Una delle tante e significative modifiche in vigore dal 30 giugno 2023, contenute nel decreto legislativo 149/2022, emanato dal Governo nel rispetto della L. 206/2021, è quella relativa alle notifiche degli avvocati ai sensi della Legge 53/94. Ecco cosa cambia.
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L’indice delle Pubbliche Amministrazioni
Il nuovo comma 1 bis dell’art. 3 bis L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell’individuazione dell’indirizzo PEC delle PA. Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l’art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione.
Si precisa altresì che la modifica apportata al comma 2 dell’art. 3 L. 53/94 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l’art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) con l’art. 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
La legge 53/94 riporta:
“Art. 3 bis comma 1 bis
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221″.
Perfezionamento della notifica
La modifica apportata al comma 3 dell’art. 3 bis L. 53/94, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell’art. 147 c.p.c. i quali sono stati a loro volta modificati dal predetto decreto legislativo e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.
La legge 53/1994 indica:
Art. 3 bis comma 3
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
Obbligo di notifica PEC
Il nuovo articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 introduce per l’avvocato l’obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:
a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
La legge 53/1994 dice:
Art. 3 ter comma 1
1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.
Notifica PEC non andata a buon fine
L’art. 3 ter commi 2 e 3 della L. 53/94 dispone altresì che, ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l’avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l’inserimento è stato eseguito.
Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
La legge 53/1994 precisa:
Art. 3 ter comma 2 e comma 3
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6 – quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.
La notifica in modalità cartacea
L’articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell’avvocato effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 3-ter;
più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l’atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l’avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web prevista dall’art. 359 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La legge 53/1994 dice:
Art. 4
1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.