La scheda

Processo amministrativo telematico, si punta alla privacy: tutti gli aggiornamenti normativi

Con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa a gennaio 2021 è stata aggiornata la disciplina del Processo amministrativo telematico: focus su data protection e udienze da remoto

Pubblicato il 24 Feb 2021

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

La disciplina del Processo amministrativo telematico è stata aggiornata rispetto al caos normativo conseguente all’emergenza sanitaria. Il decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 gennaio include anche un aggiustamento delle regole tecniche in vista dei futuri sviluppi, che vedranno presto la telematizzazione del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, uno dei pochi ricorsi giurisdizionali amministrativi rimasto al di fuori della compiuta opera di telematizzazione che ha trasformato negli anni scorsi il processo amministrativo. Inoltre, il decreto disciplina le regole tecniche per la gestione delle udienze da remoto ai sensi del D.L. 137/2020.

Processo amministrativo telematico, a cosa serve il provvedimento

Con decreto dello scorso 28 dicembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio), il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché le regole per la sperimentazione e la graduale applicazione degli ultimi aggiornamenti introdotti.

Il decreto, ultimo degli aggiustamenti alle regole tecniche del PAT resi necessari dalla normativa emergenziale (i cui effetti sul processo amministrativo sono stati da ultimo prorogati con D.L. 183/2020 art. 1 co. 17 al 30 aprile 2021) va a sostituire il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 adottato il 22.05.2020 ed è entrato in vigore il 12.01.2021.

Processi telematici: lo stato dell’arte su progressi e ostacoli

Processo amministrativo telematico e privacy

Il decreto contiene (finalmente) anche un maquillage davvero opportuno con riguardo alla normativa privacy. I precedenti decreti, da ultimo quello del maggio scorso, erano infatti rimasti fermi al Codice Privacy, senza adeguare il lessico e i riferimenti delle regole tecniche al GDPR. La nuova versione delle regole tecniche prende atto del cambiamento e registra numerose modifiche conseguenti, che vanno dal semplice richiamo al GDPR in vece del Codice Privacy (come ad esempio agli artt. 1 e 3 dell’allegato 1 al decreto), al superamento della dicitura “dati sensibili” per un riferimento che rimanda all’art. 9 del Reg. UE 679/2016.

Interessante anche l’evoluzione delle modalità di comunicazioni di atti contenenti appunto dati appartenenti a categorie particolari, che secondo la normativa appena emanata avviene per estratto, con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto (accesso che avviene con modalità tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività), innovazione senz’altro interessante anche se pone a carico delle cancellerie l’operazione (a volte per nulla banale) di individuazione dei dati appartenenti a categorie particolari nell’atto da comunicare.

Nuove disposizioni in caso di malfunzionamenti del sistema

La normativa registra inoltre un aggiornamento circa la possibilità, in situazioni di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA (Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa), di deposito cartaceo di atti, documenti e verbali, stabilendo anche le procedure per l’immissione nel sistema informatizzato dei dati non appena questo torni ad essere disponibile.

La nuova disciplina chiarisce infine i requisiti dell’infrastruttura cloud della Giustizia Amministrativa (che deve rispettare le linee guida AgID) e l’obbligo di conservazione dei dati e dei documenti versati nel sistema in capo all’amministrazione (similmente a quanto accade nel processo tributario telematico) nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 44 del CAD.

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