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Processi telematici: lo stato dell’arte su progressi e ostacoli

L’emergenza coronavirus ha portato a sviluppare forme di digitalizzazione della giustizia su cui è opportuno riflettere per il futuro: ecco le condizioni attuali

Pubblicato il 26 Mar 2021

Ione Ferranti

Studio legale Ferranti

La caotica normativa per il contenimento dell’epidemia coronavirus – consistente in una moltitudine di misure straordinarie e urgenti per contrastare la pandemia, anche attraverso la compressione di diritti fondamentali – ha dato una sferzata al processo di rinnovamento della giustizia italiana. La telematizzazione dei processi può essere letta come un capitolo della più ampia opera di digitalizzazione della giustizia e, più in generale, della pubblica amministrazione. Vediamo qual è la situazione a marzo 2021.

Gli obiettivi

La seconda fase dell’emergenza da pandemia ha dato un ulteriore impulso alla digitalizzazione della giustizia, concretizzatosi nell’inserimento nel c.d. Decreto ristori del “pacchetto giustizia” (artt. 23-30 d.l. n. 137/2020 conv. con modif. con l. n. 176/2020). In particolare, in materia penale la spinta verso la digitalizzazione ha interessato, fra l’altro, le udienze digitali, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio digitale, il deposito telematico e il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari. L’obiettivo del Legislatore è di permettere alla giustizia penale di funzionare in sicurezza durante la pandemia ma il processo penale fatica a funzionare a distanza, anche a causa di insufficienti dotazioni tecnologiche degli uffici giudiziari.

Processo penale telematico

Già da tempo, l’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta via p.e.c. (sia dal diretto interessato, persona fisica o giuridica, sia dal difensore munito di procura speciale) e viene rilasciata via PEC. Per quanto concerne il S.I.C.P. (Registro della cognizione penale), è attivata la funzionalità che consente la trasmissione telematica dell’avviso di deposito della sentenza (ex art. 548 c.p.p.) e la visibilità in automatico dell’estratto della medesima. È operativa la funzionalità che consente l’interoperabilità fra il Portale Notizie di Reato, il registro S.I.C.P.-RegeWeb e il gestore documentale TIAP-Document@ e, quindi, un flusso informatico (invio notizia di reato, ricezione/validazione, creazione fascicolo digitale) che costituisce l’embrione del p.p.t.

La normativa d’urgenza COVID-19 ha ampliato la digitalizzazione del p.p.t., prevedendo l’estensione delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi del processo penale in via telematica al difensore di fiducia anche dell’imputato e delle altre parti processuali, mediante sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. La stessa prevede la possibilità di assicurare la partecipazione de remoto delle persone detenute non solo con multivideo conferenza ma anche con collegamenti più agili, sempre utilizzando infrastrutture tecnologiche individuate dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia . Infine, è previsto che le norme dettate dall’art. 83 d.l. n. 18/2020, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alla Magistratura militare e, quindi, al processo penale militare.

Il deposito telematico tramite il Portale deposito atti Penali

In materia penale il deposito telematico avviene secondo due modalità: attraverso il Portale Deposito atti Penali (“PDP”), previsto dall’art. 24 comma 1 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020), oppure mediante invio di una p.e.c. (art. 24 comma 4). Il PDP è accessibile online dai difensori, tramite area riservata, dal Portale Servizi Telematici (PST) del Ministero della giustizia. L’accesso all’area riservata PDP è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con ruolo di avvocato (v. il Manuale Utente PDP del Ministero della giustizia).

Portale depositi penali, ecco a cosa serve e come usarlo: il tutorial

L’art. 24 comma 1 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) prevede, fra l’altro, che il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell’art. 415 bis comma 3 c.p.p. avviene esclusivamente mediante deposito sul PDP, individuato con provvedimento DGSIA del Ministero della giustizia. Quest’ultimo è stato emanato l’11.5.2020. Il 13.1.2021 è stato emanato un decreto del Ministero della giustizia (recante disposizioni in materia di Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020). Il predetto d.m. 13.1.2021 ha ampliato il novero degli atti del processo penale per cui è previsto esclusivamente il deposito telematico.

Dal 6 febbraio 2021, devono essere depositati esclusivamente telematicamente tramite il PDP negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali i seguenti atti:

  1. l’istanza di opposizione all’archiviazione (di cui all’art. 410 c.p.p.);
  2. la denuncia (di cui all’art. 333 c.p.p.);
  3. la querela (di cui all’art. 336 c.p.p.) e della relativa procura speciale;
  4. la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato (di cui all’art. 107 c.p.p.).

Come già accennato, tali atti vanno ad aggiungersi a quelli per cui il d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori, conv. con modif. con l. n. 176/2020) ha previsto la possibilità o, in taluni casi, l’obbligatorietà della loro trasmissione o del loro deposito telematici (notizie di reato, atti e documenti da parte della p.g.; memorie, documenti e istanze successivi alla chiusura delle indagini preliminari depositati dai difensori; impugnazioni, opposizioni e reclami).

Il deposito telematico a mezzo PEC

Lo stesso art. 24 comma 4 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) stabilisce che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 della medesima norma, fino alla scadenza dello stato di emergenza, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di PEC inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati, di cui all’art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21.2.2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi p.e.c. degli uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

Con il medesimo provvedimento DGSIA sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Con provvedimento 9 novembre 2020 DGSIA sono stati individuati gli indirizzi p.e.c. degli uffici giudiziari destinatari dei depositi penali e sono state dettate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. Gli indirizzi di PEC degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati sono riportati nell’elenco di cui all’allegato numero 1 al provvedimento DGSIA 9 novembre 2020.

I requisiti dell’atto processuale

L’atto processuale in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di p.e.c. presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, deve rispettare i seguenti requisiti:

  • deve essere in formato PDF;
  • deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
  • non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
  • è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:

  • sono in formato PDF;
  • le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di PEC assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento DGSIA di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Indagini preliminari digitali

Il “pacchetto giustizia” inserito nel c.d. “decreto ristori” ha introdotto novità in materia di digitalizzazione delle indagini preliminari. Fra le novità introdotte è previsto che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento DGSIA del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. È fatta comunque salva la facoltà del difensore della persona sottoposta alle indagini di opporsi, quando l’atto richiede la sua presenza.

Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché’ dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’art. 137, comma 2, c.p.p.

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Il comma 4 dell’art. 23 d.l. n. 137/2020 (conv. con modif. con l. n. 176/2020) prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d. lgs n. 271/1989. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p.

Conclusioni: verso un cyber-diritto processuale

L’accelerazione data dalla normativa d’urgenza COVID-19 al processo di digitalizzazione dei processi – civili, penali, amministrativi, contabili e tributari – va considerata positivamente, se i risultati raggiunti, in via transitoria, nella situazione di emergenza verranno definitivamente consolidati e stabilizzati. È opportuna altresì un’opera di coordinamento fra la normativa processuale e la normativa sui processi telematici, accompagnata da una semplificazione dei procedimenti telematici e da un ammodernamento di istituti processuali superati dal progresso tecnologico.

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