rif. Prot. DAG n. 75356.E e n. 75365.E del 05/04/2023 sul website del Ministero della giustizia).

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