Il Processo Civile Telematico, dopo sperimentazioni, entrate in vigore differite, provvedimenti autorizzativi solo per alcuni Tribunali, è diventato obbligatorio nei confronti di tutti i procedimenti per decreto ingiuntivo e per i nuovi procedimenti instaurati in primo grado presso i Tribunali e per le parti già costituite il 30 giugno 2014. Dalla stessa data è diventato obbligatorio anche per i processi in corso, dal 31 marzo 2015 per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi. Infine, il 30 giugno 2015, è diventato obbligatorio per tutti gli atti delle parti costituite avanti le Corti di Appello.
Processo Civile Telematico, cosa manca ancora
Il civile ha scelto una obbligatorietà graduale, quindi, ma ancora incompleta. Mancano all’appello non solo gli atti introduttivi (oggi facoltativamente depositati in telematico), che determinano la compresenza di un fascicolo cartaceo e telematico, ma anche il deposito telematico nei procedimenti presso i Giudici di Pace, la Corte di Cassazione, alcuni Tribunali con competenze speciali (es. minorenni), per i quali a breve si attendono importanti sviluppi.
Il riferimento normativo è l’articolo 16-bis, comma 1, del Dl 179/2012 (a più riprese aggiornato), in base al quale «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». In parole semplici, c’è l’obbligo telematico per tutti gli atti di parte e per i provvedimenti giudiziari. Come detto, dal 30 giugno 2015 l’obbligo è esteso anche ai processi di appello.
Il successivo comma 1-bis riguarda invece gli atti per i quali è ancora in vigore il doppio regime, e che quindi possono essere depositati telematicamente pur essendo ancora prevista la forma cartacea. «Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e’ sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Si tratta degli atti introduttivi e quelli in cui le parti si costituiscono in giudizio.
Per quanto riguarda i giudici di pace, nel luglio scorso il ministero ha annunciato la partenza del progetto “Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace”, che ha l’obiettivo di integrare i servizi informativi della giustizia civile (attualmente non c’è interoperabilità) e di estendere l’uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace.
Processo Civile Telematico, le fonti
Le fonti del Processo Telematico ruotano perlopiù attorno a previsioni contenute in Decreti Legge. In particolare nel D.L. n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ma anche nel Decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.
La regolamentazione generale è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che fa salve le disposizioni sul processo telematico in diverse disposizioni, nel regolamento eIDAS, al quale il CAD rimanda, e in disposizioni del Codice di procedura Civile.
Lo schema normativo è tipico del processo telematico: normativa primaria, normativa secondaria (che ritroviamo nel Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 – regole tecniche) e normativa regolamentare.
Il Processo Civile Telematico viene regolamentato nel dettaglio da specifiche tecniche, ovvero dal Provvedimento del Direttore DGSIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche.
Ma ciò non basta: ad integrare le disposizioni si trova anche una circolare, persino in una versione “consolidata” a seguito di modifiche ed integrazioni, del 23 ottobre 2015.
Per le notifiche a mezzo PEC, invece, la normativa di riferimento è la Legge n. 53 del 1994, integrata dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate. Ecco un utile grafico della Fondazione Italiana per l’innovazione forense.
Autorità ed infrastrutture
Il Processo Civile Telematico dipende dal Ministero della Giustizia e la sua realizzazione pratica è demandata alla sua Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati – DGSIA.
Il sistema del Processo Civile Telematico si basa su due sistemi: il SICID, Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale, e il SIECIC, Sistema informativo per le esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali.
Software per il Processo Civile Telematico
L’avvocato, il consulente tecnico e i vari attori del processo che vogliono depositare un atto telematico devono utilizzare un software “imbustatore”, che crea una c.d. “busta telematica” con formato *.enc (encripted) che viene inviata all’Ufficio Giudiziario in modalità sicura. Il Ministero mette a disposizione di chiunque sul proprio sito le specifiche tecniche di interfaccia e le modifiche in modo che il mercato possa fornire il necessario software per il deposito.
Per creare gli atti del processo telematico è necessario un redattore atti (suite di office, open office, etc), una casella di Posta elettronica Certificata e una firma digitale.
Per tutti i collegamenti con il fascicolo processuale, è necessario infine avere un Punto di Accesso (PDA), tramite iscrizione online. L’elenco di tutti i PDA disponibili è presente sul portale della giustizia telematica del ministero.
Formati e firme digitali
Gli atti nel PCT sono in formato PDF “nativo digitale” cioè la trasformazione in PDF di un file di testo. Tuttavia, in molti casi ancora troviamo scansioni di atti (ad esempio nelle procedure esecutive o le citazioni notificate tradizionalmente se depositate in tale modalità).
Per i documenti allegati sono ammessi i formati pdf, txt, rtf, xml, gif, jpg, tiff, eml, msg, anche nei formati compressi zip, rar, arj.
Dopo alcuni anni di esclusivo utilizzo di firme CAdES-BES, il Processo Civile Telematico ammette, dal 16 aprile 2014 con la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche, anche firme PAdES-BES.
Deposito Atti
Nel Processo Civile Telematico il deposito telematico si effettua esclusivamente tramite PEC agli indirizzi PEC dedicati degli Uffici Giudiziari utilizzando un software apposito fornito dal mercato delle software house.
Il deposito si perfeziona con il ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna delle PEC, rimanendo condizionato nella definitiva accettazione dal positivo superamento dei controlli automatici operato dai sistemi e dall’accettazione materiale del deposito da parte della cancelleria.
Notifiche via PEC e registri
Le notifiche a mezzo PEC nel Processo Civile sono regolate dalla Legge n. 53 del 1994 e da alcune fonti richiamate (D.L. 179/12, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che rimanda a sua volta alla normativa tecnica).
Le notifiche a mezzo PEC nel processo civile sono effettuate a indirizzi estratti dai Pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: INIPEC, Registro PP.AA., ReGIndE e Registro imprese.
Attestazioni di conformità
Il Processo Civile Telematico disciplina diverse ipotesi di attestazioni di conformità: per le copie di atti estratte o depositate nel fascicolo telematico (attestazione nel medesimo file o in file separato con descrizione dell’atto e nome del file); per le copie di atti estratte dal fascicolo o copie informatiche di atti analogici utilizzate ai fini della notifica a mezzo PEC (attestazione in relata di notifica con descrizione dell’atto e nome del file); attestazione della procura (con firma digitale); attestazioni delle copie informatiche degli atti relativi alle esecuzioni – titolo, precetto e pignoramento (medesimo file o file separato con descrizione atto e nome del file).
Lo stato dell’arte del Processo civile telematico
Gli ultimi dati forniti dal ministero sono aggiornati a maggio 2018. In un anno (giugno 2017-maggio 2018) sono stati depositati 8milioni 498mila 832 atti, di cui: 399mila 095 ricorsi per decreto ingiuntivo, 6milioni 361mila 410 atti endo-procedimentali, e 1 milione 738mila 327 atti introduttivi e di costituzione. La media mensile è salita dell’1%, a quota 708mila 172 depositi telematici.
Gli avvocati iscritti al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici sono 255mila 402. I provvedimenti telematici depositati dai magistrati sono stati 4 milioni 811mila 161, di cui 1 miliione 486mila 704 verbali di udienza, 379mila 280 decreti ingiuntivi, 308mila 748 sentenze. La media mensile è salita (anno su anno) del 9%, a quota 400mila 930.
Interessante il dato sui decreto ingiuntivi telematici depositati dai magistrati rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’obbligatorietà: i tempi più veloci a Torino (ci vogliono mediamente 18 giorni), che però in termini relativi registra un progresso inferiore agli altri (8%), evidentemente perché le performance erano già milgiori prima dell’obbligo. Il miglioramento più evidente, invece, a Napoli e Roma. Ecco la tabella:
*Questo articolo fa parte della raccolta “Processo Telematico. Facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto”